Appalti e misure cautelari ex art. 56 CPA: la rilevanza del mantenimento della res adhuc integra.

Pubblicato il 26/01/2017 – N. 00013/2017 REG.PROV.CAU. -N. 00038/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 38 del 2017, proposto da:
XX Soc. Coop. p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati ….., con domicilio eletto presso quest’ultima, in Reggio Calabria, alla via …..;

contro

– Autorità Regionale – Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante;
– Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli”, in persona del legale rappresentante;
non costituiti in giudizio;

nei confronti di

YYYt S.p.A., in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

a) del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia giornaliera, periodica e risanamento, disinfezione, sanificazione degli immobili dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi – Melacrino – Morelli”, di Reggio Calabria”, assunto con decreto Dirigente della Regione Calabria dd. 12 ottobre 2016 prot. 110, comunicato alla ricorrente con nota prot. 22203 dd. 12 ottobre 2016;

b) di tutti gli altri atti comunque connessi, presupposti e conseguenti a quelli come sopra indicati, ivi compresi quelli eventualmente nelle more emanati, tra cui i verbali delle sedute di gara e di verifica della anomalia, il verbale di seduta pubblica dd. 26 settembre 2016 (recante aggiudicazione provvisoria dell’appalto), la nota prot. 17541 dd. 3 ottobre 2016 del RUP, con cui è stato espresso il nulla osta all’aggiudicazione;

per la declaratoria della nullità e/o inefficacia

del contratto eventualmente nelle more stipulato in relazione alla procedura aperta de qua tra la Stazione appaltante e la controinteressata

nonché per il risarcimento

dei danni tutti, patiti e patiendi dalla ricorrente a fronte ed in conseguenza dell’operato della Amministrazione resistente nella procedura di selezione per cui è ricorso, con conseguente condanna della medesima al risarcimento dei danni tutti cagionati alla ricorrente, con preferenza del ristoro in forma specifica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato come, anteriormente alla trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, l’adozione di misure cautelari monocratiche sia consentita, ai sensi dell’art. 56, comma 1, c.p.a., “in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”;

Preliminarmente osservato come parte ricorrente, con l’atto introduttivo del giudizio, abbia chiesto la sospensione dell’“efficacia del provvedimento recante l’aggiudicazione in favore di YYY S.p.A., inibendo comunque la stipulazione del contratto d’appalto in vista di un risarcimento in forma specifica”;

Ulteriormente osservato come la stessa ricorrente, con separato atto, depositato in giudizio il 25 gennaio 2017, nell’evidenziare che “la Stazione Appaltante non ha inteso attendere … il pronunciamento in camera di consiglio …, disponendo … per una immediata immissione in servizio a favore della … aggiudicataria” (all’uopo fissando, per il “passaggio delle consegne”, la data del 31 gennaio 2017), abbia altresì sollecitato, “al fine di evitare inopportuni cambi di gestore”, l’adozione di misure cautelari monocratiche fino alla Camera di Consiglio che verrà fissata per la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare;

Positivamente apprezzato, in ragione di quanto come sopra esposto dalla parte ricorrente ed a fronte dell’esigenza di mantenimento della res adhuc integra nelle more della suindicata trattazione collegiale, il carattere di indifferibilità che accede alla richiesta di cautela monocratica in via d’urgenza;

Conseguentemente dato atto:

– della sussistenza dei presupposti indicati dalla sopra citata disposizione ai fini dell’adozione delle richieste misure cautelari provvisorie;

– e, quindi, dell’accoglibilità della richiesta all’esame, alla quale accede la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati con l’atto introduttivo del giudizio, fino alla Camera di Consiglio dell’8 febbraio 2017, alla quale viene fin da ora differita – ai sensi del comma 4 del citato art. 56 e nel rispetto della previsione di cui al precedente art. 55, comma 5 c.p.a. – la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente;

 

P.Q.M.

ACCOGLIE l’istanza di misure cautelari monocratiche e, per l’effetto, SOSPENDE l’esecuzione degli atti impugnati fino alla Camera di Consiglio dell’8 febbraio 2017, per la quale viene fin da ora fissata la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Reggio Calabria il giorno 26 gennaio 2017.

 

Il Presidente
Roberto Politi