Diniego di acquisizione/subentro in cappella cimiteriale tra Comune, eredi e atti meramente ricognitivi.

Diniego acquisizione cappella – Diniego subentro in concessione edicola funeraria  –  Esclusione del ricorrente dall’eredità da parte del de cuius – Natura non pubblicistica della ricognizione di fatto dell’atto impugnato – Eventuale competenza del G.O.  – Inammissibilità del ricorso.


Il TAR di RC nell’evidenziare che la nota del Comune oggetto di ricorso si traduca: da una parte, in un atto meramente ricognitivo – e come tale non lesivo di posizioni giuridiche soggettive – di situazioni di fatto e di diritto eventualmente da definirsi davanti al Giudice ordinario; dall’altra, in un sorta di parere, peraltro di dubbia natura pubblicistica, con cui il Comune comunica l’assenza in capo all’interessata della qualità di erede e conseguentemente l’impossibilità giuridica di sfruttare a qualsiasi titolo la tomba di famiglia. (sintesi a cura di Leo Stilo)


Diniego di acquisizione cappella e di subentro in un’edicola funeraria: tra eredi ed atti meramente ricognitivi.

Pubblicato il 30/07/2018 – N. 00460/2018 REG.PROV.COLL. – N. 00197/2011 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 197 del 2011, proposto da
xxxxxx che agiscono quali eredi universali di zzzzzz, deceduta in corso di causa, rappresentati e difesi dall’avvocato …..

contro

Comune di …. in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio;

nei confronti

yyyyyyyy rappresentato e difeso dall’avvocato …..

per l’annullamento

della nota del Comune di …. a firma del Capo Ripartizione dei Servizi di Vigilanza e di Polizia Amministrativa prot. n.xxxx/P.M. del …..2010, recante diniego di acquisizione di una cappella e, implicitamente, diniego di subentro in concessione in relazione ad un’edicola funeraria nel cimitero di ….. e di tutto gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di yyyyy

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2018 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.La sig.ra zzzzzz, nell’affermata qualità di ultima erede di zzzzzzz, comunicava in data …09 al Comune di ….. la dichiarazione di acquisire la disponibilità della cappella familiare situata nel locale cimitero di cui il fratello, defunto nel 19…, risultava l’originario concessionario in virtù di atto comunale rep. n….. del …..85.

2.Con l’impugnata nota del …10 il Comune intimato negava l’acquisizione della cappella poiché il de cuius aveva escluso la sorella da ogni diritto successorio come da testamento olografo pubblicato per atto notarile n. rep … e n…. Racc. in data …99 (“non intendo dare niente alla….. zzzzz”), nominando “legataria universale” l’altra sorella, zzzzz.

Quest’ultima, deceduta in data …..08, aveva istituito con testamento proprio erede universale il sig.yyyyy, odierno controinteressato, che, non parente, aveva richiesto in data …..09 che l’originaria concessione sul suolo cimiteriale in questione venisse volturata a suo favore essendogli stata trasmessa mortis causa.

3.Avverso la predetta nota è insorta la dante causa degli odierni ricorrenti e, pur non contestando di essere stata estromessa dalla successione ereditaria dal fratello ….., ne invocava l’illegittimità per difetto di motivazione e travisamento dei fatti, rivendicando il diritto di esserne la nuova concessionaria in quanto membro della famiglia e parente iure sanguinis.

4.Nelle more del giudizio, e più precisamente in data ….13, decedeva anche l’originaria ricorrente, così come di lì a poco il di lei marito xxxxxx, lasciando come eredi e successori del presente giudizio i ricorrenti come indicati in epigrafe.

5.Il Comune di …. non si è costituito in giudizio.

6.Si è invece costituito il sig. yyyyyy, affermando di essere lui il titolare del diritto di superficie sul manufatto funerario in quanto erede istituito dalla defunta zzzzzz ed opponendosi alla voltura del titolo concessorio a favore della ricorrente in quanto esclusa sia dall’asse ereditario sia da qualsivoglia uso della tomba di famiglia.

7.All’udienza pubblica del giorno …. 2018 il ricorso veniva introitato per la decisione.

8. La parte ricorrente assume che con la nota impugnata l’Amministrazione comunale avrebbe negato alla sig.ra zzzzz il diritto di acquisire la disponibilità della cappella funeraria ubicata al n.4… del Cimitero di …., originariamente assegnata in concessione al fratello della dante causa degli odierni ricorrenti, sig. zzzzzz, deceduto in data …

9. Ritiene, invece, il Collegio che l’atto impugnato non abbia natura provvedimentale e sia privo di valenza lesiva.

10.Come emerge dalla piana lettura della nota impugnata, esso si traduce, da una parte, in un atto meramente ricognitivo – e come tale non lesivo di posizioni giuridiche soggettive – di situazioni di fatto e di diritto eventualmente da definirsi davanti al Giudice ordinario e, dall’altra, in un sorta di parere, peraltro di dubbia natura pubblicistica, con cui il Comune comunica l’assenza in capo all’interessata della qualità di erede e conseguentemente l’impossibilità giuridica di sfruttare a qualsiasi titolo la tomba di famiglia.

D’altronde, tale comunicazione segue alla lettera del ……09 prot.n…. presentata dalla dante causa degli odierni ricorrenti che, non assumendo i tratti né formali né sostanziali di un’istanza di volturazione della concessione cimiteriale, non vale -neppure implicitamente- a sollecitare la spendita di alcun potere concessorio sull’area cimiteriale, limitandosi ad affermarne il possesso iure hereditatis.

11.Da quanto osservato, ne deriva l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

12.Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Andrea De Col, Referendario, Estensore

Emanuela Traina, Referendario