Esami Avvocato – Esclusione: insindacabilità dei tempi medi di correzione degli elaborati salvo la presenza di palesi illogicità.

Esami Avvocato –  Esclusione ammissione prove orali – Mancato raggiungimento del punteggio idoneo alla prova scritta –  Insindacabilità dei tempi medi di correzione degli elaborati – Nessuna presenza di palesi illogicità nelle correzioni – fungibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni forensi – Rigetto del ricorso.


Pubblicato il 25/02/2017 – N. 00146/2017 REG.PROV.COLL. – N. 00707/2015 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 707 del 2015, proposto da XX, rappresentato e difeso dall’avv. …

contro

– il Ministero della Giustizia – Commissione Esami Avvocato presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante;
– il Ministero della Giustizia – Commissione Esami Avvocato presso la Corte di Appello di Catania, in persona del legale rappresentante;
rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, ed ivi elettivamente domiciliati, alla via del Plebiscito n. 15

per l’annullamento

– del verbale della Commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, redatto dalla III Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Catania, relativo alle prove scritte del ricorrente

– della nota di comunicazione ricevuta dal ricorrente a mezzo mail il 16 giugno 2015, con la quale lo stesso è stato edotto degli esiti della prova;

– nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2017 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Espone il ricorrente di aver preso parte alle prove scritte degli esami di abilitazione per l’abilitazione all’esercizio della professione forense e di non essere stato ammesso a sostenere le prove orali in ragione del punteggio infra riportato …omissis…

Queste le doglianze articolate con il presente mezzo di tutela:

…omissis…

2) Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Esiguità dei tempi di correzione.

L’eccessiva stringatezza dei tempi dedicati alla correzione degli elaborati avrebbe precluso, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, lo svolgimento di un’approfondita disamina in ordine al contenuto degli stessi.

3) Eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza, arbitrarietà e travisamento nella valutazione espressa sull’elaborato. Illogicità manifesta del giudizio espresso dalla Commissione. Mancata predisposizione dei criteri di valutazione delle prove scritte. Violazione di legge (artt. 3 e 7 della legge 241/1990): difetto o insufficienza della motivazione o motivazione apparente. Contraddittorietà.

Nell’osservare come la Corte d’Appello di Catania, si sia richiamata, quanto ai criteri presupposti alla valutazione degli elaborati, alle indicazioni di cui al D.M. 18 novembre 2014, lamenta parte ricorrente che, in assenza di criteri maggiormente specifici e/o stringenti, la competente Commissione avrebbe dovuto ostendere un più congruo ed articolato apparato motivazionale.

Sottolinea poi che, in assenza di un giudizio articolatamente espresso, l’attribuzione di una valutazione sub specie del riconoscimento di coefficienti numerici non soddisferebbe adeguatamente l’obbligo motivazionale.

Evidenzia poi la parte che il contenuto degli elaborati come sopra corretti avrebbe meritato una più lusinghiera valutazione e, conseguentemente, un voto più elevato.

Conclude la parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame ed il conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 22 febbraio 2017.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

…omissis…

2. Se la relativa doglianza si rivela, per l’effetto, infondata, quanto al residuo thema decidendum introdotto con la proposizione del ricorso all’esame, appieno rileva l’inaccoglibilità delle doglianze articolate con l’atto introduttivo del giudizio.

2.1 Avuto riguardo, infatti, ai motivi di ricorso come sopra sintetizzati, si rammenta come la giurisprudenza abbia avuto modo di affrontare le problematiche relative alla latitudine espansiva del sindacato giurisdizionale relativamente alla materia degli esami per l’iscrizione nell’albo degli avvocati; sottoponendo, in particolare, ad analitica disamina la variegata tipologia di contestazioni suscettibili di essere articolate a fronte del giudizio di non ammissione alle prove orali.

Valgano, al riguardo, le pronunzie rese dalla Sezione I del T.A.R. del Lazio 9 settembre 2009 n. 8482, 2 dicembre 2009 n. 12617, 12 novembre 2012 n. 9271 e 6 febbraio 2015 n. 2250: alle cui considerazioni e conclusioni il Collegio integralmente si riporta.

2.2 Va, poi, in particolare osservato che i tempi medi di correzione degli elaborati di prove concorsuali o d’esame sono normalmente insindacabili, salvo palesi illogicità, dato che un tempo medio di correzione “basso” può ben essere giustificato dal fatto che la correzione di una parte − anche notevole − degli elaborati esaminati nel corso della seduta non ponga particolari problematiche, come può avvenire nel caso di elaborati particolarmente stringati e manifestamente insufficienti (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 11 novembre 2009 n. 6674; T.A.R. Sardegna, sez. I, 5 novembre 2009 n. 1627; T.A.R. Veneto, sez. I, 8 giugno 2009 1663).

2.3 Quanto, da ultimo, all’affermata illegittimità della composizione della Commissione che ha esaminato e giudicato le prove del ricorrente, si osserva che, come più volte affermato in giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 2004 n. 6155; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 29 luglio 2008 n. 9544; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 5 giugno 2009 n. 583) il quinto comma dell’art. 22 del R.D.L. 1578/1933 ha codificato il principio della fungibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni forensi, proprio in considerazione degli alti profili professionali che caratterizzano le varie categorie dalle quali vengono tratti i commissari; né, in sede di funzionamento delle singole Sottocommissioni, occorre una specifica motivazione in ordine agli impedimenti che hanno resa necessaria la sostituzione dei vari membri (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 18 gennaio 2005 n. 175).

Il principio di corrispondenza per il quale negli organi collegiali perfetti ogni titolare deve essere sostituito da un supplente della medesima categoria, operante in via di regola, non è – quindi – recepito dal citato comma 5 dell’art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (come modificato dal decreto legge 21 maggio 2003 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003 n. 180) a proposito delle Commissioni e sottocommissioni per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato, dove si ammette che i componenti supplenti subentrano in sostituzione di qualsiasi membro effettivo (cfr. T.A.R. Toscana, sez. III, 16 novembre 2006 n. 5630).

3. Deve quindi escludersi che, quanto ai dedotti profili di illegittimità asseritamente inficianti gli atti gravati, le doglianze rivelino aspetti suscettibili di favorevole considerazioni: per l’effetto imponendosi il rigetto del presente gravame.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Referendario

Donatella Testini, Referendario