Il deposito della copia cartacea “d’obbligo” “ è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale.

Processo Amministrativo Telematico –  obbligo del deposito di almeno una copia cartacea (art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168) – Mancato rispetto dei termini dilatori (il deposito della succitata copia cartacea “è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a.)- Necessario rinvio dell’udienza camerale.


Pubblicato il 23/03/2017 – N. 00240/2017 REG.PROV.COLL. – N. 00116/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 116 del 2017, proposto dalla società xxxx Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato ….

contro

il Comune di YY, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato …

per l’annullamento

dell’ingiunzione di demolizione e rimessione in pristino n….. del 28 novembre 2016 del Responsabile del Settore IV con la quale veniva ingiunto alla signora …..ed al legale rappresentante della R…..di demolire le opere realizzate sul terreno in catasto al foglio n…., part. …. sito in …. (RC) via dei …… e ripristinare lo stato dei luoghi a proprie cure e spese, entro 90 giorni e specificamente nella parte in cui stabilisce che “in caso di inottemperanza , il bene, l’area di sedime, nonché quella necessaria, saranno gratuitamente acquisite al patrimonio comunale”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di xxx;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 il referendario Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, che – con riferimento alle controversie per le quali trova applicazione il processo amministrativo telematico – ha introdotto l’obbligo, per tutto l’anno 2017, di depositare in giudizio “almeno” una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico;

Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, 3 marzo 2017, n. 880, secondo la quale il deposito della succitata copia cartacea “è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che, prima dell’inizio di tale decorso sia fissata detta udienza (ovvero, comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare sia trattato e definito in un’udienza camerale anteriore al completo decorso del medesimo termine); nonché, quanto al giudizio di merito, che il suddetto deposito sia precondizione per il corretto esercizio della potestà presidenziale di cui all’art. 71, comma 3, c.p.a. (ovvero, comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso di merito sia trattato in un’udienza, pubblica o camerale, anteriore al decorso del termine a ritroso di quaranta giorni, ovvero venti giorni nei casi di dimidiazione, di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.)”;

Considerato che la copia cartacea del ricorso in epigrafe è stata depositata in data 13 marzo 2017, sicché non è ancora decorso il termine dilatorio di dieci giorni per la trattazione del ricorso all’odierna camera di consiglio;

Ritenuto, pertanto, in applicazione delle condivisibili enunciazioni formulate dal Consiglio di Stato, di dovere rinviare la trattazione della presente domanda cautelare, nel rispetto del suddetto termine dilatorio ex art. 55, comma 5, cit., alla prima camera di consiglio utile, che si individua nella camera di consiglio del 5 aprile 2017, ore di rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria riservato ogni ulteriore provvedimento, rinvia la trattazione del presente ricorso alla camera di consiglio del 5 aprile 2017, ore di rito.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Filippo Maria Tropiano, Referendario

Angela Fontana, Referendario, Estensore