Informativa interdittiva antimafia: il TAR RC (Ordinanza n. 4/2018) concede la sospensiva per carenza di motivazione e difetto di istruttoria.

Il TAR di RC – ordinanza n. 4/2018 Reg. prov. Cau. – ha ritenuto che “… ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, si ravvisano profili di fondatezza del ricorso, con riferimento ai dedotti vizi di carenza di motivazione e difetto di istruttoria, come documentati da parte ricorrente in giudizio e rispetto ai quali le resistenti nulla, allo stato, hanno controdedotto“;

In particolare, le richiamate “informative di polizia” poste a fondamento dell’impugnata interdittiva non apparivano, nei limiti della natura della valutazione cautelare, “complete ed aggiornate, dal momento che non tengono conto dei documentati esiti dei giudizi, amministrativi e penali, relativi ai fatti sintomatici in esse esposti“.


Pubblicato il 11/01/2018 – N. 00004/2018 REG.PROV.CAU. – N. 00764/2017 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 764 del 2017, proposto da:

 

-OMISSIS- -OMISSIS- xxxx in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati ….

contro

Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

nei confronti di

…omissis…

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

– dell’informativa interdittiva antimafia prot. n. xxxxxx – Area xxxxx adottata in data xxx.xx.2017 dalla Prefettura di Reggio Calabria in danno di -OMISSIS- -OMISSIS- xxxxxx

– della nota prot. xxxx/area I del xxx.xx.2017, a mezzo della quale la Prefettura di Reggio Calabria ha comunicato alla odierna ricorrente l’adozione della misura in parola in relazione al diniego di iscrizione alla White List;

– del contestuale diniego di iscrizione alla White List, disposto sempre con la misura interdittiva anzidetta;

– di tutte le valutazioni compiute dalla Prefettura di Reggio Calabria, dagli organi investigativi e di polizia e dal Gruppo Tecnico Interforze Antimafia, dalla Direzione Distrettuale Antimafia, nonché di tutti gli accertamenti, verbali, rapporti, pareri ed atti istruttori, comunque denominati, sottesi alla misura anzidetta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro e dell’Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, si ravvisano profili di fondatezza del ricorso, con riferimento ai dedotti vizi di carenza di motivazione e difetto di istruttoria, come documentati da parte ricorrente in giudizio e rispetto ai quali le resistenti nulla, allo stato, hanno controdedotto;

Rilevato, infatti, che sia relativamente a -OMISSIS–OMISSIS-, amministratore e socio unico della -OMISSIS- ricorrente, che al genitore -OMISSIS-, che alle -OMISSIS- ai predetti a vario titolo riconducibili, le informazioni di Polizia richiamate nell’impugnata interdittiva non appaiono complete ed aggiornate, dal momento che non tengono conto dei documentati esiti dei giudizi, amministrativi e penali, relativi ai fatti sintomatici in esse esposti;

Osservato che non risulta vagliata (ma solo menzionata in nota) la pronuncia di assoluzione di -OMISSIS- -OMISSIS- nel procedimento penale scaturito dall’operazione penale “-OMISSIS- -OMISSIS-”, la cui pendenza (anche a carico dei fratelli -OMISSIS- aveva determinato l’informativa emessa nei suoi riguardi in data xxxxxe non annullata da questo Tribunale con la sentenza (in atto appellata) n. 747/2014, sia pure con l’espressa indicazione che sarebbe spettato all’autorità prefettizia di valutare e di chiarire “se persiste il rilievo negativo delle condotte descritte nei provvedimenti in questione, tenendo conto dello specifico percorso argomentativo che ha condotto il giudice penale ad una decisione favorevole per l’indagato, ferma restando la legittimità della valutazione svolta al momento dell’emanazione della gravata informativa sfavorevole”;

Considerato che anche i dati fattuali più recenti riportati nell’impugnata informativa appaiono prima facie labili

….omissis…..

Ritenuto che, per la complessità della vicenda, le spese di questa fase del giudizio possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto:

a) sospende l’efficacia dei provvedimenti impugnati;

b) fissa per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del xxxxx;

c) compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la -OMISSIS- ricorrente, -OMISSIS–OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, i fratelli -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, la -OMISSIS- -OMISSIS- xxxxx xxxxx.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2018.