Il pericolo di danni patrimoniali e di immagine (risarcibili) esclude il pregiudizio della irreparabilità (art. 56 cpa).
Misure cautelari monocratiche ex art. 56, comma 1, c.p.a. – Pericolo di “gravissimi danni aziendali, patrimoniali e di immagine” – Possibilità di ristoro in sede risarcitoria – Esclusione del pregiudizio avente carattere di irreparabilità – Mancata concessione.
Pubblicato il 14/03/2017 – N. 00032/2017 REG.PROV.CAU. – N. 00143/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 143 del 2017, proposto da XXX, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati …..;
contro
YY
non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento prot. n. …..del 30 gennaio 2017, notificato in pari data, con il quale il Dirigente dell’Area amministrativa – …., comunicava alla società ricorrente l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., relativo alla richiesta di rilascio del ….; e, contestualmente, inibiva l’accesso ….al personale dipendente e mezzi riconducibili all’impresa XXX, negli ambiti …
– di ogni atto connesso, collegato, presupposto, precedente e conseguenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Rilevato come, anteriormente alla trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, l’adozione di misure cautelari monocratiche sia consentita, ai sensi dell’art. 56, comma 1, c.p.a., “in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio”;
Esaminata l’istanza in proposito presentata dalla parte ricorrente, dalla quale non è dato evincere la sussistenza degli indicati presupposti, atteso che la stessa parte allega, quale pregiudizio fondante la richiesta di adozione di provvedimento cautelare monocratico (peraltro, erroneamente inquadrato dalla ricorrente nella previsione ex art. 55 c.p.a., anziché ex art. 56 del medesimo codice), la configurabilità di “gravissimi danni aziendali, patrimoniali e di immagine”: i quali, con ogni evidenza, nel prestarsi a ristoro in sede risarcitoria, escludono il ricorrere di un pregiudizio avente carattere di irreparabilità;
Per l’effetto, esclusa l’accoglibilità della richiesta all’esame;
Ritenuto che, nel rispetto delle previsioni dettate dal comma 5 dell’art. 55 c.p.a., la Camera di Consiglio ai fini della trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente vada fissata alla data del 5 aprile 2017;
P.Q.M.
RESPINGE l’istanza di misure cautelari monocratiche e FISSA la Camera di Consiglio del 5 aprile 2017 ai fini della trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Reggio Calabria il giorno 14 marzo 2017.