Il diniego di sanatorie delle opere edilizie abusive è un atto a contenuto non ripristinatorio o sanzionatorio

Diniego sanatoria opere edilizie abusive – Art. 55 cod. proc. amm. –  Atto a contenuto non ripristinatorio o sanzionatorio-  Non ravvisabilità del periculum in mora – Domanda cautelare respinta.

Pubblicato il 23/02/2017 – N. 00026/2017 REG.PROV.CAU. -N. 00060/2017 REG.RIC.           

logo

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 60 del 2017, proposto dal signor XX rappresentato e difeso dall’avvocato ….

contro

il Comune di YYYY, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato ….

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento prot. N….., notificato in data 6 dicembre 2016 di diniego di sanatoria delle opere edilizie abusivamente realizzate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di YYYY;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 il referendario Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Viste le censure proposte da parte ricorrente avverso l’atto impugnato;

Considerato che, trattandosi di impugnativa avente ad oggetto un provvedimento di diniego, non è ravvisabile il requisito del periculum in mora dedotto dal ricorrente in quanto l’amministrazione non ha adottato atti con contenuto ripristinatorio o sanzionatorio;

Ritenuto di disporre in ordine alle spese come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria respinge la domanda cautelare.

Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti del Comune di YYYY delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 500,00 (cinquecento) oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Filippo Maria Tropiano, Referendario

Angela Fontana, Referendario, Estensore