Istanza correzione errore materiale per omessa distrazione competenze in favore dell’avvocato

Istanza di correzione di errore materiale – Iter ex art. 86 cod. proc. amm. – Notifica alle parte costituite –  Nessuna contestazione delle parti – Rilevazione errore materiale – Correzione – indicazioni alla Segreteria per le annotazioni di rito.


Pubblicato il 28/01/2017 – N. 00062/2017 REG.PROV.COLL. – N. 00467/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato il presente

DECRETO COLLEGIALE

sul ricorso n. 467 del 2016, proposto da XX, rappresentata e difesa dall’avv. XY

contro

Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale – I.N.P.S., nella persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti ……

avverso

il silenzio rifiuto opposto alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi inviata in data 12 maggio 2016 e ricevuta da I.N.P.S. in data 17 maggio 2016.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l’istanza di correzione di errore materiale;

Visto l’art. 86, co. 1, cod. proc. amm.;

Vista l’istanza di correzione di errore materiale dalla parte ricorrente proposta con atto notificato alle controparti e depositata in giudizio il 12 dicembre 2016;

Ulteriormente vista l’istanza di correzione di errore materiale dalla parte ricorrente proposta con atto notificato alle controparti e depositata in giudizio il 12 gennaio 2017;

Rammentato come l’art. 86 c.p.a. preveda che:

“- 1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento, il quale, se vi è il consenso delle parti, dispone con decreto, in camera di consiglio, la correzione.

2. In caso di dissenso delle parti, sulla domanda di correzione pronuncia il collegio con ordinanza in camera di consiglio.

3. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione del decreto o dell’ordinanza che l’ha disposta”;

Preso atto che nessuna delle altre parti del presente giudizio ha formulato opposizione alla richiesta correzione di errore materiale;

Per l’effetto ritenuto che in ordine all’istanza suindicata il Collegio possa pronunziare con decreto, reso all’odierna Camera di Consiglio;

Rilevato, quanto al merito della prima delle suindicate richieste, come il dispositivo della sentenza n. 1270 del 6 dicembre 2016 non rechi, per mero errore materiale, l’indicazione circa la distrazione delle competenze in favore dell’avv. XY, nella qualità di procuratore distrattario della parte ricorrente;

Conseguentemente dato atto che il suindicato dispositivo vada corretto, relativamente alla frase: “Condanna I.N.P.S., nella persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, in ragione di € 500,00 (Euro cinquecento/00), oltre agli accessori di legge e refusione del contributo unificato”, nel seguente senso: “Condanna I.N.P.S., nella persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, in ragione di € 500,00 (Euro cinquecento/00), oltre agli accessori di legge e refusione del contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore in giudizio della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario”;

Rilevato, quanto al merito della seconda delle suindicate richieste, come la suindicata sentenza n. 1270 del 6 dicembre 2016 rechi, al primo rigo, l’indicazione “sul ricorso n. 470 del 2016, proposto da xx”, anziché l’indicazione “sul ricorso n. 467 del 2016, proposto da xx”;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria accoglie l’istanza di correzione di errore materiale come sopra proposta e, per l’effetto:

– dispone che la sentenza n. 1270 del 6 dicembre 2016 vada corretta come indicato in motivazione;

– dispone, ulteriormente, che tali correzioni vengano effettuate a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione del presente decreto;

– manda all’Ufficio di Segreteria della Sezione l’effettuazione dei relativi adempimenti.

Ordina alla Segreteria l’effettuazione delle annotazioni di cui all’art. 86, co. 3, cod. proc. amm..

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Referendario

Donatella Testini, Referendario