Ottemperanza: inammissibile se promossa anteriormente al decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo in forma esecutiva

Ottemperanza – Lamentata mancata esecuzione Sentenza – Proposizione ricorso anteriormente al decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo in forma esecutiva – Inammissibilità del gravame.


Pubblicato il 17/02/2017 – N. 00131/2017 REG.PROV.COLL. – N. 00528/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 528 del 2016, proposto da XX, rappresentato e difeso dagli avv. ….

contro

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso degli avv.ti ….

per l’ottemperanza

della sentenza n. …/2016 del 3 maggio 2016 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio Calabria, notificata ai fini del decorso del termine breve il 24 maggio 2016, pronunziata nel giudizio iscritto al n. …./2013 R.G. del Tribunale di Reggio Calabria , promosso dall’ istante contro l’I.N.P.S.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Inps – Roma;

Viste le memorie difensive;

Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone parte ricorrente che con ricorso depositato in Cancelleria il 3 luglio 2013, conveniva in giudizio I.N.P.S., chiedendo al Giudice del Lavoro di Locri che venisse accertato e dichiarato che nulla doveva all’Istituto Nazionale della Previdenza sociale in relazione all’indebito contestatole con nota del 14 dicembre 2011, per l’importo di …. (determinatosi, secondo l’assunto dell’I.N.P.S. a seguito della riliquidazione della pensione cat INV CIV n. 7022807 per il periodo compreso dal 1° gennaio 2007 al 28 febbraio 2011), con la conseguente condanna dell’Ente convenuto alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto a compensazione dello stesso.

Il Giudice del Lavoro di Locri, con sentenza n. …./2016 depositata il 3 maggio 2016, dichiarava che il ricorrente nulla doveva all’I.N.P.S. in relazione all’indebito contestatogli con nota del 14 dicembre 2011, per l’importo di € …., con condanna dell’Istituto alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute a compensazione dello stesso, oltre interessi come per legge al soddisfo.

Tale sentenza, non impugnata, veniva notificata ad I.N.P.S. il 24 maggio 2016.

A fronte della perdurante inottemperanza dall’Istituto intimato prestata al titolo di cui sopra, chiede ora la ricorrente che l’adito giudice amministrativo – in accoglimento del proposto mezzo di tutela – adotti le necessarie statuizioni atte a portare a piena ed integrale esecuzione la sentenza di che trattasi.

I.N.P.S., costituitosi in giudizio, ha, con memoria depositata in data 3 gennaio 2017, eccepito l’inammissibilità del gravame, in quanto proposto anteriormente al decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo in forma esecutiva; ulteriormente rilevando come l’Istituto abbia provveduto a dare esecuzione alla sentenza (e, per l’effetto, al rimborso della somma di € ….) con modello contabile del 22 giugno 2016, con canalizzazione delle somme sul codice IBAN dell’intestatario e disponibilità in data 6 luglio 2016; sottolineando come tale pagamento sia intervenuto anteriormente della notifica del ricorso per l’ottemperanza della sentenza.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio dell’8 febbraio 2017.

Rileva il Collegio l’inammissibilità del gravame, in quanto proposto anteriormente al compimento del periodo di giorni 120 previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1997 n. 30.

Tale disposizione stabilisce che “Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.

Nella fattispecie, a fronte della notificazione del titolo giudiziario ottemperando, nei confronti di I.N.P.S., alla data del 24 maggio 2016, il presente mezzo di tutela in executivis risulta essere stato notificato nei confronti dello stesso Istituto in data 4 luglio 2016 (ovvero, decorsi 41 giorni).

Avuto riguardo all’applicabilità della disposizione di legge da ultimo richiamata anche ai giudizi in ottemperanza proposti innanzi al giudice amministrativo, va quindi dato atto dell’inammissibilità del presente gravame.

Né a diverse conclusioni è dato pervenire a fronte del deposito in atti, alla data del 6 febbraio 2017, di dichiarazione di rinunzia al presente ricorso.

Sia la memoria difensiva nell’occasione depositata dall’avv. XX, sia la dichiarazione abdicativa ad essa allegata – e parimenti depositata in giudizio – si riferiscono, infatti, a nominativo (sig.ra xxx) diverso dall’odierno ricorrente (sig. xxxx).

Non è quindi dato evincere in alcun modo dagli atti di causa la presenza di alcuna manifestazione dell’intendimento di rinunziare al giudizio riconducibile al ricorrente xxxx, ovvero dal medesimo sottoscritta.

Ribadite, per l’effetto, le conclusioni come sopra rassegnate, dispone conclusivamente il Collegio di porre le spese di lite a carico della parte soccombente, secondo la liquidazione di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorrente sig. xxx al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di I.N.P.S., per complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Referendario

Donatella Testini, Referendario