Gratuito patrocinio da parte di una Associazione: il possibile esercizio di attività di natura economica e produttiva di reddito esclude l’ammissione.

Ammissione al gratuito patrocinio da parte di una Associazione – Reclamo avverso il decreto di rigetto della domanda di ammissione – Possibile esercizio da parte della associazione di attività di natura economica e produttiva di reddito come indicato nello statuto – rigetto del reclamo.


Pubblicato il 09/02/2017 -N. 00093/2017 REG.PROV.COLL. – N. 00611/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 611 del 2016, proposto dalla Associazione XXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato …..;

contro

il Commissario Straordinario di liquidazione del Comune di YY, rappresentato e difeso dall’avvocato …..

per l’annullamento

del silenzio – rifiuto posto in essere dal Commissario Straordinario di Liquidazione del Comune di YY all’istanza di accesso agli atti amministrativi, notificata in data 11 luglio 2016 a mezzo pec ed afferente la copia dei provvedimenti adottati, al fine di conoscere le modalità organizzative di erogazione e contabilizzazione dei costi dell’acqua potabile

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Commissario Straordinario di Liquidazione del Comune di YY;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 il referendario Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La associazione ricorrente agisce al fine di far dichiarare l’obbligo del convenuto Commissario liquidatore del Comune di YY alla ostensione della documentazione relativa alla gestione del servizio idrico con particolare riguardo alla fatturazione dei relativi costi a carico degli utenti.

La richiesta di accesso è stata inoltrata da parte della associazione, da ultimo, in data 20 giugno 2016.

Essa ha fatto seguito alla emissione da parte della amministrazione di fatture per il pagamento del servizio di valore esorbitante rispetto alla quantità e qualità di acqua fornita, rese all’utenza a seguito di una discontinua attività di contabilizzazione dei consumi.

Con la istanza di accesso in parola, è stato richiesto alla amministrazione di rendere accessibili:

– copia dei verbali di rilevamento dei consumi idrici effettuati presso ciascun contatore;

– copia delle ordinanze sindacali nelle quali è stata comunicata la non potabilità dell’acqua;

– copia di rilevazione degli elementi su ciascun campione esaminato.

La istanza di accesso è rimasta senza riscontro da parte della amministrazione, onde la proposizione da parte della associazione del gravame oggetto del presente giudizio ai fini della declaratoria dell’illegittimità della inerzia della amministrazione e della condanna della stessa alla ostensione della documentazione richiesta.

2. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, quanto al contestato diniego di accesso, in quanto non ricorre nessuna delle ipotesi limitative previste dalla legge, né è configurabile, nel caso di specie, un accesso con fini meramente esplorativi o di generalizzato controllo della legittimità della azione amministrativa.

La associazione, dal cui statuto emerge la legittimazione a rappresentare in giudizio i suoi iscritti, agisce allo scopo di tutelare le ragioni patrimoniali degli associati i quali lamentano una notevole sproporzione tra la qualità del servizio pubblico erogato e il costo dello stesso posto a carico della collettività.

3. La associazione ha, inoltre, proposto reclamo avverso il decreto di rigetto della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato, adottato dalla Commissione istituita presso questo tribunale in data 20 settembre 2016.

Il reclamo è infondato e va respinto.

Come evidenziato nella motivazione del decreto di rigetto opposto, non può escludersi l’esercizio da parte della associazione di attività di natura economica e produttiva di reddito.

In tal senso, infatti, l’art. 9 dello Statuto della associazione prevede che il patrimonio possa essere costituito da “entrate derivanti da attività commerciali marginali e produttive”.

Lo scopo principale della associazione, evidentemente, non esclude la perseguibilità di un concorrente, sia pure marginale, scopo economico: il che rende inaccoglibile la domanda di patrocinio a spese dello Stato, secondo i principio espressi dal D.P.R. 115 del 2002.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 611 del 2016, come in epigrafe proposto, così dispone:

– lo accoglie, quanto alla pretesa relativa all’accesso documentale, e, per l’effetto, ordina al Commissario Liquidatore del Comune di YY di consentire in favore della associazione XX  l’accesso alla documentazione richiesta e precisata in motivazione;

– respinge il reclamo proposto dalla predetta Associazione avverso il decreto n. 101 del 2016 della Commissione per il patrocinio a spese dello Stato istituita presso il T.A.R. di Reggio Calabria.

Condanna l’amministrazione resistente al pagamento, nei confronti della associazione ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1000,00 (mille/00) oltre accessori di legge, con refusione del contributo unificato, ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angela Fontana, Referendario, Estensore

Donatella Testini, Referendario