Ottemperanza giudicato “Legge Pinto”: se il pagamento è successivo alla proposizione del ricorso … il Ministero paga le spese.

Risarcimento del danno per irragionevole durata del processo (Legge Pinto) – Ottemperanza giudicato – Sopravvenienza dell’integrale soddisfacimento del credito vantato rispetto alla proposizione del presente ricorso – Cessazione della materia del contendere – Condanna di parte resistente alle spese di lite .


Pubblicato il 17/02/2017 – N. 00138/2017 – REG.PROV.COLL.

N. 00557/2016 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 557 del 2016, proposto da XX, rappresentato e difeso dagli avv. …

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., non costituitosi in giudizio

per l’esecuzione del giudicato

formatosi sul decreto decisorio N. …/15 della Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, reso il 13 gennaio 2015, munito di formula esecutiva il 6 febbraio 2015, regolarmente notificato il 12 febbraio 2015, recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di € …., oltre interessi legali maturati dalla domanda al soddisfo, nonché € 651,00, oltre accessori, per spese ed onorari.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto in epigrafe, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato, ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, al risarcimento del danno per l’eccessiva durata del processo meglio ivi indicato.

Con dichiarazione depositata in giudizio il 2 gennaio 2017, parte ricorrente ha rappresentato l’intervenuto integrale soddisfacimento del credito vantato, conseguentemente sollecitando l’adozione di una pronunzia di cessazione della materia del contendere

Di quanto sopra preso atto, dichiara il Tribunale la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

In ragione della sopravvenienza dell’illustrata circostanza rispetto alla proposizione del presente ricorso, le spese di lite – liquidate in dispositivo – vengono poste a carico dell’Amministrazione intimata

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe come proposto, dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma, 5, c.p.a.

Condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Referendario

Donatella Testini, Referendario