Ottemperanza della sentenza e … per il dissequestro delle armi, munizioni e documenti cautelativamente ritirati.

Ricorso per ottemperanza sentenza – pagamento delle spese processuali – dissequestro delle armi, munizioni e documenti cautelativamente ritirati e il pagamento delle spese di giudizio – domanda di condotta al pagamento della penalità all’art. 114, comma 4, lett. e) – Accoglimento parziale del ricorso.


Non può trovare accoglimento, la domanda di condanna delle amministrazioni inadempienti al pagamento della penalità di cui all’art. 114, comma 4, lett. e). Sul punto si osserva che la sopra richiamata disposizione esclude l’applicazione della cd. “astreinte” nel caso in cui la stessa debba ritenersi “manifestamente iniqua” ovvero sussistano “ulteriori ragioni ostative”.

Pubblicato il 04/02/2019 – N. 00074/2019 REG.PROV.COLL. N. 00423/2018 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 423 del 2018, proposto da
xxxxi, rappresentato e difeso dall’avvocato xxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Questura di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;

per l’ottemperanza

alla sentenza n. 68/2018 del 12.02.2018 emessa dal Tar per la Calabria- sezione staccata di Reggio Calabria passata in giudicato, con cui è stato annullato il provvedimento del Questore di Reggio Calabria, CAT. xxxF/xxxx°/2017, emanato in data xxxxxx e notificato al ricorrente in data xx xxx 2017, con il quale era revocata al sig. xxxxx la licenza di porto di fucile per uso sportivo e condannata, altresì, l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, in ragione di € 1.000,00, oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, ove versato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato il sig. xxxx ha rappresentato la mancata esecuzione della sentenza in epigrafe indicata, insistendo per ottenere, anche attraverso la nomina di un Commissario ad acta, “il dissequestro delle armi, munizioni e documenti cautelativamente ritirati” e il pagamento delle spese della lite come liquidate in sentenza.

Ha chiesto anche di fissare una somma di denaro dovuta da entrambe le Amministrazioni inottemperanti al ricorrente per ogni ulteriore giorno di ritardo nella esecuzione del giudicato come penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a..

In data 11 ottobre 2018 parte ricorrente ha depositato verbale di dissequestro e contestuale restituzione delle armi e munizioni datato 28 settembre 2018.

Si è costituito il Ministero dell’Interno, depositando una nota della Questura di Reggio Calabria del 6 ottobre 2018 nella quale si riferiva che si sarebbe provveduto alla restituzione delle armi (invero già avvenuta) e del titolo di polizia.

In data 13 dicembre 2018 il ricorrente ha prodotto decreto del Questore, datato 12 novembre 2018 e notificato il 3 dicembre 2018, con il quale si disponeva la restituzione della licenza di porto di fucile per uso sportivo.

Alla camera di consiglio odierna, in cui il difensore di parte ricorrente ha dato atto della parziale cessazione della materia del contendere ed ha insistito sull’esecuzione del capo della sentenza relativo alla condanna alle spese, la causa è stata posta in decisione.

2. Il Collegio non può che prendere atto della intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda avente ad oggetto il dissequestro delle armi, munizioni e documenti cautelativamente ritirati.

3. Quanto al capo di condanna al pagamento delle spese processuali, perdurando l’inadempimento, il ricorso deve essere accolto.

In data 1 marzo 2018 è stata notificata al Ministero dell’Interno copia della sentenza n.68/2018 con formula esecutiva ed invito al pagamento delle spese.

La sentenza condannava il predetto Ministero “al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, in ragione di € 1.000,00 (Euro mille/00), oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, ove versato” e l’amministrazione nulla ha documentato in ordine all’esecuzione del decisum di condanna.

3.1. Conseguentemente, in parziale accoglimento del ricorso deve ordinarsi al Ministero resistente di prestare integrale ottemperanza alla sentenza di questo TAR n. 68/2018, con la necessaria precisazione che l’importo del contributo unificato versato, che l’amministrazione è tenuta a rifondere, è di € 300,00, e non di € 650,00, come erroneamente indicato nel predetto invito al pagamento.

All’esecuzione l’amministrazione provvederà nel termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa del presente provvedimento.

Per il caso di ulteriore inadempienza il Tribunale nomina fin d’ora, quale Commissario ad acta, l’Ispettore generale Capo dell’Ispettorato generale per gli Affari economici della Ragioneria generale dello Stato o suo delegato, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – provveda nell’ulteriore termine di novanta giorni al pagamento di quanto dovuto.

Il Collegio delega fin d’ora il magistrato relatore a provvedere su eventuali istanze di proroga dei termini come sopra concessi.

4. Non può trovare, invece, accoglimento, la domanda di condanna delle amministrazioni inadempienti al pagamento della penalità di cui all’art. 114, comma 4, lett. e).

Sul punto si osserva che la sopra richiamata disposizione esclude l’applicazione della cd. “astreinte” nel caso in cui la stessa debba ritenersi “manifestamente iniqua” ovvero sussistano “ulteriori ragioni ostative”.

Reputa in proposito il Collegio che la recente formazione del titolo, insieme alla sua parziale esecuzione, renda manifestamente iniqua l’invocata applicazione della penalità di mora.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, così provvede:

– dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;

– dichiara l’obbligo del Ministero dell’Interno di dare esecuzione – nei sensi indicati in motivazione e nel termine di 90 (novanta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione – alla sentenza in epigrafe indicata, nel capo contenente la condanna alle spese della lite;

– dispone che, in caso di inutile decorso del termine assegnato, all’esecuzione del predetto capo di sentenza provveda, entro l’ulteriore termine di 90 (novanta) giorni, il Commissario ad acta, nominato sin d’ora nella persona dell’Ispettore generale Capo dell’Ispettorato generale per gli Affari economici della Ragioneria generale dello Stato, con facoltà di delega;

– rigetta la domanda di condanna al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.;

– condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese della lite, che si liquidano in € 300,00 oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, ove versato.

Si comunichi alle parti ed al nominato Commissario ad acta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente, Estensore

Agata Gabriella Caudullo, Referendario

Antonino Scianna, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Caterina Criscenti