DASPO: sospensione dell’esecutività tra approfondimenti istruttori e preservazione della res adhuc integra

DASPO – Richiesta Misura Cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. – Esigenza di approfondimenti istruttori- Esigenza di preservazione della res adhuc integra –Concessione sospensione del provvedimento impugnato.

Pubblicato il 09/02/2017 – N. 00018/2017 REG.PROV.CAU. – N. 00041/2017 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 41 del 2017 proposto da:

XX, rappresentato e difeso dall’avv……, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Reggio Calabria, via Marsala n. 27;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
Questura Reggio Calabria, in persona del Questore pro tempore;
entrambi rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui Uffici, in via del Plebiscito n. 15, hanno legale domicilio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento DASPO del Questore della Provincia di Reggio Calabria prot. n. …..del ….. 2016, notificato in pari data, con il quale è stato disposto a carico del ricorrente il divieto di “accedere per il periodo di anni cinque agli stadi o agli impianti sportivi dove si svolgono tutte le manifestazioni sportive nelle quali sia impegnata a qualsiasi titolo la compagine calcistica della “yyyyyy”, ai luoghi… interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle citate manifestazioni sportive, nonché agli stadi o impianti sportivi dove si svolgono incontri di calcio di qualsiasi serie o categoria, partite amichevoli, partite giocate dalla Squadra Nazionale d’Italia, nonché partite di Coppa Nazionale ed Europee e manifestazioni sportive calcistiche che, a qualsiasi titolo, avranno luogo”;

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura Reggio Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 la dott. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Viste le censure dedotte dalla parte ricorrente avverso l’atto impugnato;

Ritenuto che l’esaustiva delibazione della sottoposta vicenda contenziosa necessiti di previ approfondimenti istruttori, con particolare riferimento alla valutazione dei fatti posti alla base dell’atto gravato e, segnatamente, di quanto avvenuto nel settore “Curva Sud” dello stadio comunale “YYYY di YYYYY  in occasione dell’incontro di calcio del ….2016 disputatosi tra la YYY E ZZZ

Conseguentemente ravvisata l’esigenza che l’Amministrazione intimata depositi in giudizio, entro giorni 30 (trenta) dalla notificazione del presente provvedimento ovvero dalla comunicazione in via amministrativa dello stesso, se anteriore, il filmato integrale dell’episodio, eseguito dalla Polizia Scientifica e menzionato nel provvedimento gravato;

Ritenuto che, nelle more dell’espletamento del predetto incombente istruttorio, la ponderazione comparativa degli interessi in gioco e, con essa, l’esigenza di preservazione della res adhuc integra, consentono di accedere all’adozione della sollecitata misura cautelare, con conseguente sospensione dell’esecutività del provvedimento gravato fino alla camera di consiglio del 20 aprile 2017, alla quale viene differito il prosieguo della presente fase cautelare;

Ritenuto, infine, di disporre sulle spese all’esito della definizione del giudizio cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria così provvede:

a) sospende interinalmente il provvedimento gravato;

b) dispone gli incombenti istruttori di cui in parte motiva;

c) differisce l’ulteriore trattazione dell’istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 20 aprile 2017.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Filippo Maria Tropiano, Referendario

Donatella Testini, Referendario, Estensore