Permesso di soggiorno per attesa occupazione in ipotesi di rigetto istanza emersione lavoro irregolare per cause imputabili al datore di lavoro.

Rigetto istanza emersione al lavoro irregolare ex art. 5 del D.Lgs. 109/2012 –  Cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro –  Irregolarità DURC – Rigetto del ricorso – Riconoscimento, in capo al ricorrente, del diritto ad essere nuovamente convocato presso lo Sportello Unico al fine della verifica della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un .


Pubblicato il 17/01/2017 –  N. 00043/2017 REG.PROV.COLL. – N. 00868/2016 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso n. 868 del 2016, proposto da XX, rappresentato e difeso dall’avv. ….

contro

– il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;
– il Prefetto di Reggio Calabria;
rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Reggio Calabria, alla via del Plebiscito n. 15

per l’annullamento

del provvedimento di rigetto del Prefetto di Reggio Calabria datato …/2014, mai notificato sull’istanza tesa ad ottenere l’autorizzazione all’emersione al lavoro irregolare ex art. 5 del D.Lgs. 109/2012

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Espone il ricorrente che il sig. YY, dichiaratosi datore di lavoro del medesimo, presentava istanza di emersione del lavoro irregolare in data 21 settembre 2012.

Il Prefetto di Reggio Calabria emetteva il provvedimento impugnato, con il quale disponeva il rigetto della domanda “rilevato che da controlli effettuati all’INPS e INAIL emergeva che il sig. YY non risultava essere in regola con gli oneri di legge DURC per il denunciato rapporto di lavoro”.

Assume la parte l’illegittimità del provvedimento di rigetto per violazione dell’art. 11 bis del D.Lgs. 109/2012, per come integrato dalla legge 9 agosto 2013 n 99, per eccesso di potere per travisamento dei fatti diritto.

Osserva il ricorrente che il decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 99, ha inserito al decreto legislativo n. 109/2012 l’art. 11 bis ai sensi del quale “Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro … al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione”.

Chiede, quindi, che venga annullato il provvedimento gravato e dichiarato il proprio diritto al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ovvero ad essere riconvocato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell’impugnativa.

La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito.

Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, “in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata”.

Nel precisare che le parti presenti all’odierna Camera di Consiglio sono state al riguardo sentite, il ricorso all’esame si rivela infondato.

Come già sostenuto da questo Tribunale (cfr. sentenza 25 febbraio 2016 n. 229):

– “L’art. 5 comma 11-bis del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (introdotto dall’art. art. 9 comma 10 del D. L. 28 giugno 2013 n. 76, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 99), in vigore alla data di adozione dell’atto impugnato, dispone che “Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l’immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. […]”;

– “Il senso di quest’ultima disposizione è stato chiarito dal Ministero dell’Interno con circolare del 10 luglio 2013, nella quale si è precisato “nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro (ossia tutte le ipotesi che hanno causato parere negativo da parte della Questura o della Direzione territoriale del lavoro), la notifica di rigetto inviata al lavoratore verrà integrata dalla convocazione dello stesso presso lo Sportello Unico. Quest’ultimo ufficio, previa verifica dei pagamenti delle somme previste dall’art. 5 comma 5 del D. lgs. 109/2012 consultabili sui citati elenchi forniti dall’INPS, e del requisito della presenza sul territorio nazionale al 31 dicembre 2011, provvederà al rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione a favore del lavoratore”.

Nell’osservare come, nel caso di specie, l’istanza di emersione del lavoro irregolare sia stata respinta dall’Amministrazione sul rilievo che il datore di lavoro “non risultava essere in regola con gli oneri di legge DURC per il denunciato rapporto di lavoro”, deve affermarsi che l’omesso assolvimento degli oneri di carattere contributivo e fiscale non può essere considerato una mera irregolarità sanabile ma concorre, insieme al pagamento del contributo forfettario ed al requisito della presenza del lavoratore straniero in Italia alla data del 31 dicembre 2011, ad integrare gli elementi sintomatici dell’esistenza di un pregresso rapporto di lavoro che, sebbene instaurato dal datore di lavoro con un cittadino straniero privo di regolare titolo di soggiorno, non manca di tutti gli altri elementi essenziali rappresentati dalla retribuzione e dagli accessori oneri contributivi e fiscali.

Ne consegue il rigetto del ricorso; al quale, tuttavia, accede il riconoscimento, in capo al ricorrente, del diritto ad essere nuovamente convocato presso lo Sportello Unico, ai sensi delle sopra riportate disposizioni di normazione primaria ed applicativa, al fine della verifica della sussistenza dei previsti presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione a favore del lavoratore.

Nei termini di cui sopra ribadita la reiezione del presente gravame, rileva il Collegio la presenza di giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, immediatamente ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell’artt. 60 c.p.a., il ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Referendario

Donatella Testini, Referendario