Ai fini dell’ottemperanza, il Decreto Ingiuntivo non opposto ha valore di “cosa giudicata”.

Ottemperanza Decreto Ingiuntivo –  D.I. non opposto e munito di formula esecutiva – Valore di cosa giudicata

Ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza, il decreto ingiuntivo non opposto ha valore di cosa giudicata, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c.. Detto D.I. è equiparabile, quindi, alla sentenza passata in giudicato. Sul punto, ex plurimis: cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894; sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301; sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840; nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026. Tuttavia, ulteriore condizione essenziale per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713).

Pubblicato il 13/01/2017 – N. 00020/2017 REG.PROV.COLL. – N. 00401/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 401 del 2016, proposto da XX , nella qualità di legale rappresentante dell’omonima …., rappresentato e difeso dall’avv. ….., per il presente giudizio elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, al….

contro

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante, non costituitasi in giudizio

per l’esecuzione

del decreto ingiuntivo n. …del 2013, emesso dal Giudice di Pace di ….in data 8 marzo 2013, notificato alla A.S.P. di Reggio Calabria il 22 marzo 2013, passato in giudicato, per come da attestazione di Cancelleria del 30 settembre 2015, recante condanna della predetta Azienda al pagamento, in favore del sig. XX , della somma di € 1.934,91, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002 e spese e competenze di giudizio, liquidate in € 700,50 ed oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente chiede che venga data esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, pronunciato nei confronti della A.S.P. intimata.

Il detto titolo è divenuto definitivo per mancata opposizione nei termini ed è stato ritualmente notificato presso la sede dell’ente.

L’Azienda non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2017 la controversia viene trattenuta per la decisione.

Il ricorso è fondato.

Nell’osservare come il titolo sul quale si fonda l’azione non sia stato opposto e sia divenuto esecutivo, come da attestazione di cancelleria, va ulteriormente rilevato come esso sia munito della formula esecutiva e in tale forma notificato in data 9 agosto 2013.

Ciò premesso si rammenta che il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894; sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301; sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840; nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza; condizione essenziale perché il ricorso possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713).

Nel ribadire, alla stregua di quanto precedentemente esposto, come il decreto ingiuntivo della cui esecuzione si tratta risulti munito, alla stregua delle evidenze documentali di causa, di formula esecutiva, deve essere conseguentemente ordinato all’Azienda intimata, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di dare esecuzione al decreto ingiuntivo in questione, per la somma come da ricorso (in proposito osservandosi come la parte pubblica intimata, non costituitasi in giudizio, non abbia addotto elementi di valutazione suscettibili di infirmare la quantificazione del credito come sopra indicata).

Se la divisata definitività del titolo comporta l’obbligo per l’Amministrazione di adottare i provvedimenti necessari a darne esatta e completa esecuzione, va ulteriormente osservato come, in assenza di diversa indicazione, da parte della resistente, sul punto (rilevante anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 64, comma 4, c.p.a.), sia da ritenersi comprovato l’inadempimento perdurante da parte dell’Azienda debitrice ingiunta.

In presenza della constatata osservanza delle formalità procedurali (notifica del titolo entro il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro amministrazioni statali ed enti pubblici non economici), il ricorso va, dunque, accolto; e, conseguentemente, va ordinato all’Azienda sanitaria intimata di adottare i provvedimenti anzidetti nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente pronuncia.

Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega a funzionario dell’Ufficio Territoriale del Governo cui è preposto, ovvero di altra Amministrazione statale, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta) decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al decreto, con spese a carico dell’Azienda sanitaria.

La eventuale richiesta di proroga dello stabilito termine di giorni 90 (novanta) per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio fin da ora delega l’adozione delle conseguenziali statuizioni.

Il Collegio reputa opportuno precisare che, oltre le spese del procedimento monitorio, le spese di registrazione del decreto ingiuntivo devono essere rimborsate al ricorrente, laddove da esso anticipate.

E’, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.

Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione; e, per l’effetto, così provvede:

– ordina all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, all’uopo assegnando alla Amministrazione stessa termine di gg. 90 (novanta) dalla notificazione (o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa) della presente pronuncia;

– per il caso di ulteriore inadempienza, nomina commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega, perché provveda, entro giorni 90 (novanta) dalla scadenza del predetto termine concesso all’Azienda intimata, a dare esecuzione al titolo azionato, con spese a carico dell’Azienda stessa;

– condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in via equitativa in € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, ove versato, da distrarsi in favore del procuratore in giudizio della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.

Manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento al ricorrente, alla A.S.P. intimata, ancorché non costituita, ed al Prefetto, per gli adempimenti di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Referendario

Donatella Testini, Referendario