Demolizione fabbricato e L. 241/90: non vi è violazione delle garanzie partecipative in presenza di un‘attività doverosa e priva di margini di discrezionalità.

Edilizia – Ricorso avverso ordinanza di rimessione in pristino dello stato dei luoghi –  Demolizione di un piano di un fabbricato – Violazione dell’art. 7 della L. 241 del 1990 – Motivo infondato in quanto attività doverosa e priva di discrezionalità – Rigetto del ricorso.

Edilizia – Ricorso avverso ordinanza di demolizione del IV piano di un fabbricato – Violazione degli articoli 3 e 21 octies della legge 241/90 –  Motivo infondato in quanto poiché l’abuso contestato (rappresentato dalla realizzazione di un nuovo piano), è di notevole consistenza e già apprezzabile ictu oculi dall’esterno del fabbricato – Rigetto del ricorso.

Edilizia – Ricorso avverso ordinanza di demolizione del IV piano di un fabbricato – violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/01 –  Motivo infondato  poiché l’attività edilizia è stata eseguita in assenza di titolo autorizzatorio – Rigetto del ricorso.


Pubblicato il 10/02/2017 N. 00108/2017 REG.PROV.COLL. N. 00623/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 623 del 2016, proposto dai signori xxxx, rappresentati e difesi dall’avvocato …

contro

il Comune di YY, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato …

per l’annullamento

dell’ordinanza di rimessione in pristino dello stato dei luoghi emessa dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Y, n….del …giugno 2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Y;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2016 il referendario Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità degli atti con i quali il Comune di Y ha ingiunto agli odierni ricorrenti la rimessione in pristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione del quarto piano di un fabbricato di loro proprietà, realizzato in assenza di titolo edilizio.

A seguito di un sopralluogo effettuato da personale dell’amministrazione era, infatti, stato accertato che sul fabbricato di proprietà degli eredi XXX, sito in Località ….. del Comune di Y, era stata realizzata una sopraelevazione non autorizzata, onde la adozione da parte dell’amministrazione del provvedimento di ripristino oggetto di impugnazione.

2. I ricorrenti, con articolate censure deducono la illegittimità dell’ordinanza di demolizione per violazione degli articoli 3, 7 e 21 octies della legge sul procedimento amministrativo e dell’art. 31 del d.P.R. 380 del 2001.

In particolare, essi ritengono che l’amministrazione avrebbe dovuto comunicare agli interessati l’avviso di avvio del procedimento di demolizione e che il provvedimento reca una intrinseca contraddizione poiché fonda apoditticamente la sua motivazione sulla abusività del manufatto pur rilevandosi la impossibilità di accedere all’immobile onde verificare la consistenza dell’abuso medesimo.

Quanto alla violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001, i ricorrenti deducono che l’amministrazione non avrebbe tenuto conto di una denuncia di inizio di attività edilizia proposta in data 13 febbraio 2006 ed avente ad oggetto proprio la sopraelevazione del quarto piano, oggetto dell’ordinanza di demolizione.

Tale provvedimento sarebbe, infine, ulteriormente viziato in conseguenza della imprecisa indicazione dell’area di sedime oggetto della eventuale acquisizione da parte della amministrazione.

3. Così sintetizzate le censure proposte dai ricorrenti, ritiene il Collegio che esse non possano essere accolte.

3.1 Non è fondato il motivo di ricorso con cui si deduce la violazione dell’art. 7 della L. 241 del 1990.

Per giurisprudenza da tempo consolidata e dal Collegio condivisa, non può essere utilmente lamentata la violazione delle garanzie partecipative previste dalla legge sul procedimento ove, come qui accaduto, si sia in presenza di un‘attività doverosa e priva di margini di discrezionalità (sul punto, per il principio, ex multis, Cons. Stato, sezione sesta, n. 3010 del 31 maggio 2013, n. 6071 del 29 novembre 2012, sezione quarta, n. 4945 del 18 settembre 2012, n. 3969 del 6 luglio 2012, n. 2227 del 10 aprile 2009 e n. 4659 del 26 settembre 2008; sezione quinta, n. 4530 del 19 settembre 2008; Tar Campania, questa sesta sezione, sentenze n. 2641, 2647 e 2701 pubblicate nella odierna data del 14 maggio 2014, n. 5833 del 18 dicembre 2013, n. 5578 del 5 dicembre 2013, n. 2903 del 5 giugno 2013, n. 1718 del 3 aprile 2013, n. 762 del 6 febbraio 2013, n. 5084 del 11 dicembre 2012; sezione settima, 11 gennaio 2013, n. 4867 del 29 novembre 2012; sez. ottava, 5 maggio 2011, n. 2497).

Ciò, nella precisazione che nemmeno in questa sede è stata offerta una prospettazione/denuncia validamente supportata che possa far concludere nel senso che in presenza di osservazioni nella sede amministrativa si sarebbe potuti pervenire ad un diversa definizione della vicenda, in tutto o in parte.

3.2 Non è fondato il motivo di ricorso nel quale i ricorrenti lamentano la violazione degli articoli 3 e 21 octies della legge 241/90.

Non costituisce, infatti, vizio del procedimento e del provvedimento di demolizione la circostanza che in sede di sopralluogo i tecnici non abbiano potuto accedere all’interno del fabbricato poiché l’abuso contestato (rappresentato dalla realizzazione di un nuovo piano), è di notevole consistenza e già apprezzabile ictu oculidall’esterno del fabbricato.

In ogni caso, in esecuzione della ordinanza di questo T.A.R. n. 178/2016, è stato effettuato da parte di personale tecnico del Comune, l’accesso alla struttura del quarto piano e si è potuto verificare che essa ancora era allo stato rustico, a conferma della circostanza che l’intero piano è di recente realizzazione e non costituisce miglioramento del preesistente.

3.3. Non è fondata la censura di violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/01 poiché, diversamente da quanto dedotto dai ricorrenti, l’attività edilizia è stata eseguita in assenza di titolo autorizzatorio.

Emerge, infatti, dagli atti del giudizio che la denuncia di inizio di attività proposta dalla dante causa degli odierni ricorrenti in data 13 febbraio 2006 aveva ad oggetto il rispristino delle unità abitative già esistenti ( del piano terra e dei due piani in sopraelevazione) mediante risanamento delle murature, rifacimento delle balconate e nuova distribuzione degli ambienti.

Per quanto riguarda le opere da realizzarsi sul lastrico solare, esse dovevano riguardare il rifacimento del solaio e la copertura mediante profilati di ferro.

Le opere descritte non coincidono con quanto rilevato in sede di sopralluogo effettuato dai tecnici del Comune di Y e documentato anche da fotografie che, all’evidenza, dimostrano la avvenuta costruzione ex novo di un corpo di fabbrica che costituisce il terzo piano in sopraelevazione (quarto piano fuori terra).

Trattasi, pertanto, di un organismo edilizio del tutto nuovo, che integra una nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, lettera e), del d.P.R. n. 380 del 2001, la cui realizzazione postula, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto, il previo rilascio del permesso di costruire.

Nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto deduce l’appellante, non può trovare applicazione l’art. 34 d.P.R. citato, ai sensi del quale non può disporsi la rimozione dell’opera abusiva quando la demolizione rechi grave pregiudizio alla parte assentita, dovendosi in tal caso solo una sanzione pecuniaria: tale disposizione riguarda le ipotesi di difformità parziale, laddove, nel caso di specie, tutta l’opera, come si è detto, è da considerarsi realizzata senza titolo.

3.4 Non può essere accolto il motivo di ricorso fondato sulla violazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/01 dedotto dai ricorrenti con riguardo alla genericità della individuazione dell’area di sedime oggetto di acquisizione da parte del Comune.

Tale censura è inammissibile ed infondata.

In primo luogo, infatti, non è ravvisabile un interesse attuale dei ricorrenti alla impugnativa in quanto l’acquisizione dell’area di sedime si realizza come effetto ex lege a seguito della mancata esecuzione dell’ordine di demolizione da parte degli interessati.

Appare evidente che, la spontanea demolizione del manufatto abusivo, paralizza la operatività della previsione contenuta nel terzo comma del citato articolo 21.

La censura, peraltro, risulta anche infondata nel merito.

Infatti, l’amministrazione dovrà procedere alla identificazione dell’area di sedime in sede di adozione del provvedimento di acquisizione a seguito dell’accertamento della inottemperanza dell’ordine di demolizione, secondo i principi espressi dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. 380/01.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 623 del 2016 come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento nei confronti del Comune di Bova Marina delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angela Fontana, Referendario, Estensore

Donatella Testini, Referendario