Dipendenza da causa di servizio: il giudizio medico-legale si sottrae al sindacato di legittimità salvo che non risulti irrazionale o frutto di un manifesto travisamento dei fatti

Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo – Giudizio Medico-Legale reso nel procedimento negativo – Il giudizio medico-legale non risulta palesemente irrazionale o frutto di un manifesto travisamento dei fatti – Rigetto del Ricorso


Il TAR RC nella sentenza n. 144/2017, in conformità ad una consolidata giurisprudenza, puntualizza che in materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo “…il giudizio medico-legale reso nel corso del procedimento volto all’accertamento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio, si basa su nozioni scientifiche e su dati di esperienza propria della disciplina applicata che per il loro carattere squisitamente tecnico non hanno bisogno di essere dimostrato, per cui un simile giudizio si sottrae al sindacato di legittimità, a meno che non risulti palesemente irrazionale o frutto di un manifesto travisamento dei fatti“.


Pubblicato il 25/02/2017 – N. 00144/2017 REG.PROV.COLL. – N. 00643/2011 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 643 del 2011, proposto da XX, rappresentato e difeso dagli avv.ti …

contro

Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro p.t.;
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.;
rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui sono domiciliato in Reggio Calabria, alla via del Plebiscito n. 15

per l’annullamento

– del decreto …./11 N del 6 aprile 2011, notificato al ricorrente in data 21 giugno 2011, con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto le domande presentate dal ricorrente in data 11 febbraio 2000 – 19 settembre 2005 per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo;

– della deliberazione assunta nell’adunanza n. …/2008 del 14 ottobre 2008 dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante il parere negativo al riconoscimento della causa di servizio per le infermità “Esofagite da reflusso in soggetto con incontinenza cardiale” e “Gastroduodenite endoscopicamente accertata” di cui è affetto il ricorrente;

– di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguenziale ai provvedimenti impugnati.

NONCHÉ PER IL RICONOSCIMENTO

della dipendenza delle suddette infermità da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo nonché di tutti gli altri benefici riconosciuti dalla legge.

..omissis

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Invero, il parere del Comitato, come sopra riportato, si appalesa completo, congruo e conforme alle risultanze degli elementi raccolti ed alle risultanze della scienza medica.

Il rilievo, mosso dalla parte ricorrente, secondo cui l’insorgenza delle patologie riscontrate a proprio carico possa essere ascritta a fattori ambientali (stress; condizioni climatiche; disagiate modalità di prestazione del servizio), sono insuscettibili di favorevole considerazione, laddove si consideri la latitudine dell’apprezzamento che connota il sindacato giurisdizionale in subiecta materia, fuori da – invero inconfigurabili – ipotesi di pratica sovrapposizione rispetto all’esercizio della discrezionalità tecnica caratterizzante il potere de quo.

Per consolidato orientamento della giurisprudenza, infatti, il giudizio medico-legale reso nel corso del procedimento volto all’accertamento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio, si basa su nozioni scientifiche e su dati di esperienza propria della disciplina applicata che per il loro carattere squisitamente tecnico non hanno bisogno di essere dimostrato, per cui un simile giudizio si sottrae al sindacato di legittimità, a meno che non risulti palesemente irrazionale o frutto di un manifesto travisamento dei fatti.

Pertanto, quanto alla vicenda per cui è controversia, l’accennato giudizio di non dipendenza eziologica da fatto di servizio delle infermità denunciate dal ricorrente non rivela profili di palese illogicità; né dimostra emersioni inficianti sub specie del travisamento e/o dell’errato apprezzamento delle circostanze fattuali di base.

Va ricordato, peraltro, che nel concetto di (con)causa efficiente e determinante di servizio da considerare come (concorrente) fattore generativo di una malattia, si devono far rientrare soltanto fatti ed eventi specificamente individuabili, e non circostanze o condizioni del tutto generiche, quali i disagi e le fatiche inevitabili del servizio, ed altre tipiche circostanze connesse al servizio prestato.

Nella fattispecie, il ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di alcuna circostanza o condizione specificatamente attribuibile alla causa di servizio, alle quali ricondurre l’insorgenza e/o ingravescenza delle malattie, ma si è limitato a descrivere normali situazioni di disagio afferenti lo svolgimento dell’attività lavorativa propria delle funzioni rivestite.

Quanto alla consulenza tecnica d’ufficio richiesta da parte ricorrente, si osserva che la stessa, seppure ammessa nel giudizio amministrativo nel caso in cui il giudice riconosca che l’istruzione dell’affare è incompleta o che i fatti affermati nell’atto sono in contraddizione con i documenti, non possa essere tuttavia disposta quando siano stati acquisiti tutti i pareri tecnici previsti dalla legge o quando l’atto finale non sia in contrasto con quelli endoprocedimentali; in ogni caso, costituendo una espressione dell’attività istruttoria, cioè di acquisizione del materiale probatorio, non potendo tale strumento trasmodare nella sostituzione del giudice, attraverso il consulente, all’organo dell’amministrazione preposto a valutazioni di merito tecnico o nel sindacato di dette valutazioni, al di fuori delle ipotesi di evidente contraddittorietà o illogicità.

Trasponendo detti principi al caso di specie, attesa la dimostrata completezza e logicità del parere reso dal Comitato di verifica, la richiesta di che trattasi va rigettata.

Per le considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, in ragione di € 1.500,00 (Euro mille e cinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Referendario

Donatella Testini, Referendario