Inammissibilità dell’ottemperanza per mancato rispetto del termine di giorni 120.

Ottemperanza Decreto Ingiuntivo  –  Mancato rispetto del termine di giorni 120 ex art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/86, convertito, con modificazioni, in legge n. 30/97 – Inammissibilità del Ricorso.


Pubblicato il 16/03/2017 – N. 00231/2017 REG.PROV.COLL. -N. 00753/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 753 del 2016, proposto dall’avv. ….

contro

il Comune di …., in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio

per l’esecuzione

del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. —-/2015 del Tribunale di Reggio Calabria, notificato il 27 …2015, non opposto e reso esecutivo con l’applicazione della formula il 20 ottobre 2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Espone parte ricorrente che con il decreto indicato indicati in epigrafe veniva ingiunto al Comune di ….il pagamento della somma di € …., oltre rimborso forfettario al 12,50% sulla somma di € — (pari ad € ….. ed al 15% s……..

A fronte della perdurante inottemperanza dal Comune intimato prestata al titolo di cui sopra, chiede ora il ricorrente che l’adito giudice amministrativo – in accoglimento del proposto mezzo di tutela – adotti le necessarie statuizioni atte a portare a piena ed integrale esecuzione il decreto ingiuntivo di che trattasi.

L’Amministrazione, ancorché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla Camera di Consiglio dell’8 marzo 2017.

Il ricorso è inammissibile.

Non risulta, infatti, essere stato osservato, a cura della parte ricorrente, il termine di giorni 120, stabilito dall’art. 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio 1997 n. 30 (secondo cui “Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”).

Dagli atti di causa, risulta infatti che la pronunzia ottemperanda è stata munita di formula esecutiva in data 20 ottobre 2016, laddove l’atto introduttivo del presente giudizio è stato, il successivo giorno 21 ottobre 2016, notificato nei confronti dell’Azienda intimata.

Non si fa luogo a pronunzia sulle spese di lite in ragione della mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Referendario

Donatella Testini, Referendario