Il Prefetto, in ipotesi di richiesta di aggiornamento (art. 91,c.5, Dlgs 159/11), ha l’obbligo di pronunciarsi “nuovamente” sull’interdittiva antimafia.
Ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. – Silenzio formatosi sull’istanza di aggiornamento ex art. 91, co. 5 del d.lgs.
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