Misure cautelari monocratiche: carattere strumentale dell’interesse ed irreparabilità del pregiudizio.
Appalti – Richiesta Misure cautelari monocratiche ex art.56 cpa – Carattere strumentale dell’interesse del ricorrente – Mancanza del requisito della irreparabilità del pregiudizio – Respingimento istanza.
Pubblicato il 21/02/2017 – N. 00019/2017 REG.PROV.CAU. – N. 00091/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 91 del 2017, proposto da:
XX, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato …., con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, …..
contro
Provincia di Reggio Calabria, Suap di Reggio Calabria, Comune di YYY, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del Bando di gara e del Capitolato Speciale d’appalto, pubblicati sulla G.U.R.I. – V Serie Speciale – Contratti Pubblici – n. …. d…., riferiti alla procedura di gara avente ad oggetto il “Servizio integrato di raccolta, trasporto, avvio a …….nel territorio di YYYY e altri servizi accessori – Anni 2017-2018-2019 – C.I.G. ……”, nella parte in cui prevedono un importo posto a base di gara insufficiente a coprire i costi (specie quelli relativi al personale) imposti dalla stessa lex specialis e dalla stazione appaltante, così sostanzialmente precludendo la partecipazione della ricorrente e violando le regole della libera concorrenza;
– del Bando e del Capitolato Speciale, con specifico riferimento al punto …… del bando ed all’art. 12 del Capitolato Speciale, in relazione alla c.d. “clausola sociale” e con riferimento all’importo previsto a base di gara, assolutamente non remunerativo;
– di ogni altro atto che sia o possa considerarsi presupposto e/o connesso agli atti sopra impugnati e che con gli stessi sia, comunque, posto in rapporto di correlazione, fra cui – ove occorra – le risposte n…….., gli eventuali atti e verbali della procedura di gara, ivi compreso l’eventuale provvedimento di esclusione della ricorrente e/o di aggiudicazione ad altro concorrente, che dovesse medio tempore sopraggiungere
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato come, anteriormente alla trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, l’adozione di misure cautelari monocratiche sia consentita, ai sensi dell’art. 56, comma 1, c.p.a., “in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”;
Constatato come l’istanza all’esame non presenti gli anzidetti requisiti, atteso che l’interesse dalla parte ricorrente fatto valere in giudizio ha carattere evidentemente strumentale – e non finale – in quanto preordinato alla rinnovazione della lex specialis di procedura (in ragione dell’affermata insuscettibilità di quella impugnata a consentire la presentazione delle domande di partecipazione alla gara), sì che anche lo spirare del termine a tale fine previsto (27 febbraio 2017) appare insuscettibile di arrecare alla posizione giuridica dalla parte fatta valere in giudizio un pregiudizio irreparabile, nelle more della trattazione nella sede collegiale dell’istanza cautelare;
Per l’effetto, esclusa l’accoglibilità della richiesta all’esame;
Ritenuto che, nel rispetto delle previsioni dettate dal comma 5 dell’art. 55 c.p.a., la Camera di Consiglio ai fini della trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente vada fissata alla data del’8 marzo 2017;
P.Q.M.
Respinge l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissa la Camera di Consiglio dell’8 marzo 2017 ai fini della trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Reggio Calabria il giorno 21 febbraio 2017.
Il Presidente |