Misure cautelari ex art. 56 CPA: l’estrema gravità ed urgenza deve essere tale da non consentire dilazione fino alla camera di consiglio.

Misure cautelari monocratiche – art. 56, comma 1, c.p.a. – Requisiti estrema gravità ed urgenza –  il pericolo, inoltre, non deve consentire la dilazione fino alla data della camera di consiglio.


Pubblicato il 17/03/2017  – N. 00033/2017 REG.PROV.CAU. – N. 00154/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

 

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 154 del 2017, proposto da:
xx, rappresentata e difesa dall’avvocato …;
yy, …., rappresentati e difesi dall’avvocato ….;

contro

Comune di zzz, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti di

nn non costituita in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– dell’ordinanza di demolizione – Registro Ordinanze n. … del 16 dicembre 2016, ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 380 del 2001 ss. mm. e ii., emessa dal Comune di zzzz , Area Tecnica e Territorio, servizio urbanistica demanio manutenzione, avente ad oggetto: “costruzione senza titoli abilitativi di unità immobiliare posta al piano secondo (terzo fuori terra) di un fabbricato sito in località ….”, notificata ai sigg.ri xx yy in data 31 dicembre 2016, alla sig.ra nnn in data 22 febbraio 2017, nella quale si ingiunge di demolire, a propria cura e spese, entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica della stessa ordinanza, le opere abusive realizzate nell’immobile in località …. e si preannuncia, in caso di inottemperanza, l’acquisizione al patrimonio comunale del bene e dell’area di sedime e di quella urbanisticamente occorrente;

– di tutti gli atti prodromici, presupposti, ivi incluso il verbale di constatazione di abuso edilizio prot. n. — del 29.11.2016, redatto, il successivo 02.12.2016, dal Comune di NN , area tecnica e territorio, servizio urbanistica demanio manutenzione, di tutti gli atti consequenziali, ivi inclusa la preannunciata acquisizione di diritto del bene al patrimonio del Comune, e di quelli incogniti lesivi dei legittimi interessi e diritti soggettivi dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato come, anteriormente alla trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, l’adozione di misure cautelari monocratiche sia consentita, ai sensi dell’art. 56, comma 1, c.p.a., “in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”;

Osservato come, relativamente all’istanza all’esame, la parte individui la configurabilità del lamentato “danno grave ed irreparabile”, nel pregiudizio “che i ricorrenti, asettici proprietari incolpevoli rispetto all’abuso, subirebbero in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione nonostante la “neutralità” degli stessi”; di tal guisa che “la chiesta sospensione consentirebbe Loro di scongiurare, futuri ed eventuali effetti ablatori derivanti dall’inottemperanza al precetto normativo che prevede, in tal caso, che l’opera abusivamente costruita e la relativa area di sedime siano, di diritto, acquisite al patrimonio del Comune”;

Rilevato come la gravata determinazione – notificata agli odierni ricorrenti il 31 dicembre 2016-22 febbraio 2017 – rechi, quale termine ultimo per l’ottemperanza all’ordine demolitorio con essa impartito – la scadenza di giorni novanta dalla notificazione dell’atto stesso;

Conseguentemente escluso che la determinazione ablatoria conseguenziale all’eventuale inottemperanza dell’ordine ripristinatorio possa produrre – nelle more della trattazione in sede collegiale della proposta istanza cautelare – effetti di carattere irreversibile per la posizione dai ricorrenti fatta valere in giudizio;

Per l’effetto, esclusa l’accoglibilità della richiesta all’esame;

Ritenuto che, nel rispetto delle previsioni dettate dal comma 5 dell’art. 55 c.p.a., la Camera di Consiglio ai fini della trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente vada fissata alla data del 5 aprile 2017;

P.Q.M.

RESPINGE l’istanza di misure cautelari monocratiche e FISSA la Camera di Consiglio del 5 aprile 2017 ai fini della trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Reggio Calabria il giorno 17 marzo 2017.

 

Il Presidente
Roberto Politi