Procedura abilitativa semplificata per impianto “minieolico”: in caso di assenza delle condizioni di legge il Comune non può “restiture” semplicemente la pratica.

Pubblicato il 14/03/2017 N. 00203/2017 REG.PROV.COLL. N. 00734/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. … del 2016, proposto da XX, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. ….

contro

il Comune di YY, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi in giudizio

per l’annullamento

del provvedimento di “restituzione pratica xx”, emesso dal Comune di XY

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 marzo 2017 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con richiesta di procedura abilitativa semplificata (PAS), la ricorrente chiedeva al Comune di XY l’autorizzazione per la realizzazione di un impianto minieolico della potenza nominale di 60 KWp, denominato “xxxx, da realizzarsi in terreno identificato in catasto al foglio …., part. ….

Con l’atto impugnato, l’intimata Amministrazione comunale “restituiva” alla ricorrente la relativa pratica, assumendo “l’assoggettabilità dell’intervento alla procedura di verifica ovvero alla procedura di VIA”, essendo l’area sottoposta a tutela ambientale paesaggistica ex lege431/1985 (ora, D.Lgs. 42/2004)

…omissis…

DIRITTO

Il ricorso – ritenuto per la decisione alla pubblica udienza dell’8 marzo 2017 – è fondato.

L’impugnativa muove, come precedentemente esposto, dalla contestata legittimità della “restituzione” alla ricorrente della pratica relativa all’avvio di una procedura abilitativa semplificata (PAS) promossa per la realizzazione di un impianto minieolico nel territorio del Comune di XY.

In proposito, va rammentato come l’art. 6 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 preveda che:

“1. … per l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti.

2. Il proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5.

3. Per la procedura abilitativa semplificata si applica, previa deliberazione del Comune e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal comma 11 dell’articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l’attività di costruzione deve ritenersi assentita.

5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all’ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, l’interessato può adire i rimedi di tutela di cui all’articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora l’attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l’amministrazione comunale provvede ad acquisirli d’ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all’adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 6-bis, o all’esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241”.

Il riportato disposto normativo persuade della fondatezza delle dedotte censure.

È ben vero che, come attestato dal Comune di XY con certificazione del 13 maggio 2016 (depositata in esecuzione dell’ordine istruttorio di cui alla citata ordinanza n. …/2016), sull’area interessata dall’intervento de quo (particella … del foglio di mappa n. …), compresa in Zona omogenea di tipo E Sottozona “E1 agricola normale” grava vincolo ambientale-paesaggistico ex D.M. 21 settembre 1984 – legge 431/1985 e vincolo per rischio di dissesto idrogeologico forestale (ex lege 30 dicembre 1923 n. 3267).

Impregiudicata la contestata presenza dei vincoli anzidetti – che parte ricorrente ha, da ultimo, ribadito con memoria depositata in atti il 26 gennaio 2017 – va osservato come la procedente Amministrazione, investita dell’esame in ordine all’assentibilità dell’avviata procedura abilitativa semplificata (PAS), avrebbe dovuto – in luogo dal procedere alla “restituzione” della pratica – avviare l’acquisizione d’ufficio degli atti d’assenso (di competenza di Amministrazioni diverse), ovvero promuovere la convocazione di una conferenza di servizi.

Tali atti d’assenso, mediante il rinvio operato dal comma 5 dell’art. 6 del D.Lgs. 28/2011 alle previsioni all’uopo dettate dall’ultimo periodo del precedente comma 2 (il quale, a sua volta, rinvia “alle materie di cui al comma 4 dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241”), concernono “il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità”: per l’effetto, dovendo darsi atto come nella ora riportata declaratoria appieno siano sussumibili le previsioni vincolistiche che gravano – secondo la riportata certificazione comunale) sull’area destinata alla realizzazione dell’impianto minieolico di che trattasi.

L’atto gravato, alla stregua delle osservazioni sopra condotte, si rivela illegittimamente adottato (anche in ragione del fatto che il comma 4 dell’art. 6 in rassegna, in luogo di consentire la “restituzione” della pratica al richiedente, impone, piuttosto, alla procedente Amministrazione, “ove … sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma”, di notificare “all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento”): per l’effetto imponendosi, in accoglimento del proposto ricorso, l’annullamento della predetta determinazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, efinitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento di “restituzione pratica ….”, emesso dal Comune di XY in data 5 luglio 2016, prot. n. ……, notificato in data 13 luglio 2016.

Condanna il Comune di XY, in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, in ragione di € ….., oltre agli accessori di legge ed alla refusione del contributo unificato, se versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Referendario

Donatella Testini, Referendario