Informative antimafia e TAR RC: focus sui principi consolidati in materia (Sent. n.11/2018).
La sentenza n. 11 del 2018 del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sezione di Reggio Calabria, offre l’occasione per compiere una ricognizione dei principi consolidati nella giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di informative interdittive antimafia.
Il TAR RC nella citata sentenza indica chiaramente che la strada interpretativa adottata è quella riconducibile ai “principi consolidati in giurisprudenza, in tema di interdittiva prefettizia antimafia (per tutte, v. Cons. Stato, Sez. III, 11 settembre 2017, n. 4286; Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743)”.
Per il predetto TAR, i principi cardine (alla luce della giurisprudenza richiamata) sono i seguenti:
- “l’interdittiva costituisce una misura preventiva volta a colpire l’azione della criminalità organizzata, impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione e di ottenere il rilascio di titoli abilitativi, al fine di evitare che il suo destinatario entri nel circuito economico“;
- “Si tratta di una misura a carattere preventivo, che prescinde dall’accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell’esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la pubblica amministrazione e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente”;
- “La relativa valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità, che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati“;
- “poiché il potere è esercitato nella logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, per una tutela avanzata nel contrasto alle attività della criminalità organizzata, la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull’esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata“;
- “occorre che siano individuati (ed indicati) idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l’instaurazione di un rapporto dell’impresa con la pubblica amministrazione, ma non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l’interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e con l’ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo“;
- “gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente, dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata“;
- “i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia, di titolari dell’impresa con soggetti raggiunti da provvedimenti di carattere penale o da misure di prevenzione antimafia, possono assumere rilevanza quando non siano frutto di causalità, o per converso, di necessità“;
- “se è irrilevante un episodio isolato, secondo la logica del ‘più probabile che non’ non lo sono i contatti che l’imprenditore direttamente o anche tramite un proprio intermediario, tenga con soggetti attinti da provvedimenti antimafia”.
Infine, merita particolare attenzione la parte della motivazione in cui, preliminarmente e in principio, si delimitano i poteri del Giudice Amministrativo in materia:
“Le valutazioni del Prefetto – in quanto espressive di poteri tecnico-discrezionali aventi ad oggetto l’idoneità delle circostanze di fatto ad alterare potenzialmente i comportamenti di rilievo economico delle imprese – sono sindacabili in sede di giurisdizione di legittimità per gli aspetti concernenti l’idoneità dell’istruttoria e della motivazione, poiché – in presenza di valutazioni caratterizzate da una certa opinabilità – non può il giudice amministrativo sostituire la propria valutazione a quella dell’Autorità amministrativa individuata dalla legge“.
Pubblicato il 11/01/2018 – N. 00011/2018 REG. PROV.COLL. – N. 00243/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 243 del 2017, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato ….
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, in persona del Prefetto p.t.; l’Anac – Autorita’ Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante p.t., entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via Plebiscito,15;
per l’annullamento
– dell’informazione di contenuto interdittivo emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria in data xxxxxx 2017 recante protocollo interno n.xxxxxxxa mezzo della quale la medesima Prefettura rigettava l’istanza di iscrizione nell’elenco della white list della Prefettura medesima …..omissis…
– del provvedimento recante prot. n.xxxx del xxxx 2017 avente ad oggetto il diniego iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1 comma 52 della legge 6 novembre 2012, n.190;
– della Comunicazione di avvenuta segnalazione e dell’inserimento nel casellario della relativa annotazione – recante prot. n.xxxxx del xxxxx 2017;
…omissis….
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, imprenditore nel settore xxxxx, in data xxxxx ha chiesto alla Prefettura di Reggio Calabria di essere iscritto nella lista dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
….omissis…
5.1. Vanno richiamati i principi consolidati in giurisprudenza, in tema di interdittiva prefettizia antimafia (per tutte, v. Cons. Stato, Sez. III, 11 settembre 2017, n. 4286; Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743).
Per tale giurisprudenza, l’interdittiva costituisce una misura preventiva volta a colpire l’azione della criminalità organizzata, impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione e di ottenere il rilascio di titoli abilitativi, al fine di evitare che il suo destinatario entri nel circuito economico.
Si tratta di una misura a carattere preventivo, che prescinde dall’accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell’esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la pubblica amministrazione e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente.
La relativa valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità, che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati;
– poiché il potere è esercitato nella logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, per una tutela avanzata nel contrasto alle attività della criminalità organizzata, la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull’esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata;
– occorre che siano individuati (ed indicati) idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l’instaurazione di un rapporto dell’impresa con la pubblica amministrazione, ma non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l’interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e con l’ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo;
– gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente, dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata;
– i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia, di titolari dell’impresa con soggetti raggiunti da provvedimenti di carattere penale o da misure di prevenzione antimafia, possono assumere rilevanza quando non siano frutto di causalità, o per converso, di necessità;
– se è irrilevante un episodio isolato, secondo la logica del ‘più probabile che non’ non lo sono i contatti che l’imprenditore direttamente o anche tramite un proprio intermediario, tenga con soggetti attinti da provvedimenti antimafia.
Le valutazioni del Prefetto – in quanto espressive di poteri tecnico-discrezionali aventi ad oggetto l’idoneità delle circostanze di fatto ad alterare potenzialmente i comportamenti di rilievo economico delle imprese – sono sindacabili in sede di giurisdizione di legittimità per gli aspetti concernenti l’idoneità dell’istruttoria e della motivazione, poiché – in presenza di valutazioni caratterizzate da una certa opinabilità – non può il giudice amministrativo sostituire la propria valutazione a quella dell’Autorità amministrativa individuata dalla legge.
5.2. Ciò posto, la contestata interdittiva….omissis…
Sulla base del ‘criterio del più probabile del non’, il Prefetto ha tratto la conclusione che il ricorrente «è inserito in un contesto familiare cui fanno parte soggetti gravati da pregnanti vicende giudiziarie e ritenuti contigui alla cosca», con «elementi sintomatici di una vicinanza qualificata tra operatori economici ed esponenti della criminalità organizzata».
5.3. Ritiene il Collegio che tale valutazione del Prefetto non risulti affetta dai vizi di difetto di istruttoria e di difetto di motivazione, dedotti dal ricorrente.
Facendo applicazione dei principi enunciati in materia dalla giurisprudenza, sopra richiamati, non risulta manifestamente irragionevole, e risulta sufficientemente motivata e istruita, l’interdittiva antimafia che constati come un imprenditore faccia parte di una famiglia di cui pressoché tutti i parenti abbiano precedenti penali connessi ad aspetti della criminalità organizzata ovvero si ritenga possano fare parte di una cosca.
Come è stato evidenziato dalla sopra richiamata sentenza n. 1643 del 2016 del Consiglio di Stato, l’Amministrazione ben può valutare il fatto che in alcune realtà territoriali i legami di sangue hanno un rilievo del tutto peculiare e creano un rapporto di ‘reciproca influenza’, con comportamenti di cointeressenza, di solidarietà, di copertura, o quantomeno di soggezione o tolleranza.
Proprio per la natura preventiva della interdittiva antimafia, il Prefetto ben può non attendere che si verifichi in concreto tale influenza, o che emergano prove concrete di tali condizionamenti.
….omissis…
8. Per le ragioni che precedono, il ricorso va respinto.
Le spese del presente giudizio sono liquidate nel dispositivo secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso n. 243 del 2017, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti di ciascuna delle amministrazioni resistenti delle spese del presente giudizio…..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominati nella presente sentenza.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Maria Tropiano, Presidente FF
Angela Fontana, Referendario, Estensore
Donatella Testini, Referendario