Risarcimento del danno da informativa antimafia illegittima: requisiti ed elementi necessari.

Domanda risarcitoria a seguito dell’annullamento di una interdittiva antimafia – Elementi: danno, dolo/colpa e nesso di causalità tra la medesima attività ed il danno che si deduce sopportato – necessaria emersione di una violazione ingiustificabile delle regole fondanti l’esercizio e l’espressione del potere pubblico – Rigetto della domanda.

ANNOTAZIONE

Secondo quanto indicato dal TAR RC …”il mero annullamento non induce –ex se riguardato – il compiuto ed esaustivo accertamento in ordine alla presenza – e rilevanza – degli elementi necessari suscettibili di dispiegare concludenza ai fini del giudizio di responsabilità: piuttosto, occorrendo che la domanda risarcitoria fondatamente prospetti – e comprovi – la sussistenza di elementi da cui si possa desumere la inescusabile valutazione della portata degli elementi di fatto, a suo tempo valutati“.


Pubblicato il 06/02/2017 – N. 00089/2017 REG.PROV.COLL. – N. 00631/2015 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 631 del 2015, proposto da -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentata e difesa dall’…..

contro

– il Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
– la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’ avvocato Dario Borruto, domiciliata in Reggio Calabria, via C. Portanova Palazzo Campanella;

per la condanna

delle Amministrazioni convenute al risarcimento del danno cagionato alla ricorrente dalla illegittimità della interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Reggio Calabria in data ….

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. – Prefettura di Reggio Calabria e della Regione Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2016 il referendario Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.  -OMISSIS- agisce in giudizio chiedendo la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno conseguente alla adozione di un provvedimento illegittimo da parte del Prefetto di Reggio Calabria.

In particolare, il Prefetto di Reggio Calabria aveva formulato nei confronti della ditta -OMISSIS- un giudizio di permeabilità mafiosa, espresso nella interdittiva prefettizia del ….., oggetto di impugnativa dinanzi a questo T.A.R. e di annullamento giurisdizionale per effetto della sentenza n. 482 del 2014.

La ricorrente, rappresenta di aver ricevuto, in conseguenza della adozione del provvedimento illegittimo, un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla revoca di contributi pubblici da parte della Regione Calabria: del quale, con il ricorso in esame, chiede completo ristoro.

Il Ministro dell’Interno si è costituito in giudizio ed ha chiesto che venga disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Calabria, quale Amministrazione che ha posto in essere l’attività di revoca del finanziamento, che avrebbe cagionato il pregiudizio lamentato dalla ricorrente.

Con ordinanza collegiale n. 674 del 9 giugno 2016 è stata accolta la richiesta del Ministero.

Alla pubblica udienza del 13 dicembre 2016, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente ritiene il Collegio di poter prescindere dalle eccezioni sollevate dalle Amministrazioni resistenti in tema di inammissibilità del ricorso (per tardività della azione proposta oltre il termine individuato dall’art. 30 c.p.a.), in quanto il gravame, nel merito, è infondato.

2.1 Parimenti deve ritenersi infondata la eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Regione Calabria.

A tale proposito, si deve osservare che l’interdittiva antimafia ed il consequenziale atto che dispone il recesso da un contratto o una revoca di contributi – pur se si basano su presupposti diversi – costituiscono entrambi espressione di poteri pubblicistici e sono impugnabili in sede di giustizia amministrativa entro il termine di decadenza.

Anche l’Amministrazione che ha adottato il provvedimento cosiddetto “a valle” conserva il potere di valutare se sussistono i presupposti di conservare gli effetti del contratto a suo tempo stipulato con l’impresa successivamente interdetta.

3. Venendo al merito della controversia, la domanda di risarcimento del danno risulta infondata e non può essere accolta.

3.1 Deve, infatti, evidenziarsi come in materia – per ritenere fondata una domanda risarcitoria a seguito dell’annullamento di una interdittiva antimafia – si deve verificare se sia complessivamente rimproverabile l’attività della pubblica amministrazione – a titolo quanto meno colposo – e se sussista il nesso di causalità tra la medesima attività ed il danno che si deduce sopportato.

La peculiarità del provvedimento di competenza del Prefetto è rappresentata dal fatto che la regola di condotta non è precisamente delimitata dalla fonte attributiva del potere, la quale attribuisce a tale Autorità il potere di ritenere rilevanti – ai fini della sussistenza di un rischio di infiltrazione mafiosa – elementi extra-giuridici, eterogenei tra loro, che sistematicamente valutati facciano ritenere “non irragionevole” il pericolo di infiltrazione mafiosa.

Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza (v. per tutte, Cons. Stato, Sez. III, n. 1743 del 2016), non si può individuare un criterio astratto, e rilevante in ogni fattispecie, per individuare le circostanze di fatto sintomatiche del pericolo di infiltrazione.

Le relative indagini e le conseguenti valutazioni riguardano fattispecie caratterizzate dalla discrezionalità amministrativa e attengono a situazioni tanto complesse, sicché una concreta rimproverabilità dell’Amministrazione non si può ravvisare per il solo fatto che sia stato emesso un atto viziato da eccesso di potere; piuttosto occorrendo che emerga una violazione ingiustificabile delle regole fondanti l’esercizio e l’espressione del potere pubblico: siffatta ingiustificabilità dovendo essere verificata anche in ragione delle circostanze dedotte dal ricorrente e di quelle valutate dal giudice con la sentenza che abbia annullato il provvedimento impugnato.

Da tali considerazioni deriva, come conseguenza, che il mero annullamento non induce –ex se riguardato – il compiuto ed esaustivo accertamento in ordine alla presenza – e rilevanza – degli elementi necessari suscettibili di dispiegare concludenza ai fini del giudizio di responsabilità: piuttosto, occorrendo che la domanda risarcitoria fondatamente prospetti – e comprovi – la sussistenza di elementi da cui si possa desumere la inescusabile valutazione della portata degli elementi di fatto, a suo tempo valutati.

Nella specie, rileva il Collegio che – oltre alla tutela d’annullamento – non spetti alla ricorrente anche quella risarcitoria.

Da un lato, l’interessata non ha fondatamente prospettato – e dimostrato – la sussistenza di profili diversi e ulteriori, oltre le deduzioni già poste da questo Tribunale a fondamento della sentenza d’annullamento.

Dall’altro, dall’esame della complessiva valutazione della documentazione emerge che non vi è stata – da parte del Prefetto – alcuna sottovalutazione degli elementi a suo tempo presi in esame, sicché non si può in questa sede chiedere un risarcimento del danno, in aggiunta all’annullamento già conseguito dell’atto impugnato, disposto dalla sentenza di questo Tribunale in presenza di dati obiettivi non univoci e contraddittori.

3. Per le ragioni che precedono, la domanda va respinta.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 631 del 2015, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, nei confronti delle Amministrazioni resistenti, delle spese del presente giudizio, che sono così ripartite: € 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore del Ministero dell’Interno ed € 1.500,00 (millecinquecento/00) in favore della Regione Calabria, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare ………….

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2016 con l’intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Filippo Maria Tropiano, Referendario

Angela Fontana, Referendario, Estensore