Diniego disoccupazione per mancata iscrizione elenchi agricoli: l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Diniego disoccupazione agricola per mancata iscrizione agli elenchi – Esercizio del diritto di accesso ex L. 241/90 – Ricorso avverso diniego accesso alla documentazione – Accoglimento.
MASSIMA NON UFFICIALE
(a cura dell’Avv. Leo Stilo)
Nella vicenda in esame, il TAR di Reggio Calabria puntualizza il contenuto e i limiti del diritto d’accesso ai documenti amministrativi. L’occasione è un ricorso avverso un diniego dell’accesso, promosso nei confronti dell’INPS, della documentazione posta a fondamento della mancata concessione della “disoccupazione” motivata dal fatto che il soggetto interessato “non risulterebbe iscritto negli elenchi agricoli”.
Sul punto il TAR RC chiarisce che “ai fini della sussistenza del presupposto legittimante l’esercizio del diritto di accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione, devono esistere:
– un interesse giuridicamente rilevante del richiedente, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato (non potendo identificarsi col generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa)
– ed un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione, fermo rimanendo che l’interesse all’accesso va valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso stesso (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2007 n. 55).
Inoltre, in tema di accesso ai documenti, il nesso di strumentalità fra l’interesse all’accesso e la sua rilevanza ai fini della proposizione di un eventuale giudizio, va inteso in senso ampio, in quanto la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2004 n. 5873 e Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814)“.
Pubblicato il 14/03/2017 N. 00200/2017 REG.PROV.COLL. N. 00848/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale … del 2016, proposto dal signor XY, rappresentato e difeso dagli avvocati ….
contro
l’ I.N.P.S. Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati …
I.N.P.S. di Roma, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione in possesso dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale relativamente al procedimento di cancellazione dall’elenco dei lavoratori agricoli, con particolare riferimento al provvedimento motivato di disconoscimento del rapporto di lavoro intrattenuto dal ricorrente per l’anno 2012, in forza del quale era stato regolarmente iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di XY, con prova della notifica dello stesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S. Reggio Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente di essere stato, dal 2009, annualmente iscritto negli elenchi comunali dei lavoratori agricoli di XXXX.
Egli dichiara di aver ricevuto in data …. 2016 una nota, da parte dell’Agenzia INPS di YYYYY con la quale l’amministrazione ha comunicato di avere esaminato e respinto la sua domanda di disoccupazione agricola relativa all’anno 2012, con la motivazione che egli “non risulterebbe iscritto negli elenchi agricoli”;
Al fine di tutelare adeguatamente i propri diritti verificando la conformità a legge dall’operato dell’Istituto, con missiva datata 15 settembre 16, trasmessa a mezzo PEC il 21 successivo, il signor XY ha chiesto all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Direzione Provinciale di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 25 della Legge 241/1990, il rilascio di copia del provvedimento in forza del quale sarebbe stata disposta la sua cancellazione dagli elenchi per l’anno di riferimento e di tutti gli atti istruttori che avrebbero indotto l’Istituto a detta determinazione, lesiva del proprio diritto.
Detta richiesta è stata riscontrata dall’Istituto in data 18 ottobre 2016 con motivazioni che non hanno in alcun modo chiarito e documentato i motivi che avrebbero determinato la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli di XXX per l’anno 2012.
L’istituto resistente, peraltro, con comunicazione del 25 ottobre 2016 ha posticipato l’accesso deducendo l’esistenza di motivi di riservatezza del controinteressato poiché “il provvedimento da cui è scaturito il disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura del sig. XY è un verbale ispettivo redatto a carico del datore di lavoro, sig. ZX”(all.5).
2. Il ricorrente rivendica la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, a conoscere gli accertamenti e verifiche nella fattispecie condotti e ad ottenere copia del provvedimento di disconoscimento, che peraltro costituisce un antecedente necessario al provvedimento di cancellazione dagli elenchi, e chiede, in accoglimento del proposto mezzo di tutela, la declaratoria del diritto ad accedere agli atti richiesti (documento relativo alla cancellazione con relativa motivazione).
L’Istituto intimato, costituitosi in giudizio, ha rappresentato che con comunicazione del … 2017, è stata messa a disposizione del procuratore di parte ricorrente la documentazione richiesta, con invito a recarsi presso gli uffici dell’istituto al fine di visionare e prelevare la documentazione oggetto della domanda di accesso.
Nel merito, l’amministrazione ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.
Il ricorso – ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio del giorno 8 febbraio 2017– è fondato.
Va preliminarmente rammentato che, ai fini della sussistenza del presupposto legittimante l’esercizio del diritto di accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione, devono esistere:
– un interesse giuridicamente rilevante del richiedente, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato (non potendo identificarsi col generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa)
– ed un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione, fermo rimanendo che l’interesse all’accesso va valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso stesso (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2007 n. 55).
Inoltre, in tema di accesso ai documenti, il nesso di strumentalità fra l’interesse all’accesso e la sua rilevanza ai fini della proposizione di un eventuale giudizio, va inteso in senso ampio, in quanto la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2004 n. 5873 e Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814).
Escluso che nella fattispecie rilevino ragioni legittimamente ostative all’accesso come sopra azionato dall’odierna ricorrente, vengono in considerazione la piena ammissibilità dell’esperito mezzo di tutela giurisdizionale, nonché la fondatezza della pretesa fatta valere; dovendosi, in proposito, disattendere le argomentazioni difensive esplicitate dalla difesa dell’Istituto previdenziale con memoria di costituzione depositata in giudizio il 31 gennaio 2017.
Nel dichiarare, pertanto, il diritto del ricorrente all’accesso documentale di che trattasi, mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi dei quali è stata richiesta l’ostensione, dispone il Collegio che l’intimato Istituto previdenziale a tanto provveda entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso n. …. del 2016, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
– dichiara il diritto del ricorrente all’accesso, con riferimento alla documentazione precedentemente indicata;
– ordina alla Sede provinciale di Reggio Calabria dell’I.N.P.S. – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante, di consentire al ricorrente stesso l’accesso, mediante visione ed estrazione di copia alla documentazione di che trattasi, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
Condanna l’amministrazione al pagamento nei confronti del ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 500,00 (cinquecento) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Referendario
Angela Fontana, Referendario, Estensore