Procuratori distrattari e spese legali: accoglimento ottemperanza sentenze G.L. c ASP + condanna alle spese

Ottemperanza sentenze G.L. contro ASP – Ricorrenti Procuratori distrattari – Titoli fondanti l’azione non impugnati,  esecutivi (come da attestazione di cancelleria), muniti della formula esecutiva e notificati. Accoglimento con condanna alle spese.


Pubblicato il 17/01/2017 –  N. 00031/2017 REG.PROV.COLL. –  N. 00430/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 430 del 2016, proposto dagli avv.ti XXX, rappresentati e difesi dagli avv.ti ….

contro

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante, non costituitasi in giudizio

per l’esecuzione

del giudicato formatosi a seguito delle seguenti sentenze:

1) sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria – Sez. Lavoro n. …/2014, con la quale la resistente è stata condannata al pagamento in favore dei ricorrenti, quali procuratori distrattari del sig. ….., dei 2/3 delle spese processuali dei due gradi di giudizio liquidate nell’intero quanto al primo in € 1.050,00 di cui 390,00 per diritti e 660,00 per onorari, e quanto al secondo in complessivi € 4.180,00 per entrambi con IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge;

2) sentenza del Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Lavoro n. …./2014, con la quale la resistente è stata condannata al pagamento in favore dei ricorrenti, quali procuratori distrattari del sig. YYY, delle spese legali liquidate in € 1.500,00 per compenso di avvocato, oltre CPA e IVA come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente chiede che venga data esecuzione alle sentenze indicate in epigrafe, pronunciate nei confronti della A.S.P. intimata.

Detti titoli sono divenuti definitivi per mancata impugnazione nei termini e sono stati ritualmente notificati presso la sede dell’ente.

L’Azienda non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2017 la controversia viene trattenuta per la decisione.

Il ricorso è fondato.

Nell’osservare come i titoli sui quali si fonda l’azione non siano stati impugnati e e siano divenuti esecutivi, come da attestazione di cancelleria, va ulteriormente rilevato come essi siano muniti della formula esecutiva e notificati.

In accoglimento del proposto mezzo di tutela, deve essere conseguentemente ordinato all’Azienda intimata, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di dare esecuzione alle sentenze in questione, per le somme come da ricorso (in proposito osservandosi come la parte pubblica intimata, non costituitasi in giudizio, non abbia addotto elementi di valutazione suscettibili di infirmare la quantificazione del credito come sopra indicata).

Se la divisata definitività del titolo comporta l’obbligo per l’Amministrazione di adottare i provvedimenti necessari a darne esatta e completa esecuzione, va ulteriormente osservato come, in assenza di diversa indicazione, da parte della resistente, sul punto (rilevante anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 64, comma 4, c.p.a.), sia da ritenersi comprovato l’inadempimento perdurante da parte dell’Azienda debitrice ingiunta.

In presenza della constatata osservanza delle formalità procedurali (notifica del titolo entro il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro amministrazioni statali ed enti pubblici non economici), il ricorso va, dunque, accolto; e, conseguentemente, va ordinato all’Azienda sanitaria intimata di adottare i provvedimenti anzidetti nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente pronuncia.

Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega a funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo cui è preposto, ovvero di altra Amministrazione statale, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta) decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alle sentenze, con spese a carico dell’Azienda sanitaria.

La eventuale richiesta di proroga dello stabilito termine di giorni 90 (novanta) per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio fin da ora delega l’adozione delle conseguenziali statuizioni.

E’, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.

Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto così provvede:

– ordina all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alle sentenze indicate in epigrafe, all’uopo assegnando alla Amministrazione stessa termine di gg. 90 (novanta) dalla notificazione (o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa) della presente pronuncia;

– per il caso di ulteriore inadempienza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega, perché provveda, entro giorni 90 (novanta) dalla scadenza del predetto termine concesso all’Azienda intimata, a dare esecuzione al titolo azionato, con spese a carico dell’Azienda stessa;

– condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in via equitativa in € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, ove versato, da distrarsi in favore dei procuratori in giudizio della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.

Manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento al ricorrente, alla A.S.P. intimata, ancorché non costituita, ed al Prefetto, per gli adempimenti di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Referendario

Donatella Testini, Referendario