Ottemperanza Decreto Ingiuntivo c/ Comunità Montana – Azienda Calabria Verde: accoglimento e condanna alle spese.
Ottemperanza Decreto Ingiuntivo c/ PA – Valore di “cosa giudicata” del D.I. esecutivo e non opposto – Accoglimento Ricorso – Previsione somma dovuta per ogni giorno di ritardo (succ. al 60° g dalla notifica/comunicazione della sentenza).
Pubblicato il 13/01/2017 – N. 00025/2017 REG.PROV.COLL. – N. 00424/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 424 del 2016, proposto da XX , rappresentato e difeso dall’avv…..
contro
– Comunità Montana “Aspromonte Orientale” San Luca, in persona del Commissario Straordinario;
– Azienda Calabria Verde, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. ……;
– Commissario Straordinario della Comunità Montana “Aspromonte Orientale” – San Luca
per l’esecuzione
del decreto ingiuntivo n. …/2013, emesso dal Tribunale Civile di Locri – Giudice del Lavoro – in data 8 marzo 2013, munito di formula esecutiva in data 8 luglio 2013 e notificato alla Comunità Montana “Aspromonte Orientale” San Luca in data 6 settembre 2013, divenuto esecutivo in data 30 maggio 2013 (come da attestazione rilasciata in data 4 giugno 2013), con il quale è stato ingiunto alla Comunità Montana “Aspromonte Orientale” San Luca il pagamento il pagamento in favore del sig. XXX della somma di € 8.355,44 – relativamente agli emolumenti stipendiali dei mesi di Settembre 2012, Ottobre 2012, Novembre 2012, Dicembre 2012, Tredicesima – oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché € 400,00 per diritti di avvocato ed onorari, oltre IVA, CPA, spese generali e successive occorrende.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Calabria Verde;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone parte ricorrente che con il decreto indicato in epigrafe veniva ingiunto all’intimata Comunità Montana il pagamento della somma pure ivi indicata.
Tale decreto, non opposto, veniva notificato con formula esecutiva.
Soggiunge parte ricorrente che, con Legge Regionale 16 Maggio 2013 n. 25, è stata disposta la soppressione delle Comunità Montane Calabresi, ponendole in liquidazione e trasferendo le funzioni alla Regione Calabria, che, mediante l’istituzione di un nuovo soggetto giuridico denominato “Azienda Calabria Verde”, è chiamata ad esercitare in forma unitaria per la stessa Regione tutte le funzioni.
La Giunta Regionale, con deliberazione esecutiva n. 174 del 29 aprile 2014, ha approvato i Piani di trasferimento di funzioni e personale delle soppresse Comunità Montane Calabresi e trasferito funzioni e personale all’Azienda Calabria Verde.
La fase liquidatoria della soppressa Comunità Montana “Aspromonte Orientale” si è conclusa, atteso che con delibera n. 25 del 30 dicembre 2014, il Commissario Liquidatore ha provveduto a trasferire, ai sensi della Legge Regionale n. 25/2013, ad Azienda Calabria Verde tutte le funzioni, risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali e rapporti giuridici.
Con Deliberazione n. 386 del 13 ottobre 2015, la Giunta Regionale della Calabria ha disposto che il Direttore Generale dell’Azienda Regionale “Calabria Verde” subentri nella rappresentatività giuridica delle soppresse Comunità Montane, succedendo nella legittimazione attiva e passiva di ogni rapporto giuridico relativo alle soppresse Comunità, provvedendo riguardo al contenzioso e relativamente alla necessità di costituirsi in giudizio ovvero di promuovere azioni giudiziali.
Di tanto dato atto ai fini della giustificazione della evocazione in giudizio di Azienda Calabria Verde, parte ricorrente, a fronte della perdurante inottemperanza dalla Comunità Montana prestata al titolo di cui sopra, chiede ora che l’adito giudice amministrativo – in accoglimento del proposto mezzo di tutela – adotti le necessarie statuizioni atte a portare a piena ed integrale esecuzione il decreto ingiuntivo di che trattasi.
L’Amministrazione, ancorché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio dell’11 gennaio 2017.
Quanto sopra premesso, va innanzi tutto osservato come, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a., sia ammissibile il giudizio di ottemperanza per i decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez V, 20 aprile 2012 n. 2334).
Il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894; sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301; sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840; nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza; condizione essenziale perché il ricorso possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713).
Nell’osservare, alla stregua di quanto precedentemente esposto, come il decreto ingiuntivo della cui esecuzione si tratta risulti munito, alla stregua delle evidenze documentali di causa, di formula esecutiva, deve essere conseguentemente ordinato alla Comunità Montana “Aspromonte Orientale” San Luca – e, ora, ad Azienda Calabria Verde (in proposito dovendosi disattendere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva di cui alle memorie dalla parte depositate in atti il 13 giugno ed il 29 luglio 2016, sulla base delle considerazioni dalla Sezione espresse con ordinanza collegiale 7 maggio 2015 n. 451, alla quale integralmente ci si riporta) – ove nelle more non abbia ancora provveduto, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo in questione, per la somma come da ricorso (in proposito osservandosi come la parte pubblica intimata, non costituitasi in giudizio, non abbia addotto elementi di valutazione suscettibili di infirmare la quantificazione del credito come sopra indicata).
Per l’ottemperanza alla pronuncia in esecuzione, viene assegnato il termine di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione o notificazione, anche a cura di parte, della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega a funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo cui è preposto, ovvero di altra Amministrazione statale, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta) decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al decreto ingiuntivo in discorso, con spese a carico di Azienda Calabria Verde.
La eventuale richiesta di proroga dello stabilito termine di giorni 90 (novanta) per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio fin da ora delega l’adozione delle conseguenziali statuizioni;
Il Collegio reputa opportuno precisare che, oltre le spese del procedimento monitorio, le spese di registrazione del decreto ingiuntivo devono essere rimborsate al ricorrente, laddove da esso anticipate.
E’, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Quanto alla domanda finalizzata alla condanna della Comunità intimata al pagamento di una penalità di mora per il ritardo ulteriore nella esecuzione del decreto in epigrafe, dispone il Collegio che siffatta misura – equitativamente determinata in € 20,00 (venti/00), da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell’integrale esecuzione del decreto stesso – troverà attuazione a far tempo dal sessantesimo giorno dalla notificazione (o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa) della presente pronuncia; e cesserà all’atto dell’eventuale insediamento del commissario ad acta o al dì del soddisfo, se anteriore.
Sulla base e nei limiti delle motivazioni su esposte, il proposto ricorso deve essere accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto:
– ordina alla Comunità Montana “Aspromonte Orientale” San Luca, in persona del legale rappresentante, e/o ad Azienda Calabria Verde, in persona del legale rappresentante, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, nei termini indicati in parte motiva;
– per il caso di ulteriore inadempienza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega, perché provveda in sostituzione dell’Amministrazione resistente nei modi e nei termini di cui in parte motiva;
– fissa in € 20,00 (venti/00) la somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni giorno di ritardo nell’integrale esecuzione del decreto a decorrere dal sessantesimo giorno dalla notificazione (o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa) della presente pronuncia e fino all’eventuale insediamento del Commissario ad acta o al dì del soddisfo, se anteriore;
– condanna la Comunità Montana “Aspromonte Orientale” San Luca, in persona del Commissario Straordinario (ora: Azienda Calabria Verde, a quest’ultima subentrata) al pagamento delle spese del presente giudizio, per complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, ove versato.
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare la presente sentenza alla parte ricorrente, alla Comunità Montana “Aspromonte Orientale” San Luca, ad Azienda Calabria Verde – ancorché non costituiti – nonché alla Prefettura di Reggio Calabria per gli adempimenti di competenza.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Referendario
Donatella Testini, Referendario