Infermità da causa di servizio: i limiti della (con)causa efficiente e determinante di servizio.

 “Nel concetto di (con)causa efficiente e determinante di servizio da considerare come (concorrente) fattore generativo di una malattia, si devono far rientrare soltanto fatti ed eventi specificamente individuabili, e non circostanze o condizioni del tutto generiche, quali i disagi e le fatiche inevitabili del servizio, ed altre tipiche circostanze connesse al servizio prestato” (Cfr. Sentenza TAR RC n. 16/2017-  REG.PROV.COLL.)


Pubblicato il 13/01/2017 – N. 00016/2017-  REG.PROV.COLL. -N. 00628/2011 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 628 del 2011, proposto da XX, rappresentato e difeso dagli avv.ti….. per il presente giudizio elettivamente domiciliato in …

contro

– il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.;
– il Comando generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante p.t.;
– il Comando Regionale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante p.t.;
– il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persona del legale rappresentante;
rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Reggio Calabria, alla via del Plebiscito n. 15

per l’annullamento

del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza – …. – Ufficio Trattamento economico del Personale …..– II Sezione Equo indennizzo ed indennità speciali, n…….posizione, notificato il 17 agosto 2011, con il quale è stata rigettata la domanda di equo indennizzo perché le infermità di cui era stato chiesto l’accertamento non sono dipendenti da causa di servizio, nonché, ove occorra del verbale del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio ….., con il quale è stato espresso parere negativo alla dipendenza da causa di servizio perché “l’infermità Gastroduodenite con sindrome ulcerosa del bulbo EGDS documentata non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di affezione prevalentemente a sfondo neuro distonico endogeno, nell’insorgenza e decorso della quale, nel caso di specie, non può avere nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, il servizio reso e non caratterizzato da condizioni di particolare e protratta gravosità” e anche perché “l’infermità Esofagite da reflusso non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, in quanto trattasi di un processo infiammatorio a carico dell’esofago, dovuto al reflusso in esso di contenuto gastrico per discinesia dello sfintere cardiale, su base neurovegetativa o per la presenza di ernia iatale, o per un aumento della pressione addominale attribuibile a cause diverse. Poiché la patologia in questione si sviluppa per anomalie a carattere costituzionale, non può in alcun modo farsi risalire ai generici invocati disagi di servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante

per il riconoscimento

– delle infermità “Gastroduodenite con sindrome ulcerosa del bulbo EGDS documentata” e “Esofagite da reflusso”, come dipendenti da causa di servizio e che la prima di tali patologie è ascrivibile, ai fini della concessione della causa di servizio, alla 7^ categoria Tabella A annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834. Per cumulo, la prima e la seconda infermità sono ascrivibili alla 6^ categoria Tabella A annessa al D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834

– del diritto del ricorrente al riconoscimento dell’equo indennizzo come per legge dalla data di presentazione della domanda (….)

– del diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell’inosservanza del termine di conclusione del relativo procedimento

e per la condanna

dell’Amministrazione al pagamento dell’equo indennizzo e di tutti gli accessori di legge

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2017 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

….omissis

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Invero, il parere del Comitato, come sopra riportato, si appalesa completo, congruo e conforme alle risultanze degli elementi raccolti ed alle risultanze della scienza medica.

Il rilievo, mosso dalla parte ricorrente, secondo cui l’insorgenza delle patologie riscontrate a proprio carico possa essere ascritta a fattori ambientali (stress; condizioni climatiche; disagiate modalità di prestazione del servizio), sono insuscettibili di favorevole considerazione, laddove si consideri la latitudine dell’apprezzamento che connota il sindacato giurisdizionale in subiecta materia, fuori da – invero inconfigurabili – ipotesi di pratica sovrapposizione rispetto all’esercizio della discrezionalità tecnica caratterizzante il potere de quo.

Per consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, il giudizio medico-legale reso nel corso del procedimento volto all’accertamento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio, si basa su nozioni scientifiche e su dati di esperienza propria della disciplina applicata che per il loro carattere squisitamente tecnico non hanno bisogno di essere dimostrato, per cui un simile giudizio si sottrae al sindacato di legittimità, a meno che non risulti palesemente irrazionale o frutto di un manifesto travisamento dei fatti.

Pertanto, quanto alla vicenda per cui è controversia, l’accennato giudizio di non dipendenza eziologica da fatto di servizio delle infermità denunciate dal ricorrente non rivela profili di palese illogicità; né dimostra emersioni inficianti sub specie del travisamento e/o dell’errato apprezzamento delle circostanze fattuali di base.

Va ricordato, peraltro, che nel concetto di (con)causa efficiente e determinante di servizio da considerare come (concorrente) fattore generativo di una malattia, si devono far rientrare soltanto fatti ed eventi specificamente individuabili, e non circostanze o condizioni del tutto generiche, quali i disagi e le fatiche inevitabili del servizio, ed altre tipiche circostanze connesse al servizio prestato.

Nella fattispecie, il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di alcuna circostanza o condizione specificatamente attribuibile alla causa di servizio, alle quali ricondurre l’insorgenza e/o ingravescenza delle malattie, ma si è limitato a descrivere normali situazioni di disagio afferenti lo svolgimento dell’attività lavorativa propria delle funzioni rivestite.

Né può trovare accoglimento la censura, dalla parte ricorrente pure dedotta, circa il carattere pretesamente invalidante scaturente dal superamento dei termini di cui al D.P.R. 461/1991 (per il quale la parte stessa ha chiesto il risarcimento del danno da ritardo).

La giurisprudenza è, infatti, ferma nel ritenere che i termini, fissati dal D.P.R. 461/2001, hanno natura meramente sollecitatoria e non perentoria (cfr., per quello di cui all’art. 14: “Al termine assegnato al procedimento per il riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio, fissato dall’art. 14, comma 2, d. P. R. 29 ottobre 2001 n. 461, va riconosciuta natura ordinatoria, con la conseguenza che la sua inosservanza non può dare luogo all’illegittimità del provvedimento finale, né esaurisce il potere dell’Amministrazione di provvedere”: T.A.R. Molise, 27 marzo 2015 n. 137; per quelli di cui all’art. 7: “I termini, che l’art. 7, D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 assegna all’Amministrazione per acquisire il parere del Comitato di verifica sulla causa di servizio e per adottare il provvedimento finale in conformità al parere da esso reso, non hanno carattere perentorio, ma solo sollecitatorio”: Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2011 n. 2683; e per quelli di cui all’art. 5: “I termini indicati dagli art. 5 e 14 D.P.R. n. 461 del 2001 sono ordinatori e hanno natura meramente sollecitatoria, sicché il loro superamento non determina un’illegittimità del provvedimento finale né comporta pregiudizi in presenza di esito negativo del procedimento e, in una, di reiezione del merito dell’impugnativa proposta avverso il provvedimento finale”: T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 2 marzo 2015 n. 1339).

Quanto alla consulenza tecnica d’ufficio richiesta da parte ricorrente, si osserva che la stessa, seppure ammessa nel giudizio amministrativo nel caso in cui il giudice riconosca che l’istruzione dell’affare è incompleta o che i fatti affermati nell’atto sono in contraddizione con i documenti, non possa essere tuttavia disposta quando siano stati acquisiti tutti i pareri tecnici previsti dalla legge o quando l’atto finale non sia in contrasto con quelli endoprocedimentali; in ogni caso, costituendo una espressione dell’attività istruttoria, cioè di acquisizione del materiale probatorio, non potendo tale strumento trasmodare nella sostituzione del giudice, attraverso il consulente, all’organo dell’amministrazione preposto a valutazioni di merito tecnico o nel sindacato di dette valutazioni, al di fuori delle ipotesi di evidente contraddittorietà o illogicità.

Trasponendo detti principi al caso di specie, attesa la dimostrata completezza e logicità del parere reso dal Comitato di verifica, la richiesta di che trattasi va rigettata.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, in ragione di € 1.500,00 (Euro mille e cinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Referendario

Donatella Testini, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Roberto Politi