Silenzio assenso in materia edilizia: ricorso improcedibile se la P.A. invia comunicazione prima della proposizione.
Silenzio Assenso della P.A in materia edilizia – Comunicazione di parere da parte della P.A. antecedente la proposizione del ricorso – Improcedibilità per carenza di interesse.
Pubblicato il 10/02/2017 – N. 00107/2017 REG.PROV.COLL. – N. 00697/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 697 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dal XX, rappresentato e difeso dagli avvocati …
contro
il Comune di Reggio di Calabria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’ avvocato ….
per l’accertamento
dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sulla la pratica edilizia avviata da con richiesta dell’1 luglio 2009 e dell’obbligo della amministrazione di rilasciare il permesso a costruire a favore dell’interessato;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del parere emesso dal Settore Urbanistica del Comune di Reggio Calabria in data 22 marzo 2012, in ordine alla proposta progettuale avanzata dal ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio di Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2016 il referendario Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, il signor X agisce al fine di ottenere una pronuncia che attesti l’avvenuta formazione del silenzio assenso formatosi sulla istanza inoltrata al Comune di Reggio Calabria relativa alla approvazione di un progetto relativo all’ampliamento ed alla ristrutturazione di un fabbricato … e che accerti il suo diritto ad ottenere il relativo permesso di costruire.
Il ricorrente rappresenta di aver presentato in data …/…/2009 al comune di Reggio Calabria il predetto progetto ma di non aver ricevuto alcun riscontro alla propria istanza.
Egli, pertanto, ritiene che in virtù del principio espresso nell’art. 20 della L. 241 del 1990, si sia formato un silenzio assenso sulla propria istanza e che, pertanto, insista in capo alla amministrazione l’obbligo di adottare un provvedimento espresso che contenga il titolo edilizio richiesto per la realizzazione dell’intervento.
Con l’ordinanza collegiale n. 758 del 2012 il T.A.R. ha disposto incombenti istruttori nei confronti del Comune di Reggio Calabria, ordinando il deposito di tutti i documenti relativi alla pratica edilizia presentata dal signor XX.
2. Con ricorso per motivi aggiunti il signor XX impugna il parere emesso in data 22 marzo 2012 dal Settore Urbanistica del Comune di Reggio Calabria con il quale è stato espresso parere negativo alla proposta progettuale dal medesimo proposta.
Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2016, la causa è stata trattenuta per la decisione.
3. Il ricorso introduttivo è improcedibile per carenza di interesse.
Dagli atti depositati dalla amministrazione, risulta che con comunicazione prot.n. ….del 22 marzo 2012 – inviata all’indirizzo del ricorrente come da ricevuta di spedizione posta ordinaria e prioritaria in data 30 marzo 2012 – il Settore Urbanistica del Comune ha trasmesso al signor X il parere negativo sulla fattibilità urbanistica del progetto e sul rilascio del titolo edilizio.
Tale parere non consente di configurare nella condotta della amministrazione quella inerzia qualificata alla quale il legislatore riconduce le peculiari conseguenza in tema di silenzio assenso, come espresse nell’art. 20 della L.241/90 e non induce a ritenere sussistente un obbligo per l’amministrazione di emettere a favore dell’interessato il titolo edilizio richiesto.
La circostanza che l’amministrazione si sia espressa antecedentemente alla proposizione del ricorso, consente di apprezzare la insussistenza originaria in capo al ricorrente dell’interesse ad agire in giudizio al fine di accertare la formazione del silenzio assenso in quanto, l’adozione da parte dell’amministrazione del citato parere, non è compatibile con il presupposto della inerzia fondante la fattispecie tacita di assenso.
4. Il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile.
Il signor X, infatti, ha impugnato il parere negativo alla fattibilità edilizia del progetto adottato dal Comune in data 22 marzo 2012.
Tale parere non costituisce un atto conclusivo del procedimento e, pertanto, non integra una lesione della situazione soggettiva del destinatario a fronte della quale è consentito al soggetto interessato di proporre ricorso giurisdizionale.
Si legge, infatti, nell’impugnato parere che l’Ufficio avrebbe in seguito emanato provvedimento conclusivo di diniego che, peraltro, non risulta essere stato adottato.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 697 del 2012, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il signor Crisalli al pagamento nei confronti del Comune di Reggio Calabria delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angela Fontana, Referendario, Estensore
Donatella Testini, Referendario