Demolizione prima della definizione del procedimento di sanatoria: illegittimità.

Edilizia – Ricorso avverso provvedimento di demolizione – Mancata definizione del procedimento di sanatoria – Violazione dei principi di buona amministrazione – Accoglimento del ricorso.

Pubblicato il 06/02/2017 – N. 00086/2017 REG. PROV. COLL. – N. 00521/2007 REG. RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 521 del 2007, proposto da:
XX, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato ….

contro

Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato …

e con l’intervento di

ad opponendum:

XX, YY….;

per l’annullamento

dell’ordinanza n. ….. del …… emessa dal Comune di Reggio Calabria

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Reggio Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2016 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Nel presente giudizio è controversa la legittimità del provvedimento del …. con il quale il Comune di Reggio Calabria ha ordinato, nei confronti del proprietario e dell’affittuario (odierno ricorrente), la demolizione di due soppalchi realizzati all’interno di un locale adibito ad uso pizzeria situato…..

A fondamento del provvedimento ripristinatorio, l’amministrazione ha rilevato che l’intervento è stato realizzato in difformità alla DIA proposta con istanza del …..

2. La …ricorrente impugna la predetta ordinanza di demolizione con articolate censure nelle quali deduce per più versi i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Secondo la prospettiva del ricorrente, infatti, l’ordinanza di demolizione è stata adottata (successivamente alla D.I.A., ma) prima della conclusione del procedimento di verifica della compatibilità urbanistica dell’intervento.

L’amministrazione, peraltro, non avrebbe tenuto conto, nella motivazione del provvedimento, della pendenza di un procedimento di integrazione della precedente D.I.A. avviato dagli interessati ai fini della regolarità urbanistica dei soppalchi.

3. Così sintetizzate le censure, ritiene il Collegio che esse siano fondate.

Risulta dagli atti depositati in giudizio che:

– gli interessati, in data 28 maggio 2004, avevano inoltrato alla amministrazione una D.I.A. per la diversa utilizzazione dei locali ai fini dell’esercizio della attività di ristorazione;

– in data 6 marzo 2007, la cooperativa ricorrente, in qualità di locataria dell’immobile, aveva inoltrato una integrazione alla precedente D.I.A. allo scopo di sanare la realizzazione due soppalchi nelle more realizzati;

– in data 4 aprile 2007, l’amministrazione adottava il provvedimento impugnato nel quale, senza dare conto della proposta istanza di sanatoria, veniva ordinata la demolizione dei manufatti.

Tale ultimo provvedimento reca, come evidenziato dalla ricorrente, un vizio della motivazione che integra anche la sintomatologia dell’eccesso di potere.

L’amministrazione, infatti, ha affatto ignorato la circostanza che la parte interessata abbia richiesto la sanatoria dell’intervento realizzato; omettendo, per l’effetto, di esprimere alcuna valutazione in ordine alla sua accoglibilità.

4. La presentazione di una domanda di condono edilizio o di sanatoria degli interventi realizzati senza titolo edilizio, o in difformità dallo stesso, determina l’obbligo, in capo all’Amministrazione, di definire, anteriormente all’eventuale adozione di determinazione sanzionatoria, il procedimento avviato dalla presentazione dell’istanza stessa, ostandovi i principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, i quali impongono la previa definizione del procedimento di condono prima di assumere iniziative potenzialmente pregiudizievoli per lo stesso esito della sanatoria edilizia.

Nel caso in esame, invece, l’amministrazione ha adottato il provvedimento di demolizione prima della definizione del procedimento di sanatoria; ed, in ogni caso, senza dare conto alla parte interessata della accoglibilità della domanda stessa, integrando una condotta palesemente violativa dei principi di buona amministrazione enunciati.

5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 521 del 2007, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la ordinanza del Comune di Reggio Calabria n. 59 del 28 marzo 2007.

Condanna il Comune di Reggio Calabria al pagamento nei confronti della ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Filippo Maria Tropiano, Referendario

Angela Fontana, Referendario, Estensore