Accesso agli atti ed inammissibilità del ricorso per originario difetto d’interesse

Accesso agli atti amministrativi  – Ricorso per lamentato accesso parziale – Prova del  soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio prima dell’instaurazione dello stesso – Inammissibilità del ricorso per originario difetto d’interesse.


Pubblicato il 20/01/2017  – N. 00049/2017 REG.PROV.COLL. – N. 00718/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 718 del 2016 proposto da:
XX, rappresentata e difesa dall’avv. ….;

contro

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso degli avv.ti …..

per ottenere

l’accesso ed il rilascio di:

– relata di notificazione relativa agli avvisi di addebito nn. …..;

– nome e cognome del messo notificatore, atto di nomina ed autorizzazione ad esercitare nel territorio comunale in relazione agli avvisi di addebito nn. ….

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 la dott. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone parte ricorrente di aver presentato, in data 11 agosto 2016, istanza di accesso al fine di ottenere l’esibizione della documentazione indicata in epigrafe.

A fronte di tale richiesta, in data 7 settembre 2016, l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale avrebbe, a suo dire, reso accessibili a mezzo p.e.c. soltanto gli avvisi di addebito nn….ed i relativi avvisi di ricevimento, omettendo l’ostensione degli ulteriori due avvisi nn. …. (e dei relativi avvisi di ricevimento) e rimanendo silente in relazione al nome e cognome del messo notificatore e dell’atto di nomina ed autorizzazione ad esercitare nel territorio comunale in relazione a tutti i sette avvisi sopra indicati.

Premesso l’obbligo di conservazione degli atti gravante sull’Amministrazione intimata ed evidenziata la strumentalità della richiesta di esibizione all’adeguato esercizio del diritto di difesa, conclude parte ricorrente per l’accoglimento del gravame, con conseguente condanna dell’I.N.P.S. all’esibizione di tutti gli atti suindicati.

L’I.N.P.S. si è costituita in giudizio versando in atti copia della nota p.e.c. del 7 settembre 2016 inviata alla ricorrente con la quale ha trasmesso copia di tutti i sette avvisi di addebito e delle relative relate di notifica.

Ha, inoltre, precisato che la notifica degli avvisi di addebito non è avvenuta tramite messo comunale, ma secondo le modalità indicate dalle disposizioni vigenti in materia, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell’art. 30, IV comma, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 (circolare INPS n. 168/2010).

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del 21 dicembre 2016.

Il ricorso è inammissibile per originario difetto d’interesse.

Quest’ultimo, infatti, è stato notificato in data 4 ottobre 2016 e dunque successivamente all’esaustivo soddisfacimento della pretesa conoscitiva fatta valere in giudizio.

Il soddisfacimento meramente parziale lamentato da parte ricorrente è smentito dalla produzione documentale effettuata da quest’ultima in sede di deposito dell’atto introduttivo: essa stessa allega alla p.e.c. del 7 settembre 2016 copia di tutti i sette avvisi di addebito e delle relative relate di notifica.

Considerate le modalità di notifica dei suddetti provvedimenti, la pretesa fatta valere in giudizio è stata pienamente soddisfatta prima dell’instaurazione del giudizio e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per originario difetto d’interesse.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore dell’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che liquida nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angela Fontana, Referendario

Donatella Testini, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Donatella Testini Roberto Politi