Chiusura di un circolo privato: esito negativo della cautelare per mancanza dei presupposti

Ordinanza di chiusura circolo privato – Misure Cautelari – Art. 55 CPA – Mancata presenza dei Presupposti –  Previsione sull’esito del ricorso non favorevole –   Esigenze di sorvegliabilità dei luoghi e delle attività ivi esercitate.


Pubblicato il 09/02/2017 – N. 00016/2017 REG.PROV.CAU. -N. 00024/2017 REG.RIC.           

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 24 del 2017, proposto dal signor XX, rappresentato e difeso dall’avvocato …..;

contro

il Comune di Melito di YY, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato ….;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

dell’ ordinanza n….. del 12 gennaio 2017 del responsabile SUAP del Comune di YY con cui è stata ordinata la chiusura immediata del circolo privato denominato “XXX”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di YY;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 il referendario Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, al sommario esame della controversia consentito nella fase cautelare, che non ricorrono nella fattispecie i presupposti utili per la concessione della richiesta misura cautelare, in quanto dagli elementi di valutazione acquisiti non emergono profili che inducono ad una ragionevole previsione sull’esito favorevole del ricorso, perché gli atti impugnati risultano congruamente motivati e adottati all’esito di una adeguata istruttoria che ha avuto particolare riguardo alle esigenze di sorvegliabilità dei luoghi e delle attività ivi esercitate.

Le spese della fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria respinge la domanda cautelare.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 800,00 (ottocento), oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Filippo Maria Tropiano, Referendario

Angela Fontana, Referendario, Estensore