Ottemperanza Legge Pinto: ricorso improcedibile se non sono decorsi sei mesi dall’assolvimento degli obblighi ex art. 5-sexies, c. 5, L. 89/2001.

Pubblicato il 25/02/2017 -N. 00162/2017 REG.PROV.COLL.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. … del 2016, proposto dall’avv. …

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., non costituitosi in giudizio

per l’ottemperanza

del decreto N.R.G. …/2012 cron. …./2016 (emesso nel procedimento iscritto al n. 224/2012 R.V.G.) del 14 marzo 2016, munito di formula esecutiva il 18 aprile 2016, notificato al Ministero il 28 aprile 2016, con il quale la Corte d’Appello di Reggio Calabria ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma …omissis…

 

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto in epigrafe, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato, ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, al risarcimento del danno per l’eccessiva durata del processo meglio ivi indicato.

La stessa parte ricorrente ha documentato quanto segue:

– il decreto anzidetto è passato in cosa giudicata;

– sono state trasmesse all’amministrazione debitrice la dichiarazione e la documentazione di cui all’art. 5 sexies, ultimo comma, della legge 89/2001;

Nel rilevare come:

– pur se la trasmissione di cui sopra è regolare e completa ai sensi e per gli effetti dell’art. 5-sexies, comma 5, della legge 89/2001;

– non sono, tuttavia, decorsi sei mesi dall’assolvimento degli obblighi di cui al medesimo art. 5-sexies, comma 5, della legge 89/2001.

Il decreto è stato, infatti, notificato in forma esecutiva il 28 aprile 2016, mentre il presente mezzo di tutela è stato notificato il 20 settembre 2016: non risultando, dunque, rispettato il termine dilatorio ivi previsto per l’esecuzione dei provvedimenti di equa riparazione emessi ai sensi della L. n. 89/2001.

Non può conseguentemente esimersi il Collegio dal dichiarare l’improcedibilità del presente giudizio di ottemperanza.

Non si fa luogo a pronunzia sulle spese di lite in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe come proposto, lo dichiara improcedibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Referendario

Donatella Testini, Referendario