Ammissibilità del giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a.)

Pubblicato il 25/02/2017 – N. 00157/2017 REG.PROV.COLL. – N. 00617/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 617 del 2016, proposto da XX, titolare della …., rappresentato e difeso dall’avv. …

contro

il Comune di YY , in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio

per l’ottemperanza

del decreto ingiuntivo n. …/2015 depositato in data 14 ottobre 2015, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria e notificato con la formula esecutiva il 1° marzo 2016, con il quale veniva ingiunto al Comune di YY di corrispondere la somma di € ….., con interessi legali dal 3 ottobre 2010 e di mora ex art. 133 D.Lgs. 163/2006 dal 3 dicembre 2010 fino al soddisfo, oltre € 1.000,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA e rimborso forfettario per spese generali ed € 286,00 per spese.

 

.

…omissis…

FATTO e DIRITTO

Espone parte ricorrente che con il decreto indicato in epigrafe veniva ingiunto al Comune di YY il pagamento della somma indicata in epigrafe.

Tale decreto, non opposto, veniva notificato con formula esecutiva al Comune anzidetto.

A fronte della perdurante inottemperanza dal Comune intimato prestata al titolo di cui sopra, chiede ora la ricorrente che l’adito giudice amministrativo – in accoglimento del proposto mezzo di tutela – adotti le necessarie statuizioni atte a portare a piena ed integrale esecuzione il decreto ingiuntivo di che trattasi.

L’Amministrazione, ancorché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 22 febbraio 2017.

Quanto sopra premesso, va innanzi tutto osservato come, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a., sia ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez V, 20 aprile 2012 n. 2334).

Il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894; sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301; sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840; nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza; condizione essenziale perché il ricorso possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713).

Nell’osservare, alla stregua di quanto precedentemente esposto, come il decreto ingiuntivo della cui esecuzione si tratta risulti munito, alla stregua delle evidenze documentali di causa, di formula esecutiva, deve essere conseguentemente ordinato al Comune intimato, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo in questione, per la somma come da ricorso (in proposito osservandosi come la parte pubblica intimata, non costituitasi in giudizio, non abbia addotto elementi di valutazione suscettibili di infirmare la quantificazione del credito come sopra indicata).

Per l’ottemperanza alla pronuncia in esecuzione, viene assegnato al Comune di YY il termine di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione o notificazione, anche a cura di parte, della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega a funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo cui è preposto, ovvero di altra Amministrazione statale, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta) decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al decreto ingiuntivo in discorso, con spese a carico del Comune.

La eventuale richiesta di proroga dello stabilito termine di giorni 90 (novanta) per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio fin da ora delega l’adozione delle conseguenziali statuizioni.

Il Collegio reputa opportuno precisare che, oltre le spese del procedimento monitorio, le spese di registrazione del decreto ingiuntivo devono essere rimborsate al ricorrente, laddove da esso anticipate.

…omissis…

Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.

Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Sulla base e nei limiti delle motivazioni su esposte, il proposto ricorso deve essere accolto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto:

– ordina al Comune di YY in persona del Sindaco p.t., di dare esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, nei termini indicati in parte motiva;

– per il caso di ulteriore inadempienza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega, perché provveda in sostituzione dell’Amministrazione resistente nei modi e nei termini di cui in parte motiva;

– condanna il Comune di YY , in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio, per complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, ove versato, da distrarsi in favore dei procuratori in giudizio della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.

Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare la presente sentenza alla parte ricorrente, al Comune di YY, ancorché non costituito, nonché alla Prefettura di Reggio Calabria per gli adempimenti di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Referendario

Donatella Testini, Referendario