Accoglimento ottemperanza Legge Pinto: esclusione di eventuali spese di precetto che riguardano il procedimento di esecuzione forzata.
Risarcimento del danno per la violazione del termine ragionevole del processo (Legge Pinto) – Ottemperanza giudicato – Verifica positiva: a) formazione del giudicato sul decreto decisorio; b) avvenuta notifica all’Amministrazione dell’atto in forma esecutiva; c) trasmissione all’amministrazione debitrice della dichiarazione e la documentazione di cui all’art. 5 sexies, ultimo comma, della legge 24 marzo 2001 n. 89 – Esclusione eventuali spese di precetto che riguardano il procedimento di esecuzione forzata – Accoglimento del ricorso.
Pubblicato il 25/02/2017 – N. 00148/2017 REG.PROV.COLL. – N. 00574/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 574 del 2016, proposto daXX, rappresentato e difeso dall’avv. ….
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., non costituitosi in giudizio
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sul decreto n. ….cron. e n. —rep., emesso dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria nel proc. n. —-/2011 R.G.V.G., munito di formula esecutiva il 29 febbraio 2016 ed in tale forma notificato al Ministero della Giustizia il 31 marzo 2016, recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.817,75, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché al pagamento di metà delle spese processuali, per un ammontare di € 1.792,85, oltre esborsi ed ulteriori accessori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto in epigrafe, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato, ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, al risarcimento del danno per l’eccessiva durata del processo meglio ivi indicato.
La stessa parte ricorrente ha documentato quanto segue:
– il decreto anzidetto è passato in cosa giudicata;
– l’atto in esecuzione è stato notificato all’Amministrazione in forma esecutiva;
– sono state trasmesse all’amministrazione debitrice la dichiarazione e la documentazione di cui all’art. 5 sexies, ultimo comma, della legge 89/2001;
Nel rilevare come:
– la trasmissione di cui sopra sia regolare e completa ai sensi e per gli effetti dell’art. 5-sexies, comma 5, della legge 89/2001;
– siano decorsi sei mesi dall’assolvimento degli obblighi di cui al medesimo art. 5-sexies, comma 5, della legge 89/2001 e che dunque risulta rispettato il termine dilatorio ivi previsto per l’esecuzione dei provvedimenti di equa riparazione emessi ai sensi della L. n. 89/2001.
Ritiene conseguentemente il Collegio che il presente giudizio di ottemperanza sia fondato e meriti accoglimento.
Ciò posto, si precisa che la decisione come sopra passata in giudicato costituisce titolo per il rimborso degli oneri di registrazione della stessa, versati dalla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, nell’importo che risulta dall’annotazione apposta sull’originale della sentenza del competente Ufficio del Registro; altresì risultando alla parte dovute le spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese ed i diritti di procuratore relativi all’atto di diffida, in quanto aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale.
Va, invece, escluso che siano dovute le eventuali spese di precetto, che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e ss. c.p.c., poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.
Conseguentemente, il Ministero resistente dovrà dare esecuzione al titolo in epigrafe entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero dalla notifica della presente sentenza a cura di parte.
Dispone fin da ora il Collegio la nomina di un Commissario ad acta – nella persona del Dirigente dell’Ufficio I della Direzione contenzioso e diritti umani del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia (purché non sia titolare di incarichi di Governo, di incarichi dirigenziali generali e/o Capo Dipartimento, come stabilito dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge 89/2001) – il quale, decorso inutilmente il termine di cui sopra, provvederà in luogo dell’Amministrazione inadempiente, con oneri a carico di essa, entro il termine di ulteriori 90 (novanta) giorni decorrenti dalla scadenza del primo termine;
Quest’ultimo, in particolare dovrà provvedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; in proposito precisandosi che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
La eventuale richiesta di proroga dello stabilito termine di giorni 90 (novanta) per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio fin da ora delega l’adozione delle conseguenziali statuizioni.
La liquidazione del compenso e del rimborso delle spese spettanti al Commissario sarà effettuata dopo lo svolgimento dell’incarico, su documentata richiesta, con decreto motivato ai sensi del D.P.R. 115/2002; peraltro precisandosi che, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge 89/2001, i compensi riconosciuti al Commissario ad acta rientrano nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero della Giustizia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe come proposto, così provvede:
– DICHIARA l’obbligo del Ministero della Giustizia di conformarsi al giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Reggio Calabria indicato in epigrafe, nei modi e nei termini di cui in motivazione;
– NOMINA, per il caso di ulteriore inottemperanza, Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio I della Direzione contenzioso e diritti umani del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto giudicato;
– CONDANNA il Ministero resistente a rifondere le spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Referendario
Donatella Testini, Referendario