Retribuzione ore di lavoro straordinario prestate da pubblici dipendenti: i requisiti della domanda monitoria.

Opposizione a Decreto Ingiuntivo ex artt. 118 c.p.a. e 633 e ss. c.p.c. (somme relative a compenso per le prestazioni di lavoro straordinario svolte) – Infondatezza della domanda monitoria per assenza di prova scritta del credito vantato, necessità di preventiva autorizzazione dal parte dell’Amministrazione – Revoca del Decreto Ingiuntivo.


MASSIMA NON UFFICIALE (a cura dell’Avv. Leo Stilo)

Il TAR RC nell’affrontare la questione in esame – opposizione a Decreto Ingiuntivo ex artt. 118 c.p.a. e 633 e ss. c.p.c. per somme relative a compenso per le prestazioni di lavoro straordinario svolte –  sinteticamente ripercorre la costante giurisprudenza del G.A. in materia di retribuzione di ore di lavoro straordinario prestate da pubblici dipendenti e non pagate dall’amministrazione. La mancata contestazione della prestazione del lavoro straordinario è un presupposto necessario ma non sufficiente ai fini dell’insorgenza dell’obbligo di pagamento da parte del datore di lavoro (P.A.). Oltre a quanto indicato, infatti, è necessaria “la previa formale autorizzazione a tale prestazione, oltre l’ordinario orario d’ufficio, da parte dell’organo superiore competente a rilasciarla“. Infine, rileva il TAR RC che “la domanda di arricchimento senza causa, proposta in via subordinata dai dipendenti, in sede di costituzione nel giudizio di opposizione, per l’ipotesi che venga ritenuta l’assenza di autorizzazione è inammissibile poiché “diversi sono i fatti giuridicamente rilevanti, posti a fondamento della domanda e diverso è il bene giuridico perseguito“.


Pubblicato il 28/02/2017 – N. 00174/2017 REG.PROV.COLL. – N. 00180/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

….omissis…

FATTO e DIRITTO

1. Con il decreto ex artt. 118 c.p.a. e 633 e ss. c.p.c. in epigrafe indicato, questo Tribunale ha ingiunto al Ministero della Difesa di pagare, a titolo di compenso per le prestazioni di lavoro straordinario svolte nel periodo …, in favore degli odierni opposti, tutti dipendenti dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso ……, le somme di seguito indicate (al lordo degli oneri erariali e previdenziali ed oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, da corrispondersi con il criterio di calcolo di cui al c.d. divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per i dipendenti pubblici – previsto dall’art. 22, legge 23.12.1994, n.724, nel testo risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 459/2000 – e con le modalità di calcolo fissate nel Decreto ministeriale 1 settembre 1998, n. 352):

…omissis….

Con ricorso in opposizione tempestivamente proposto, Amministrazione ha eccepito l’infondatezza della domanda monitoria per assenza di prova scritta del credito vantato, necessità di preventiva autorizzazione dal parte del Ministero dell’Interno e mancata presentazione da parte dei dipendenti di idonee istanze di riposo compensativo.

Si sono costituiti in giudizio gli opposti, eccependo l’infondatezza delle avverse deduzioni e proponendo, in via subordinata, domanda di arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 c.c.

La causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza dell’11 gennaio 2017.

2. L’opposizione è fondata e va accolta.

2.1. Per costante giurisprudenza del giudice amministrativo in materia di retribuzione di ore di lavoro straordinario prestate da pubblici dipendenti, ma non pagate dall’amministrazione, l’incontestata prestazione del lavoro straordinario è condizione necessaria, ma non sufficiente ai fini dell’insorgenza dell’obbligo di pagamento da parte del datore di lavoro pubblico, essendo necessaria anche la previa formale autorizzazione a tale prestazione, oltre l’ordinario orario d’ufficio, da parte dell’organo superiore competente a rilasciarla.

Tale indispensabile autorizzazione svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento ai quali, ai sensi dell’art. 97 della Carta Costituzionale, deve essere improntata l’azione della pubblica amministrazione (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. III, 24 novembre 2012 n. 5953; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 19 novembre 2012 n. 696; id., Sez. II, 27 marzo 2014, n. 594).

L’autorizzazione, in definitiva, più che un mero atto di consenso, rappresenta il momento finale ed attuativo di un processo di programmazione e di ripartizione delle risorse finanziarie a disposizione del Corpo per la gestione delle risorse umane (in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. V, 29 agosto 2006 n. 5057) e, come per tutto il pubblico impiego, rappresenta una concreta applicazione del principio costituzionale di buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost.

….

2.2.1. Vero è che il militare ha l’obbligo della prestazione lavorativa anche eccedente l’orario di servizio ove ciò sia richiesto dall’amministrazione o imposto dalle operazioni di servizio o dalla necessità ed urgenza, tuttavia lo stesso avrebbe dovuto inoltrare, nei modi e nei tempi previsti, dalla regolamentazione speciale del corpo militare, come precisato dall’Avvocatura dello Stato, un’istanza diretta ad ottenere i dovuti riposi compensativi in applicazione dell’art. 38, VII comma, del D.P.R. n. 51/09.

La predetta norma stabilisce che “Le ore eccedenti l’orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell’ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio”.

….omissis…

3. Da ultimo, il Collegio, in applicazione del noto insegnamento del giudice civile, rileva l’inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa, proposta in via subordinata dai dipendenti, in sede di costituzione nel giudizio di opposizione, per l’ipotesi che venga ritenuta l’assenza di autorizzazione.

La domanda di ingiustificato arricchimento è domanda diversa rispetto a quella di adempimento contrattuale perché diversi sono i fatti giuridicamente rilevanti, posti a fondamento della domanda e diverso è il bene giuridico perseguito.

Ne consegue che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, al creditore opposto è consentita la sua proposizione soltanto se tale esigenza nasce dalle difese dell’ingiunto – opponente contenute nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo (in termini, Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2010, n. 26128).

Tale facoltà, più precisamente, va riconosciuta all’opposto soltanto se una tale esigenza nasca dall’attività processuale della parte opponente che abbia prospettato nel primo atto introduttivo del relativo giudizio (vale a dire l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo) difese sia in fatto, sia in diritto finalizzate al rigetto della domanda, ma integranti un tema di indagine tale da giustificare, da parte dell’opposto, una domanda di ingiustificato arricchimento.

In questo caso, non può parlarsi, di reconventio reconventionis, perché la domanda di arricchimento senza causa non dipende dal titolo dedotto in causa, né la sua proponibilità deriva da una domanda riconvenzionale dell’opposto, ma soltanto dal tema d’indagine prospettato nelle difese finalizzate, sempre e soltanto, a contestare le richieste attoree.

Non sarà, viceversa, consentito alla parte opposta di proporre, nei suo primo atto difensivo – e ancor di più, evidentemente, nel corso del giudizio un’autonoma domanda di arricchimento senza causa, neppure dato il carattere sussidiario dell’azione – cautelativamente, in via subordinata, per l’ipotesi che sia negata l’esistenza o la validità del titolo specifico, in base al quale è stata proposta la domanda principale d’ingiunzione.

E ciò, per la sua veste di attore sostanziale nel giudizio fondato sull’ingiunzione proposta a tutela di una situazione soggettiva nascente da titolo contrattuale.

Nel caso di specie, non è dato ravvisare nell’atto di opposizione del Ministero un tema di indagine tale da giustificare, da parte dell’opposto, una domanda di ingiustificato arricchimento.

4. Per tutte le ragioni sopra esposte, il ricorso in opposizione merita accoglimento e conseguentemente, deve essere disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. …./2016.

5. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto dispone la revoca del decreto ingiuntivo n. …./2016.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Filippo Maria Tropiano, Referendario

Donatella Testini, Referendario, Estensore