Ricorso avverso silenzio P.A: le condizioni necessarie per la legittimazione ad agire.

Ricorso avverso il silenzio della PA –  condizioni per la venuta in essere della legittimazione ad agire: a) superamento di limiti temporali ragionevoli; b) non vi siano altresì “cause giustificative oggettivamente rilevabili o formalmente dichiarate dall’Amministrazione con atti interlocutori”.

Pubblicato il 17/01/2017 – N. 00027/2017 REG.PROV.COLL. – N. 00869/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 869 del 2016 proposto da:
XX, rappresentata e difesa dall’avv. ….

contro

Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. ….
A.T.E.R.P. di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. ….

per l’annullamento

– della nota prot. n. … emessa dall’A.T.E.R.P. l’11 ottobre 2016 e comunicata in pari data;

– della nota prot. n. ….. emessa dal Comune di Reggio Calabria l’8 novembre 2016 e comunicata in pari data;

nonché

– per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Pubblica Amministrazione sull’istanza della ricorrente ad ottenere il provvedimento di convocazione per la scelta di alloggio popolare e del conseguente obbligo di provvedere;

– per la condanna al risarcimento del danno da illegittimo ritardo.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria e dell’A.T.E.R.P. di Reggio Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 la dott. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

omissis

La causa viene ritenuta per la decisione alla Camera di Consiglio dell’11 gennaio 2017, con avviso ex art. 60 c.p.a., attesa l’opportunità di definire il giudizio sul silenzio.

2.1. Va in primo luogo evidenziato come il gravame sia preordinato a stigmatizzare l’affermata condotta omissiva tenuta dalle competenti amministrazioni ai fini della scelta dell’alloggio, già oggetto di precedente provvedimento di assegnazione in favore della ricorrente.

Considerato che la concessione di una misura cautelare assorbirebbe del tutto il contenuto della decisione finale, invero, la relativa istanza si palesa inammissibile in quanto incompatibile con il rapporto di strumentalità che deve necessariamente intercorrere fra tutela cautelare e tutela cognitoria.

2.2. L’azione avverso il silenzio, tuttavia, è manifestamente inammissibile per originaria carenza d’interesse; ragion per cui il Collegio non dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati, ai sensi dell’art. 49, II comma, c.p.a.

Il ricorso, infatti, è stato notificato alle parti resistenti in data 6 dicembre 2016 e depositato il successivo 9 dicembre.

Le Amministrazioni resistenti avevano già in precedenza riscontrato l’istanza del 28 settembre 2016 inoltrata dalla ricorrente.

Più precisamente:

– con nota dell’11 ottobre 2016, comunicata in pari data, l’A.T.E.R.P. ha nuovamente rappresentato alla ricorrente ed al Comune di Reggio Calabria (che aveva adottato i provvedimenti di assegnazione per n. 56 alloggi situati nel rione …..e facenti parte del maggiore Comparto ….) che tali unità abitative non erano, di fatto, disponibili, come già accaduto con la precedente nota dell’11 aprile 2016, opportunamente allegata alla stessa;

– con nota dell’8 novembre 2016, anch’essa comunicata in pari data, l’Amministrazione comunale ha comunicato alla ricorrente che la scelta in questione sarebbe avvenuta, previa convocazione da parte dell’Ente gestore, dopo la consegna eseguita in favore degli assegnatari che precedevano l’interessata in graduatoria.

La fattispecie de qua, dunque, è analoga a quella già decisa da questo Tribunale, nel giudizio n. 260/16, svoltosi fra le stesse parti, con sentenza n. 953 del 26 settembre 2016 di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza d’interesse; decisione alla quale, pertanto, si fa rinvio anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 74 c.p.a.

Come già osservato nella suddetta pronuncia, la posizione pretensiva azionata va collocata all’interno della fase procedimentale prodromica (e preordinata) all’adozione del conclusivo provvedimento di assegnazione in quanto la scelta dell’alloggio integra, alla luce dell’art. 27 della legge regionale 25 novembre 1996 n. 32, “una fase strumentale all’acquisizione della disponibilità dell’unità immobiliare, strettamente ricongiunta al precedente – e presupposto – provvedimento di assegnazione”.

La sentenza n. 1425 del 12 aprile 2016 del Consiglio di Stato, Sez. IIII, richiamata dalla stessa parte ricorrente a sostegno della sua tesi, ha ribadito che la legittimazione ad agire attraverso la procedura del silenzio sussiste allorché, oltre al superamento di limiti temporali ragionevoli, non vi siano altresì “cause giustificative oggettivamente rilevabili o formalmente dichiarate dall’Amministrazione con atti interlocutori”.

Nel caso di specie, le Amministrazioni resistenti, in data antecedente alla notifica del ricorso, hanno puntualmente rappresentato che la mancata conclusione del procedimento di assegnazione è determinata dalla oggettiva indisponibilità materiale degli alloggi, così determinando la carenza d’interesse alla decisione del ricorso.

2.3. Alla inammissibilità dell’azione avverso il silenzio consegue l’infondatezza della domanda risarcitoria ex art. 2 bis della L. n. 241/90, non sussistendo gli estremi della illegittimità della condotta.

2.4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

– dichiara inammissibile per difetto d’interesse l’azione avverso l’inerzia;

– dichiara infondata la domanda risarcitoria.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore delle Amministrazioni costituite nella misura complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Filippo Maria Tropiano, Referendario

Donatella Testini, Referendario, Estensore