Permesso di Soggiorno UE e la tempistica dell’onere di allegazione documentale a seguito della richiesta di integrazione.

Diniego rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro autonomo – Artt. 4 e 5 comma IV del D. Lgs. 286/1998 – Richiesta di integrazione documentale – Onere di allegazione documentale durante il procedimento  – Esclusione  validità della produzione in sede giurisdizionale – Rigetto del ricorso.


Il TAR di RC ribadisce in questa pronuncia il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini del rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno all’extracomunitario, l’onere di allegazione documentale va soddisfatto nel corso del procedimento e non in sede giurisdizionale avverso il diniego (ex multis Consiglio di Stato sez. III 28 luglio 2017 n. 3786 e 03 aprile 2017 n. 1524) (sintesi a cura dell’Avv. Leo Stilo)


 

Pubblicato il 26/07/2018 -N. 00459/2018 REG.PROV.COLL. -N. 00559/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 559 del 2016, proposto da:
xxx, rappresentato e difeso dall’avv. …

contro

Questura di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15 è elettivamente domiciliata;

per l’annullamento

del decreto cat. …/2016/IMM /II Sez., emesso in dat….016 dalla Questura di Reggio Calabria, in persona del Dirigente dell’Ufficio Immigrazione, notificato in data…. 2016, con il è stato disposto il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro autonomo.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 luglio 2018 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato il Sig. xxxxx, nato a xxxx (Senegal) il ….., residente in Reggio Calabria, ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, il provvedimento indicato in epigrafe.

1.1 In fatto, ha premesso che:

– vive Italia da molti anni ed è residente a Reggio Calabria dal 2012;

– già titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo n. …., in data 29 settembre …. presentava, con lettera assicurata postale contrassegnata dal codice n. ….., richiesta di rilascio di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro autonomo;

– con comunicazione del 06 ….. 2015, notificata in data … …. 2015, la Questura lo invitava ad integrare la documentazione allegata alla richiesta, chiedendo la produzione di copia del passaporto in corso di validità, del contratto di locazione, di visura camerale in ordine all’attività esercitata, dei certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, oltre al contributo di euro duecento;

– pertanto, in data …. … 2016, provvedeva al versamento della tassa di soggiorno di ….. euro e successivamente, in data 9 …. 2016, con raccomandata a/r, inviava alla Questura la documentazione richiesta;

– in data ….. 2016, gli veniva tuttavia notificato l’impugnato decreto di rigetto della propria istanza, motivato con riferimento alla mancata integrazione documentale ed alla insussistenza delle condizioni per poter rilasciare un permesso di soggiorno per un motivo diverso da quello indicato nella stessa istanza.

1.2 A supporto del gravame, in diritto, ha dedotto che il provvedimento sarebbe viziato da eccesso di potere per erroneità e insufficienza della motivazione nonché per difetto di istruttoria, e da violazione di legge in relazione all’art. 10 bis I. 241 del 1990.

Il ricorrente aveva, infatti, provveduto a trasmettere quanto richiesto dalla Questura di Reggio Calabria in data … 2016, con invio di raccomandata a/r a mezzo del servizio postale; il provvedimento di rigetto, sebbene datato …. 2016 è stato notificato, ed è dunque diventato efficace trattandosi di atto recettizio, solo il …. 2016, dunque successivamente all’inoltro della documentazione richiesta.

Il ricorrente aveva, in particolare, trasmesso all’amministrazione la propria istanza di rinnovo del passaporto, avanzata presso l’ambasciata del Senegal in Italia con sede a Roma in data … 2015 e non ancora evasa, il certificato di residenza, costituente titolo idoneo a dimostrare un domicilio effettivo in Italia, il contratto di locazione, la visura camerale, i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti nonché la ricevuta di versamento del contributo di euro duecento.

La motivazione del provvedimento sarebbe pertanto erronea ed insufficiente, difettando l’istruttoria necessaria a valutare la documentazione fornita, la quale doveva essere presa in considerazione in quanto inviata e pervenuta prima della notifica dell’atto oggi impugnato.

2. Si è costituito in giudizio, per chiedere la reiezione del gravame, il Ministero dell’Interno intimato il quale ha eccepito l’infondatezza dello stesso in ragione dell’inutile decorso del termine per l’integrazione documentale concesso al ricorrente, il quale ha inviato i documenti necessari solo successivamente alla scadenza dello stesso, nonché, in ogni caso, alla luce della mancata produzione del passaporto in corso di validità.

3. Con Ordinanza n. …/2016 pubblicata l’….2016 è stata respinta la domanda cautelare proposta in uno al ricorso.

4. All’udienza dell’11 luglio 2018, fissata per la trattazione del merito, il ricorso è stato infine trattenuto in decisione.

5. Il ricorso è infondato e non può, pertanto, essere accolto.

5.1. È pacifica la circostanza dell’avvenuta ricezione, da parte del ricorrente, in data 20 aprile 2015, di comunicazione, formulata ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 bis della Legge 241/1990, con la quale la Questura di Reggio Calabria, Ufficio Immigrazione, ha chiesto la produzione di documentazione indispensabile alla valutazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno formulata in data —– 2014, da prodursi nel termine di dieci giorni pena l’archiviazione della stessa.

5.2. A fronte di tale richiesta, risulta dagli atti che il ricorrente abbia provveduto, soltanto dopo la scadenza del termine assegnato, e precisamente in data ….. 2016, a spedire una raccomandata asseritamente contenente la documentazione richiesta.

5.3. Anche a voler ritenere – stante l’assenza di contestazione sul punto – che con la spedizione citata il Sig. xxxx abbia effettivamente trasmesso quanto richiestogli dalla Questura, rileva il Collegio che, comunque, alla data di notificazione del provvedimento impugnato (25 maggio 2016), il ricorrente non era in possesso del passaporto in corso di validità, bensì esclusivamente di una richiesta di rinnovo dello stesso – scaduto l’11 aprile del 2014 – formulata in data 13 settembre 2015 e quindi successivamente alla presentazione dell’istanza di permesso di soggiorno del cui rigetto si controverte.

L’art. 5 comma IV del D. Lgs. 286/1998 precisa che “Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico”.

L’art. 4 comma I dello stesso decreto legislativo, da intendersi richiamato dal citato art. 5, prevede inoltre che “l’ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d’ingresso”.

Il possesso del passaporto – o documento equipollente – in corso di validità è, dunque, considerato dal legislatore quale elemento indispensabile sia per l’ingresso che per la legittima permanenza dello straniero sul territorio nazionale.

5.4. Dunque, se da un lato è vero che la Questura di Reggio Calabria ha ricevuto, prima di notificare il provvedimento di rigetto dell’istanza, la documentazione integrativa richiesta, è altrettanto vero, dall’altro, che quanto trasmesso dal ricorrente non consentiva comunque, a tale data, il rilascio dell’invocato rinnovo del premesso di soggiorno.

È pertanto irrilevante, nel caso di specie, il richiamo alla giurisprudenza formatasi in merito alla non perentorietà del termine concesso ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/1990 essendo, in proposito, l’istante onerato di provare che quanto tardivamente trasmesso avrebbe determinato un diverso esito provvedimentale, ciò che nel caso di specie, per quanto sopra evidenziato, non è avvenuto.

5.5. Quanto, infine, alla circostanza dell’avvenuto rilascio del rinnovato passaporto il 28 aprile 2016, osserva il Collegio che la stessa non risulta emersa nel corso del procedimento, essendosi il ricorrente limitato a depositare tale documento agli atti del presente giudizio, in data 28 maggio 2018.

Sul punto si richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini del rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno all’extracomunitario, l’onere di allegazione documentale va soddisfatto nel corso del procedimento e non in sede giurisdizionale avverso il diniego (ex multis Consiglio di Stato sez. III 28 luglio 2017 n. 3786 e 03 aprile 2017 n. 1524).

6. Il ricorso è pertanto privo di fondamento e, in quanto tale, va respinto.

7. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Andrea De Col, Referendario

Emanuela Traina, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Emanuela Traina Caterina Criscenti