Giudizio di Ottemperanza – ricorso depositato oltre il termine di 15 giorni dalla notifica – tardività e irricevibilità del ricorso.
Giudizio di Ottemperanza – ricorso depositato oltre il termine di 15 giorni dalla sua notifica – tardività e irricevibilità del ricorso.
Nella sentenza in esame il Collegio rileva la tardività del ricorso, perché depositato oltre il termine di quindici giorni dalla sua notifica.
L’art. 87, comma 3, c.p.a. prevede, infatti, nei giudizi di ottemperanza, il dimezzamento di tutti i termini processuali rispetto a quelli del processo ordinario, eccezion fatta per quelli relativi alla notifica del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e di quello per motivi aggiunti. Poiché, dunque, tra i termini espressamente esclusi dal citato dimezzamento non figura quello inerente al deposito del ricorso, il termine per l’assolvimento di tale incombente, necessario all’instaurazione del giudizio, è di quindici giorni dalla materiale notifica del ricorso per l’ottemperanza al giudicato, pena l’irricevibilità del succitato atto introduttivo quando, come nel caso di specie, tale termine non sia rispettato.
Pubblicato il 28/01/2019 – 00051/2019 REG.PROV.COLL. – 00299/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 299 del 2018, proposto da xxx rappresentati e difesi dall’avvocato xxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato xxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. xxx/17 del xxx.2017 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, xxx sezione civile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Reggio Calabria;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- xxxx, ricorrono contro il Comune di Reggio Calabria per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n. xxx/17 del xxx.2017, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria – xxx sezione civile – , con cui il Comune di Reggio Calabria, veniva condannato al pagamento in favore della signora xxxx, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di euro xxxxx oltre interessi legali fino al soddisfo, ed al pagamento in favore dell’Avv. xxxxx, difensore della ricorrente, a titolo di compensi legali, della complessiva somma di xxxxx, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 %, Iva e cpa, nonché di € xxxxx0 per spese documentate. Infatti, nonostante la notifica in forma esecutiva di detto provvedimento, effettuata in data …., l’amministrazione intimata, al momento della proposizione del ricorso, non aveva provveduto al pagamento.
- Con memoria del 30.11.2018 si è costituito il Comune di Reggio Calabria, che ha evidenziato la tardività del deposito del ricorso e ha dato conto comunque dell’intervenuto pagamento.
- Pure in data 30.11.2018, i ricorrenti hanno depositato dichiarazione di rinunzia al ricorso.
Alla Camera di consiglio del 5 dicembre 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.
- Il Collegio rileva la tardività del ricorso, perché depositato oltre il termine di quindici giorni dalla sua notifica, così come comunicato in udienza ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. L’art. 87, comma 3, c.p.a. prevede, infatti, nei giudizi di ottemperanza, il dimezzamento di tutti i termini processuali rispetto a quelli del processo ordinario, eccezion fatta per quelli relativi alla notifica del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e di quello per motivi aggiunti. Poiché, dunque, tra i termini espressamente esclusi dal citato dimezzamento non figura quello inerente al deposito del ricorso, il termine per l’assolvimento di tale incombente, necessario all’instaurazione del giudizio, è di quindici giorni dalla materiale notifica del ricorso per l’ottemperanza al giudicato, pena l’irricevibilità del succitato atto introduttivo quando, come nel caso di specie, tale termine non sia rispettato.
- Tanto premesso, il Collegio rileva che il ricorso in epigrafe è tardivo stante che, dalla documentazione versata in atti, risulta che la notifica si perfezionò in data 8 giugno 2018, mentre il ricorso è stato depositato solo il 26 giugno successivo, dunque, oltre il termine dimezzato di 15 giorni prescritto dal ripetuto art. 87 comma 3 del codice di rito.
- Avuto riguardo all’intervenuto pagamento, di cui il Comune di Reggio Calabria ha offerto prova, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Andrea De Col, Referendario
Antonino Scianna, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Antonino Scianna | Caterina Criscenti |