Ricorso avverso avvio procedura conferimento incarico struttura complessa: difetto di periculum in mora.

Ricorso avverso “Avviso pubblico per il conferimento di direttore di struttura complessa” – Richiesta Misure Cautelari ex art. 55 CPA – Difetto di periculum in mora poiché “l’esperimento di un procedimento di comparazione delle eventuali istanze proposte non consentirebbe l’immediata realizzazione dell’interesse perseguito“.


Pubblicato il 08/03/2017 – N. 00030/2017 REG.PROV.CAU. -N. 00053/2017 REG.RIC.           

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 53 del 2017, proposto dal signor XX, rappresentato e difeso dall’avvocato ….

contro

il ….Ospedale ……..;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– dell’avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della disciplina di HHH e YYY- area medica e delle specialità mediche per la UOC di HHH, pubblicato in data ….2016 sul sito internet istituzionale e pubblicato sulla G.U. n. …del …2016;

– della delibera del direttore generale dell’A.O. di indizione dell’avviso pubblico, non conosciuta nei relativi contenuti ed estremi;

– per quanto possa occorrere, della nota del 20 gennaio 2017 a firma del direttore del dipartimento amministrativo dell’A.O. con la quale è stata comunicata la data del sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice di cui all’avviso pubblico;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del ….Ospedale ….

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 il referendario Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che ad un sommario esame, proprio della presente fase cautelare, le censure dedotte dal ricorrente non inducono ad una favorevole previsione dell’esito del ricorso in quanto:

– non appare, prima facie, sussistente il requisito del periculum in mora in quanto l’avvio di una procedura di mobilità presuppone l’esperimento da parte della amministrazione di un procedimento di comparazione delle eventuali istanze proposte e, dunque, non consentirebbe l’immediata realizzazione dell’interesse perseguito dal ricorrente;

– con riferimento al presupposto del fumus boni juris, non appaiono infondate le eccezioni in rito sulla tardività della impugnativa sollevate dalla amministrazione resistente.

Ritenuto di disporre in ordine alle spese come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria respinge la domanda cautelare.

Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti della amministrazione resistente delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro …..oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Filippo Maria Tropiano, Referendario

Angela Fontana, Referendario, Estensore