Accesso documenti amministrativi: illegittimo il diniego di accesso alle dichiarazioni testimoniali dei lavoratori non più in servizio.

Accesso documenti Amministrativi – Interesse qualificato e differenziato alla conoscenza dei documenti dei quali è richiesto l’accesso – Diniego PA per non ostendibilità delle dichiarazioni testimoniali – Esigenza di tutela dei lavoratori che hanno reso testimonianza contro il datore di lavoro –  Rilievo solo con riguardo alla posizione dei dipendenti che siano ancora alle dipendenze del datore medesimo – Accoglimento del ricorso.


Pubblicato il 09/02/2017 -N. 00092/2017 REG.PROV.COLL. -N. 00609/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 609 del 2016, proposto dalla XX, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato ….

contro

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

nei confronti di

YY non costituito in giudizio;

per l’annullamento

della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria prot. ….del 2 agosto 2016, con cui è stata respinta la richiesta di accesso presentata dalla XX  in data 12 luglio 2016;

e per l’accertamento

del diritto della ricorrente ad ottenere il rilascio di copia della documentazione richiesta e per la conseguente condanna della suindicata Direzione Territoriale del Lavoro al rilascio della stessa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

2. La società ricorrente, con nota dell’11 luglio 2016, ha chiesto alla Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria. il rilascio di copia della documentazione inerente gli atti della controversia tra la stessa XXX ed il signor YY, dalla quale è emerso che il predetto lavoratore è stato assunto “in nero” e che allo stesso non sono state corrisposte le retribuzioni spettanti per l’attività svolta.

La società ricorrente, in particolare, ha chiesto l’accesso ai documenti indicati nel paragrafo “Fonti di prova” a pag. 3 del verbale, precisando che l’acquisizione di tale documentazione era indispensabile per poter esercitare il proprio diritto di difesa.

3. La Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Calabra, con nota del …. 2016 ha respinto la richiesta di accesso, argomentando che, ai sensi del D.M. 4 novembre 1994 n. 757, sono sottratte all’accesso le dichiarazioni testimoniali.

La ricorrente ha insistito nella richiesta, precisando di aver chiesto non solo l’accesso alle dichiarazioni testimoniali (peraltro di dipendenti cessati dal servizio), ma anche a documenti rispetto ai quali non si giustificava l’opposto diniego, in quanto non rientranti in nessuna delle fattispecie sottratte, per legge, all’esercizio del diritto di accesso.

L’amministrazione non ha, tuttavia dato positivo riscontro alla formulata richiesta.

4. Avverso il diniego di accesso ha proposto ricorso la società XXX, deducendone la illegittimità per violazione dei principi espressi dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990.

XX ha evidenziato che il proprio interesse all’accesso trova fondamento nella necessità di apprestare tutela giurisdizionale alla propria situazione soggettiva; e che solo dall’esame della documentazione custodita dalla Direzione Territoriale del Lavoro sarebbe possibile predisporre una adeguata difesa nella controversia con il signor YY.

5. Il ricorso è fondato e va accolto.

La società ricorrente è portatrice di un interesse qualificato e differenziato alla conoscenza dei documenti dei quali è richiesto l’accesso.

L’interesse della società XX, in particolare, riveste natura defensionale, in quanto finalizzato ad acquisire gli atti ed i documenti necessari a predisporre dinanzi alla autorità giudiziaria le opportune difese.

Non è condivisibile l’argomentazione posta dalla amministrazione a fondamento del diniego e riconducibile alla non ostendibilità delle dichiarazioni testimoniali.

Va infatti condivisa la prospettazione proposta da parte della ricorrente, in ordine alla circostanza che l’esigenza di tutela delle ragioni dei lavoratori che hanno reso testimonianza contro il datore di lavoro può rilevare solo con riguardo alla posizione di coloro che siano ancora alle dipendenze del datore medesimo; ma non per coloro che siano, per qualsiasi ragione, cessati dal servizio.

6. Il ricorso proposto dalla XX a pertanto accolto, con conseguente obbligo della Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria di consentire l’accesso (e la estrazione di copie con onere a carico del richiedente) della documentazione contenuta nel paragrafo “Fonti di prova” a pag. 3 del verbale relativo alla controversia tra la società XX ed il YY con esclusione delle dichiarazioni testimoniali rese da soggetti impiegati alle dipendenze della società ed in servizio al momento della ostensione documentale e con oscuramento dei dati sensibili relativi a soggetti che in qualsiasi modo risultano menzionati nella documentazione predetta.

7. Le spese sono liquidate nel dispositivo secondo il principio della soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 609 del 2016, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria di consentire a XX l’accesso alla documentazione richiesta, secondo le modalità precisate in motivazione.

Condanna l’amministrazione convenuta al pagamento nei confronti della società ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, se versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angela Fontana, Referendario, Estensore

Donatella Testini, Referendario