Porto di fucile uso caccia: la P.A. non può invertire l’onere della prova per gli elementi ostativi T.U.L.P.S.

In materia di autorizzazioni e licenze di pubblica sicurezza, la P.A. non può – esplicitamente o implicitamente – invertire l’onere probatorio ponendolo a carico della parte richiedente il riesame del provvedimento poiché è l’autorità competente per il rilascio del titolo a dover accertare la presenza, o meno, degli elementi ostativi indicati nel T.U.L.P.S.  (Massima non ufficiale a cura dell’Avv. Leo Stilo).


Sentenza del 20 luglio 2016 n. 841, TAR Calabria, Sez. di Reggio Calabria (Rel. / Est. Pres. Dott. R. Politi)

SENTENZA

  1. 00841/2016 REG.PROV.COLL.                                                    N. 00203/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 203 del 2016, proposto da X Y, rappresentato e difeso dall’avv. ….., per il presente giudizio domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale, in Reggio Calabria, viale Amendola n. 8/B;

contro

– il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– il Questore di Reggio Calabria

rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Reggio Calabria, alla via del Plebiscito n. 15

per l’annullamento

– del decreto xxxxxxx emesso in data 23 novembre 2015 dal Questore della Provincia di Reggio Calabria, con cui è stato “… confermato il decreto xxxxxxx, adottato in data 09/12/2010 con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia prodotta dal Sig. X Y nato il xxxxx a xxxxx”, notificato a cura della Legione Carabinieri “Calabria”, Stazione di xxxxx, in data 5 gennaio 2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 luglio 2016 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone l’odierno ricorrente di aver inoltrato richiesta di licenza di porto di fucile per uso caccia.

In data 5 gennaio 2016, veniva notificato, a cura della Legione Carabinieri “Calabria”, Stazione di xxx, il decreto xxxxxxxx emesso in data 23 novembre 2015 dal Questore della Provincia di Reggio Calabria con cui “… è confermato il decreto xxxxxx, adottato in data 09/12/2010 con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia prodotta dal Sig. XY nato il xxxxx a xxxxx (xxxxx)”.

Il contenuto del decreto impugnato è il seguente:

“LETTA l’istanza con la quale il sig. xxxx, … ha chiesto il riesame del decreto di diniego dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia nr. xxxxxxxx adottato in data 09/12/2010”;

“RILEVATO che il citato provvedimento era stato adottato in conseguenza delle frequentazioni dell’istante con soggetti gravati da precedenti di polizia”;

“CONSIDERATO che non sussistono i presupposti per avviare un nuovo procedimento amministrativo in quanto l’interessato non ha prodotto elementi di novità suscettibili di rivalutazione rispetto alla precedente istruttoria”;

“VISTO il costante orientamento della Giustizia Amministrativa”;

“DECRETA è confermato il decreto nr. xxxxxxxx adottato in data 09/12/2010, con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile uso caccia prodotto dal Sig. XY nato il xxxxxxxx a xxxxxxxx “

Il Questore di Reggio Calabria, dinanzi ad una nuova richiesta di licenza di porto di fucile ad uso caccia da parte dell’odierno ricorrente, giunta a distanza di cinque anni dal primo provvedimento negativo adottato nel 2010, ha disposto di non compiere alcuna nuova istruttoria, limitandosi a confermare il precedente decreto.

La Pubblica Amministrazione, a seguito di un autonomo procedimento amministrativo avviato dal ricorrente a fine 2015, avrebbe dovuto pervenire, attraverso una rinnovata istruttoria ed una compiuta motivazione, ad una nuova determinazione.

La mancanza di avvio di una qualunque forma di istruttoria vizierebbe inoltre l’atto impugnato; ulteriormente osservandosi che non sussistono elementi atti a confermare le ragioni poste a fondamento del decreto impugnato, basate esclusivamente sulla ipotetica pericolosità del sig. XY (anni prima controllato con soggetti gravati da precedenti di polizia).

Denuncia, poi, parte ricorrente, che l’atto sarebbe inficiato per travisamento dei fatti, derivante dal voler considerare come attuali frequentazioni risalenti nel tempo senza aver svolto alcun nuovo controllo.

Il decreto in questione si porrebbe, altresì, in contrasto con una pluralità di norme sul procedimento amministrativo tese alla tutela dei principi generali e costituzionali dell’attività amministrativa (imparzialità, trasparenza, buon andamento, diritto di difesa), sotto i profili della violazione:

– dell’art. 3 della legge sul procedimento amministrativo (obbligo di motivazione “adeguata”);

– dell’art. 7 della legge n. 241/1990 (comunicazione di avvio del procedimento, a fini di garanzia del contraddittorio).

L’impugnato decreto sarebbe, poi, illegittimo non configurandosi, in capo al sig. XY, alcuna delle ipotesi presenti agli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.

Né le sporadiche frequentazioni con soggetti con “precedenti di polizia”, peraltro occasionali e risalenti nel tempo assurgerebbero ad idoneo presupposto giustificativo.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

Il ricorso – ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 20 luglio 2016, fissata, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., con ordinanza 12 maggio 2016 n. 73 – è fondato.

Viene con il presente gravame impugnato il decreto del Questore di Reggio Calabria in data 23 novembre 2015, con il quale è stata rigettata la domanda di riesame del precedente decreto datato 9 dicembre 2010 (recante rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia).

Tale ultimo decreto era motivato con riferimento alle frequentazioni dell’istante con soggetti gravati da precedenti di polizia.

Il provvedimento oggetto dell’odierno gravame, a sua volta, è motivato con la considerazione che “l’interessato non ha prodotto elementi di novità suscettibili di rivalutazione rispetto alla precedente istruttoria”.

Ad avviso del Collegio, in materia di autorizzazioni e licenze di pubblica sicurezza, un eventuale riesame può essere giustificato non solo da fatti sopravvenuti, ma anche semplicemente dal decorso del tempo, in quanto la valutazione della personalità dell’interessato deve essere sempre riferita allo stato attuale ed alla prova di sé che questi abbia dato nei tempi più recenti.

In questo specifico caso, peraltro, a fronte della circostanza che i soli elementi sfavorevoli all’interessato risalgono a date non successive all’anno 2010, la successiva emanazione di un divieto motivato unicamente con riferimento alla mancata adduzione di fatti nuovi rispetto a circostanze così nel tempo risalenti, appare obiettivamente carente di motivazione, avuto riguardo all’esigenza, incombente sulla procedente Amministrazione, di dimostrare, compiutamente, la persistente attualità degli elementi a suo tempo ritenuti ostativi al rilascio del titolo di polizia di che trattasi.

Se, conseguentemente, il provvedimento è inficiato sotto il profilo motivazionale – atteso che assume la persistenza di profili inibitori al rilascio del titolo, affatto indimostrati; e per i quali, invero inammissibilmente, viene postulata una sorta di inversione dell’onere probatorio a carico della parte richiedente (laddove, diversamente, è l’autorità competente per il rilascio del titolo a dover accertare la presenza, o meno, degli elementi ostativi indicati nel T.U.L.P.S.) – va parimenti rilevata l’assoluta carenza di attività istruttoria prodromica all’adozione della gravata determinazione.

Quest’ultima, conseguentemente, deve essere annullata; sulla competente Amministrazione incombendo, per effetto del vincolo conformativo promanante dalla presente pronunzia, l’obbligo di provvedere sull’istanza di riesame di che trattasi a mezzo di compiuta ed approfondita istruttoria, volta ad appurare la presenza in capo al richiedente, dei necessari requisiti per il rilascio del titolo, ovvero, ma sempre a mezzo di puntuali e rinnovati accertamenti istruttori, l’eventuale persistenza ed attualità delle circostanze inibitorie a suo tempo dalla stessa Amministrazione apprezzate.

Nei limiti di cui sopra ribadita la fondatezza del presente ricorso (si confronti, in termini, Cons. Stato, sez. III, 2 ottobre 2015 n. 4521), dispone conclusivamente il Collegio di porre le spese di lite a carico dell’Amministrazione soccombente, giusta la liquidazione di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, nei limiti di cui in motivazione, annulla il gravato decreto xxxxxxxxxxx, emesso in data 23 novembre 2015 dal Questore di Reggio Calabria.

Condanna la resistente Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, in ragione di € 1.500,00 (Euro mille e cinquecento/00), oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato, ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2016 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi,            Presidente, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Referendario

Angela Fontana, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Roberto Politi