L’esecutività dello sgombero determina l’indifferibilità ex art. 56 CPA

Pubblicato il 31/01/2017 – N. 00014/2017 REG.PROV.CAU. – N. 00052/2017 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 52 del 2017, proposto da:
XX, rappresentato e difeso dall’avvocato….., con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via …..

contro

Comune di YYY, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

dell’ordinanza n. 30 del 21 dicembre 2016, prot. n. 3739, con la quale il Comune di YYY ha ordinato lo sgombero per occupazione abusiva di un immobile sito in ….., notificata in data 10 gennaio 2017, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 c.p.a.;

Rilevato come, anteriormente alla trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, l’adozione di misure cautelari monocratiche sia consentita, ai sensi dell’art. 56, comma 1, c.p.a., “in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”;

Esaminata l’istanza in proposito presentata dalla parte ricorrente, dalla quale emerge che l’indifferibilità della sollecitata cautela consegue al fatto che il provvedimento impugnato, notificato in data 10 gennaio 2017, sarà esecutivo a far tempo dal 9 febbraio 2017;

Conseguentemente dato atto della sussistenza dei presupposti indicati dalla sopra citata disposizione ai fini dell’adozione delle richieste misure cautelari provvisorie;

Per l’effetto, positivamente valutata l’accoglibilità della richiesta all’esame, alla quale accede la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, fino alla Camera di Consiglio del 22 febbraio 2017, alla quale viene fin da ora differita – ai sensi del comma 4 del citato art. 56 e nel rispetto della previsione di cui al precedente art. 55, comma 5 c.p.a. – la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente;

P.Q.M.

ACCOGLIE l’istanza di misure cautelari monocratiche e, per l’effetto, SOSPENDE l’esecuzione dell’atto impugnato fino alla Camera di Consiglio del 22 febbraio 2017, per la quale viene fin da ora fissata la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Reggio Calabria il giorno 31 gennaio 2017.

 

Il Presidente
Roberto Politi

 

IL SEGRETARIO