Ricorso TAR: inammissibilità del ricorso notificato all’indirizzo PEC del Dipartimento e non della Regione.

Tribunale Amministrativo Regionale, sez. Reggio Calabria, Sent. n. 53/2019 (pubblicata il 28.01.2019).

Notifica eseguita alla PEC del Dipartimento e non all’indirizzo PEC della Regione Calabria – ricorso è inammissibile.

L’indirizzo pec valevole per le notificazioni per via telematica non può che essere quello della Regione e non già del Dipartimento, in quanto nell’elenco formato dal Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 16, co. 12, D.l. n. 179 del 2012 e succ. modif sono inseriti gli indirizzi comunicati dalle “amministrazione pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.


Pubblicato il 28/01/2019 , 00053/2019 REG.PROV.COLL – 00645/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
….omissis… Premesso che il ricorso è stato notificato il 29 novembre 2018 alla “Regione Calabria – in persona del legale rappresentante pro tempore – … mediante invio di messaggio di posta elettronica all’indirizzo dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it;

Rilevato che è stata prodotta anche una ricevuta di consegna di pari data (ma senza pertinente relata di notifica) proveniente dall’indirizzo pec dannoambientale.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it;

Constatato che l’amministrazione regionale non si è costituita in giudizio;

Ritenuto che, come evidenziato a verbale, il ricorso è inammissibile, essendo stato notificato solo al Dipartimento e non al rappresentante legale della Regione Calabria, cui l’atto impugnato è riferibile;

Precisato altresì che l’indirizzo pec valevole per le notificazioni per via telematica non può che essere quello della Regione e non già del Dipartimento, in quanto nell’elenco formato dal Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 16, co. 12, D.l. n. 179 del 2012 e succ. modif sono inseriti gli indirizzi comunicati dalle “amministrazione pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

Richiamata la sentenza di questo TAR, n. 744 del 13 dicembre 2018, pronunciata su identica fattispecie;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare le spese della lite nei riguardi del Comune di Reggio Calabria;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente, Estensore

Agata Gabriella Caudullo, Referendario

Antonino Scianna, Referendario

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Caterina Criscenti