Revisione patente guida: illegittima senza un’idonea motivazione fondata su elementi oggettivi !

Revisione della patente di guida  (Art. 128, I comma, del Codice della Strada) – Permanenza dell’idoneità tecnica alla guida – Provvedimento di natura cautelare e non sanzionatoria- Difetto di adeguata motivazione – Accoglimento del ricorso.


MASSIMA NON UFFICIALE
(a cura dell’Avv. Leo Stilo)

Il provvedimento di cui all’art. 128, I comma, del Codice della Strada ha natura prevalentemente cautelare e non sanzionatoria. Si tratta di una norma chiaramente posta a presidio della sicurezza della circolazione. La discrezionalità di cui dispone l’autorità preposta non esime la stessa “dall’obbligo di esternare, con riguardo alle singole fattispecie, le ragioni che hanno ingenerato i dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica e/o tecnica alla guida, in relazione ai fatti accertati” (cfr. sent. in commento).  Per questo motivo, “non è possibile ritenere che qualunque sinistro (o tipologia di sinistro) giustifichi ex se la sussistenza di un ragionevole dubbio sulla persistenza dei necessari requisiti di idoneità, ove tale conclusione non sia sorretta da un’idonea motivazione fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati che caratterizzano – distinguendola – la singola fattispecie“.(cfr. sent. in commento).


Pubblicato il 01/02/2017 – N. 00081/2017 REG.PROV.COLL. – N. 00060/2007 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 60 del 2007 proposto da:
XX, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppina Quattrone, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, in Reggio Calabria – Pellaro, via Longitudinale n. 57;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici, in via del Plebiscito n. 15, ha legale domicilio;

per l’annullamento

del decreto del Direttore Generale del Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. …/128/2006 del 16 maggio 2006, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento n. —/551 del 26 gennaio 2006, con il quale è stata disposta le revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. n. 285/1992, con accertamento della persistenza dell’idoneità tecnica;

di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2016 la dott. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Espone il ricorrente che, in data 5 novembre 2005, il Ministero intimato comunicava l’avvio, nei suo confronti, del procedimento “per l’applicazione dell’art. 128, I comma, del Codice della Strada”, a seguito di un incidente stradale avvenuto in data 12 aprile 2005.

Il Direttore dell’Ufficio Provinciale della M. C. T. C., con provvedimento n. …./551 del 26 gennaio 2006, disponeva la revisione della patente di guida mediante un nuovo esame di idoneità tecnica.

Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso gerarchico lamentando la decadenza dall’azione amministrativa, la violazione degli artt. 8 e 10 della L. 241/1990 e l’illegittimità del provvedimento opposto per carenza di motivazione.

Il Ministero in epigrafe respingeva il ricorso con decreto n. …/128/2006 del 16 maggio 2006, ritenendo le circostanze risultanti dal rapporto dell’organo di polizia intervenuto sul luogo idonee a fondare il dubbio sulla persistenza dell’idoneità tecnica alla guida.

Avverso il predetto atto insorge parte ricorrente, deducendo i seguenti motivi di censura.

1) Difetto di motivazione.

In sede di decisione sul ricorso gerarchico, l’Amministrazione non avrebbe esplicitato le ragioni per cui dalla dinamica dell’incidente si sarebbe dedotto il dubbio sulla persistenza della idoneità tecnica alla guida né avrebbe esaminato le ulteriori censure dedotte.

Le ridette censure vengono riproposte in questa sede:

2) Tardività del provvedimento. Decadenza dell’azione amministrativa.

Afferma il ricorrente che il procedimento di revisione della patente debba concludersi, a pena di decadenza, entro 50 giorni ai sensi del D.M. n. 594/1994, regolamento di attuazione degli artt. 2 e 4 della L. 241/1990.

Ne consegue che, avendo la Polizia Municipale trasmesso il rapporto informativo n. 22271 PM 4/35 all’Ufficio di Motorizzazione di Reggio Calabria il 12 aprile 2005, il provvedimento di revisione sarebbe tardivo, in quanto emesso solo in data 26 gennaio 2006.

Ne deriverebbe, a suo dire, la illegittimità.

3) Violazione degli artt. 8 e 10 della L. n. 241/90: la memoria all’uopo depositata dal ricorrente non sarebbe stata valutata in sede di determinazione finale;

4) Eccesso di potere.

Il provvedimento di revisione si fonda sul mancato rispetto del segnale di stop, al quale è seguita la collisione con altro veicolo, ma non esplicita i motivi in base ai quali è sorto il dubbio circa la inidoneità alla guida.

5) Deduce, infine, la violazione dell’art. 10 bis della legge 241/1990 in relazione alla decisione sul ricorso gerarchico.

Conclude per l’annullamento degli atti oggetto di gravame.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

La domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata respinta dalla Sezione con ordinanza n. 70 del 2007, pronunziata nella Camera di Consiglio del 31 gennaio 2007.

La causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 13 dicembre 2016.

2.1. In primis, occorre chiarire che, sebbene indirizzato formalmente solo avverso il decreto di decisione del ricorso gerarchico, è evidente che il presente mezzo di tutela sia rivolto avverso il c.d. provvedimento base; e che, anzi, avverso la decisione del ricorso gerarchico parte ricorrente prospetti, in via autonoma, solo l’infondato vizio di omessa comunicazione del preavviso di rigetto (sulla inapplicabilità dell’art. 10 bis della L. n. 241/90 ai procedimenti di secondo grado volti alla definizione dei ricorsi amministrativi, cfr. Consiglio di Stato, Comm. Spec., 26 febbraio 2008, n. 2518, nonché la successiva giurisprudenza: ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2013, n. 651).

2.2. Ictu oculi infondata è la censura di illegittimità del provvedimento di revisione della patente per essere adottato oltre il termine di conclusione del procedimento stabilito dal D.M. n. 594/1994.

Come è noto, il rispetto del termine di conclusione del procedimento non è un requisito di legittimità del provvedimento amministrativo.

2.3. La censura relativa al difetto di motivazione riguarda entrambi i provvedimenti e coglie nel segno.

Ai sensi dell’art. 128, I comma, del Codice della Strada “Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il Prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all’art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica”.

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che si tratti di un provvedimento privo di valenza sanzionatoria e con natura preminentemente cautelare, posto a presidio della sicurezza della circolazione (cfr., per tutte, T.A.R. Emilia Romagna – Parma, Sez. I, 22 aprile 2010, n. 109), e che la sfera di discrezionalità di cui dispone in proposito l’autorità preposta non la esima dall’obbligo di esternare, con riguardo alle singole fattispecie, le ragioni che hanno ingenerato i dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica e/o tecnica alla guida, in relazione ai fatti accertati, con la conseguenza che non è possibile ritenere che qualunque sinistro (o tipologia di sinistro) giustifichi ex se la sussistenza di un ragionevole dubbio sulla persistenza dei necessari requisiti di idoneità, ove tale conclusione non sia sorretta da un’idonea motivazione fondata su elementi oggettivi e definitivamente accertati che caratterizzano – distinguendola – la singola fattispecie (cfr., da ultimo, in termini, T.A.R. Liguria, Sez. II, 27 maggio 2016, n. 527 nonché Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 agosto 2013, n. 4300).

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non contiene alcuna particolare motivazione a sostegno del dubbio che il ricorrente abbia perso i requisiti di idoneità alla guida accertati al momento del rilascio della patente: tutti gli elementi e le circostanze del sinistro (l’aver omesso di fermarsi al segnale di stop e l’essere entrato in collisione con altro veicolo, il cui conducente riportava lesioni lievissime), se possono motivare la contestazione della violazione dell’art. 189 del Codice della Strada, non sono idonei – di per sé soli – a giustificare il sorgere di dubbi sul permanere dell’idoneità tecnica alla guida.

Non può, invero, fondatamente contestarsi che la locuzione: “qualora sorgano dubbi sulla persistenza… dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica”, imponga una motivazione sufficientemente rappresentativa delle ragioni poste a sostegno del provvedimento in parola.

In particolare – ritiene il Collegio – l’Autorità procedente è tenuta a chiarire in base a quali specifiche considerazioni si è formato il dubbio circa la persistenza degli elementi di cui si è detto.

Se il provvedimento di revisione della patente fosse collegato alla sola infrazione, emergerebbe con immediatezza una carenza formale di motivazione, e, più in particolare, una carenza degli elementi indefettibili dell’apparato motivazionale richiesti dall’art. 3 della L. n. 241/1990.

Il “vuoto” formale di motivazione corrisponderebbe, poi, ad una carenza sostanziale, dato che non si potrebbe comprendere in base a quali elementi valutativi specifici si sia concluso per l’applicabilità dell’art.128 del D.Lgs. n. 285/1992.

Nel caso di specie è dato ravvisare tale difetto di motivazione e, conseguentemente, il ricorso deve essere, per tale ragione, accolto.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla refusione delle spese di giudizio in favore del ricorrente nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, e rimborso del contributo unificato, se versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angela Fontana, Referendario

Donatella Testini, Referendario, Estensore