Legge Pinto: ottemperanza giudicato e cessazione della materia del contendere.

Ottemperanza giudicato condanna risarcimento del danno per l’eccessiva durata del processo (legge 24 marzo 2001 n. 89) – soddisfacimento della pretesa creditoria – cessazione della materia del contendere – condanna alle spese della parte resistente.


Pubblicato il 28/01/2017 -N. 00074/2017 REG.PROV.COLL. – N. 00488/2016 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 488 del 2016, proposto da XX, rappresentato e difeso dall’avv. …..

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., non costituitosi in giudizio

per l’esecuzione

del decreto n. ,,,/2014 cron. e …./2014 rep., con il quale la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 8.376,02, oltre interessi legali dalla domanda, nonché al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente medesimo, liquidate in complessivi € 626,31, oltre accessori di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto in epigrafe, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato, ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, al risarcimento del danno per l’eccessiva durata del processo meglio ivi indicato.

Con dichiarazione resa a verbale dell’odierna udienza camerale di trattazione della controversia, il procuratore in giudizio della parte ricorrente ha fatto presente che l’azionata pretesa creditoria ha trovato integrale soddisfacimento; ed ha insistito per la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite.

Quanto sopra evidenziato integra una chiara causa di cessazione della materia del contendere.

Le spese di lite, in ragione del soddisfacimento del credito in epoca successiva alla instaurazione del presente giudizio, vanno poste a carico dell’Amministrazione intimata, giusta la liquidazione di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.

Condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, per complessivi € 300,00 (euro trecento/00), oltre refusione del contributo unificato, ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Referendario

Donatella Testini, Referendario