L’obbligo del Comune sciolto ex art. 143 D.Lgs. n. 267/2000 di acquisire, nei cinque anni successivi, l’informazione antimafia.

La sentenza n. 241 del 2017 del Tribunale Amministrativo della Calabria, Sez. Reggio Calabria, offre l’occasione di analizzare l’argomento della richiesta dell’informativa antimafia da parte del Comune precedentemente sciolto ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni soffermandosi sulla natura del rapporto che lega l’Ente locale al destinatario del provvedimento interdittivo.

Il TAR RC precisa che sull’Amministrazione Comunale in questione vige l’obbligo di richiedere la predetta informativa in ragione di quanto previsto dall’art. 100 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159: la quale prevede che “L‘ente locale, sciolto ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l’informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all’approvazione o all’autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell’articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi.

La citata disposizione deve intendersi comprensiva anche delle fattispecie di cui alla lett. f) del comma 1 dell’articolo da ultimo richiamato, che riguarda “altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati (nella fattispecie esaminata svolgimento di servizio di piazza/taxi soggetta ad autorizzazione).