Diniego iscrizione nella white list ed informativa c.d. antimafia: la rilevanza dei legami parentali e familiari connotati da attivi comportamenti di solidarietà e di cointeressenza.

Appalti – Ricorso avverso diniego iscrizione nella white list ed informativa a carattere interdittivo – Rilevanza dei legami parentali e familiari connotati da attivi comportamenti di solidarietà e di cointeressenza – Rilevanza della coabitazione – Rilevanza dei rapporti societari – Rigetto del ricorso.


Pubblicato il 10/02/2017 – N. 00103/2017 REG.PROV.COLL. – N. 00603/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 603 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato ….

contro

la Prefettura di Reggio Calabria – Utg, in persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale Dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via Plebiscito,15;
il Comune di XXX, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato ….
il Comune di YYY, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio

nei confronti di

la società -OMISSIS- in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;
la società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l’annullamento

a) dell’informazione interdittiva Prot. … dell’… … 2016 emessa nei confronti della società ricorrente e del diniego all’iscrizione della ricorrente nella white list della Prefettura di Reggio Calabria;

b) della nota prot. … del …. 2016 in sostituzione della nota prot. … del ….2016;

c) dei rapporti informativi assunti come accertamenti istruttori all’informativa detta,

d) della Nota prot. …. del  … 2016 emessa dal Comune di XXXcon la quale è stata comunicata la revoca dall’aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione ordinaria alla rete idrica nel territorio comunale;

e) della Nota prot. …. del … 2016 emessa dal Comune di XXX di rescissione dal contratto n….. del  … 2016 avente ad oggetto i lavori di manutenzione degli impianti di clorazione e servizio di controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano;

f) Di ogni e qualsivoglia atto presupposto, connesso, collegato, conseguente e consequenziale tramite il quale il Comune di XX ha disposto, in prosecuzione dei rapporti risolti con la ricorrente e l’aggiudicazione in favore delle controinteressate;

g) della Nota emessa dalla Prefettura di Reggio Cal., U.T.G., prot. …. del  … con la quale è stata valutata l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di cui all’art. 32 del d.l. 90/2014;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura di Reggio Calabria – Utg e del Comune di XX;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2016 il referendario Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società -OMISSIS- impugna l’informativa interdittiva emessa dal Prefetto di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 91 del d. Lgs 159/2011 nonché gli atti con i quali il Comune di XX ed il Comune di YYY hanno proceduto alla revoca delle aggiudicazioni disposte a favore della ricorrente.

Il provvedimento prefettizio si fonda sul rilievo che i soci della società sono legati da vincoli di parentela con soggetti ritenuti di spicco nel panorama malavitoso locale.

…omissis…

Il Prefetto di Reggio Calabria, alla luce degli elementi istruttori raccolti, ha ritenuto la società suscettibile di permeabilità a tentativi di infiltrazione ‘ndranghetista ed ha adottato, in data …… 2016, provvedimento interdittivo ai sensi dell’art. 91 del d. Lgs 159/2011.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso la società -OMISSIS- con articolate censure nelle quali ha dedotto per più versi la violazione TU Antimafia ed il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti.

In particolare, secondo la prospettiva della ricorrente, il Prefetto avrebbe erroneamente valutato la rilevanza del legame familiare esistente tra gli attuali soci ed il loro genitore, nonché tra i primi ed i congiunti -OMISSIS- e -OMISSIS-.

I soci attuali della società, infatti, non avrebbero rapporti di frequentazione con i parenti né la convivenza con il padre -OMISSIS- può essere ritenuta rilevante ai fini di un controllo di quest’ultimo sulla attività della società.

Nemmeno la circostanza che il padre -OMISSIS- sia stato socio fino all’….della società -OMISSIS-, infatti, sarebbe significativa del fatto che tra genitore e figli ci sia una condivisione di interessi economici, perché, anzi, proprio, l’allontanamento del padre dalla medesima società, sarebbe significativo della autonomia di gestione della azienda da parte dei fratelli -OMISSIS-.

I ricorrenti, peraltro, evidenziano che le vicende giudiziarie che hanno interessato lo … -OMISSIS- ed il … -OMISSIS-, oltre ad essere state erroneamente riportate nel provvedimento prefettizio impugnato nel quale vengono riferite circostanze di fatto non corrispondenti alla realtà processuale, non possono essere considerate sintomatiche della permeabilità mafiosa della società -OMISSIS- in quanto alcun rapporto di frequentazione o di cointeresse economico esiste ed è stato accertato tra i ricorrenti ed i nominati congiunti.

La società ricorrente deduce, inoltre, la illegittimità del diniego di iscrizione nella white list adottato in violazione dell’art. 3, comma 3 del D.P.C.M. del 18 aprile 2013, di attuazione della L.190 del 2012, in quanto esso non sarebbe stato preceduto dal preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90.

Infine, la società deduce la illegittimità dei provvedimenti di revoca delle aggiudicazioni già disposte a favore della medesima -OMISSIS-, adottati dal Comune di XX e di YYY sul solo presupposto che la aggiudicataria sia stata raggiunta da informazione prefettizia interdittiva.

3. Con ricorso per motivi aggiunti, la società ricorrente ha impugnato gli ulteriori atti di revoca delle aggiudicazioni e di rescissione dei contratti, nonché la interdittiva prefettizia adottata in data … 2012 nei confronti della ditta …. e la interdittiva prefettizia del …. adottata nei confronti della società -OMISSIS- nella parte in cui la Prefettura di Reggio Calabria ha ritenuto di dedurre dalle stesse la significativa vicinanza della società ricorrente con imprese contigue ad ambienti mafiosi.

Avverso tali provvedimenti, la società ricorrente prospetta i medesimi motivi di censura proposti con il ricorso introduttivo.

4. Si sono costituite in giudizio la Prefettura di Reggio Calabria ed il Comune di XXXX, difendendo la legittimità dei propri atti e chiedendo che il ricorso sia respinto.

Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2016, la causa è stata trattenuta per la decisione.

5. Il ricorso è infondato e di esso va disposto il rigetto.

5.1. Ritiene la Sezione che occorre preventivamente richiamare taluni principi consolidati della giurisprudenza amministrativa e rilevanti nel caso di specie  (cfr, tra le tante, Cons. Stato, Sez. III, n. 1743, n. 2742, n. 4170 e n. 4550 del 2016; n. 256 del 2017):

– l’interdittiva prefettizia antimafia costituisce una misura preventiva volta a colpire l’azione della criminalità organizzata, impedendole di avere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione;

– trattandosi di una misura a carattere preventivo, l’interdittiva prescinde dall’accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell’esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con la pubblica amministrazione e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia valutati, per la loro rilevanza, dal Prefetto territorialmente competente;

– tale valutazione costituisce espressione di ampia discrezionalità, che può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati;

– essendo il potere esercitato, espressione della logica di anticipazione della soglia di difesa sociale, finalizzata ad assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata, la misura interdittiva non deve necessariamente collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certi sull’esistenza della contiguità dell’impresa con organizzazione malavitose, e quindi del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell’attività imprenditoriale della criminalità organizzata;

– anche se occorre che siano individuati (ed indicati) idonei e specifici elementi di fatto, obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o possibili collegamenti con le organizzazioni malavitose, che sconsigliano l’instaurazione di un rapporto dell’impresa con la pubblica amministrazione, non è necessario un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per dimostrare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo camorristico o mafioso, potendo l’interdittiva fondarsi su fatti e vicende aventi un valore sintomatico e indiziario e con l’ausilio di indagini che possono risalire anche ad eventi verificatisi a distanza di tempo;

– di per sé non basta a dare conto del tentativo di infiltrazione il mero rapporto di parentela con soggetti risultati appartenenti alla criminalità organizzata (non potendosi presumere in modo automatico il condizionamento dell’impresa), ma occorre che l’informativa antimafia indichi (oltre al rapporto di parentela) anche ulteriori elementi dai quali si possano ragionevolmente dedurre possibili collegamenti tra i soggetti sul cui conto l’autorità prefettizia ha individuato i pregiudizi e l’impresa esercitata da loro congiunti;

– gli elementi raccolti non vanno considerati separatamente, dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata;

– pertanto, gli elementi posti a base dell’informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione;

– quanto ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del ‘più probabile che non’, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto;

– nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una ‘influenza reciproca’ di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza;

– una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della ‘famiglia’, sicché in una ‘famiglia’ mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l’influenza del ‘capofamiglia’ e dell’associazione;

– hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale) e rilevano le peculiari realtà locali, ben potendo l’Amministrazione evidenziare come sia stata accertata l’esistenza – su un’area più o meno estesa – del controllo di una ‘famiglia’ e del sostanziale coinvolgimento dei suoi componenti (a fortiori se questi non risultino avere proprie fonti legittime di reddito).

5.2. Sulla base di tali coordinate interpretative, le doglianze proposte dalla ricorrente risultano infondate e vanno respinte.

Come si è sopra evidenziato al § 1, la contestata impugnativa ha attribuito rilevanza alle specifiche ed obiettive risultanze riguardanti il signor -OMISSIS- (risultato coinvolto in ambienti presi in considerazione dall’art. 8 della legge n. 203 del 1991) e ai suoi rapporti con i figli -OMISSIS-, soci della società ricorrente.

Tali rapporti – a parte la rilevanza di quelli intercorrenti con -OMISSIS-, anch’essi coinvolti da indagini sulla sussistenza di reati associativi – sono di per sé rilevanti in quanto risultati particolarmente stretti, sia per la sussistenza del rapporto societario ….omissis…

Va pertanto ribadito che «i legami di parentela costituiscono un indice importante per valutare la sussistenza di condizionamenti mafiosi, quando siano connotati da attivi comportamenti di solidarietà e di cointeressenza», il che sussiste anche quando l’imprenditore conviva con un congiunto risultato appartenente o contiguo ad un sodalizio criminoso (cfr. Cons. St., sez. III, 19 ottobre 2015, n. 4792; sez. III, 9 maggio 2016, n. 1846), a maggior ragione – in considerazione della effettiva realtà sociale – quando questo congiunto sia il padre.

Ciò comporta che tutte le censure proposte con il ricorso introduttivo risultano infondate e vanno respinte, poiché l’interdittiva impugnata in primo grado ha ragionevolmente attribuito rilevanza alla sussistenza di un «un unico e coeso nucleo familiare», con «forte e indiscutibile legame con il padre» (elementi che ben possono essere considerati decisivi: Cons. Stato, n. 1846 del 2016).

5.3. Poiché risultano infondate le censure proposte avverso l’interdittiva emessa in data ….2016, vanno respinte anche le ulteriori censure formulate dalla società ricorrente, poiché:

– risultano insussistenti i profili di illegittimità derivata rispetto alla medesima interdittiva;

– il diniego di iscrizione nella white list risulta una determinazione conseguente e di natura vincolata, rispetto alla quale non occorreva il previo invio del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10 bis della L. 241/90;

– anche i provvedimenti emessi dal Comune di xxx e dal Comune di yy vanno considerati come atti conseguenti e di natura vincolata, che non richiedevano il previo avviso di avvio del procedimento.

6. Vanno invece dichiarati inammissibili i motivi aggiunti, nella parte in cui con essi sono state impugnate le interdittive emesse in data …. 2012 e ….e 2013 nei confronti della ditta -OMISSIS- e della s.r.l. società -OMISSIS- (che hanno richiamato alcuni elementi riguardanti la società ricorrente).

Infatti, in linea di principio l’interdittiva antimafia può essere impugnata esclusivamente dal soggetto che ne risulti destinatario: non sono legittimati, invece, i soggetti che a qualsiasi titolo siano menzionati nella motivazione dell’atto (e che, se del caso, possono avere interesse per intervenire nel giudizio).

L’inammissibilità dei motivi aggiunti rende irrilevante l’esame sulla loro tempestività.

7. Per le ragioni che precedono, il ricorso principale va respinto e i motivi aggiunti vanno dichiarati inammissibili.

 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e di esse è fatta liquidazione nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 603 del 2016, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti.

Condanna la società ricorrente al pagamento nei confronti di ciascuna amministrazione costituita delle spese del presente giudizio che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone e le società menzionate nella presente sentenza.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Angela Fontana, Referendario, Estensore

Donatella Testini, Referendario