Prefettura e Comune: non tutte le “note informative” … sono interdittive.

Il provvedimento del Comune di revoca della SCIA fondato esclusivamente sull’erroneo presupposto della natura interdittiva di una nota interlocutoria della Prefettura è affetto “dal contestato vizio di carenza di istruttoria e di motivazione”. Nel caso in esame il Comune ha “sopravvalutato” una mera nota interlocutoria in cui la Prefettura dava semplicemente atto dell’attivazione delle verifiche necessarie ad accertare la permanenza delle condizioni che avevano portato all’adozione di una precedente informazione interdittiva (massima non ufficiale a cura dell’Avv. Leo Stilo).


Pubblicato il 10/08/2018 N. 00500/2018 REG.PROV.COLL.N. 00112/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 112 del 2018, proposto da  -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato A…

contro

– il Comune di XXXX, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato xxxxx domiciliato ai sensi dell’art. 25 c.p.a.;
– l’Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria in persona del Prefetto p.t. ed il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;

per l’annullamento

– dell’ordinanza n. xxx del xxxxx2018 del Comune di xxxxx, avente ad oggetto “Revoca SCIA per agenzia d’affari (ai sensi dell’art. 115 del TULPS) Via -OMISSIS- s.n.c. e attività di vendita al minuto con sede sociale in Via -OMISSIS- a nome di -OMISSIS-”;

– dell’informazione antimafia ex art. 91 del D.lgs. 159/2011, emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria in data xx xxxx 2018;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di xxxx, dell’Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria e del Ministero dell’Interno

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2018 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, notificato il xxxx 2018, il signor -OMISSIS-, titolare dell’omonima ditta individuale esercente l’attività di onoranze funebri e vendita al dettaglio di alimenti e bevande, impugna l’ordinanza n. xxxx del xxxxx 2018 con cui il Comune di xxxx ha disposto la revoca immediata delle SCIA per l’esercizio delle suddette attività.

Il ricorrente impugna, altresì, la nota della Prefettura di Reggio Calabria prot. n. xxxxxx del xxxx gennaio 2018, ivi richiamata e definita quale “informativa antimafia interdittiva”.

Il signor -OMISSIS- chiede l’annullamento dei provvedimenti impugnati assumendone l’illegittimità sotto i profili dell’eccesso di potere per travisamento dei fatti e del difetto di motivazione e di istruttoria.

Contesta, a tal fine, alle amministrazioni resistenti di aver recepito l’esito di una precedente informativa interdittiva senza tener conto del radicale mutamento delle circostanze di fatto e di diritto verificatosi successivamente all’adozione della stessa.

La Prefettura, infatti, si sarebbe limitata a comunicare al Comune di xxxxx di aver attivato le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia precisando che “l’impresa … è stata destinataria di informazione antimafia interdittiva emessa … in data 25 febbraio 2013 e confermata da sentenza del Consiglio di Stato n. 3874/14 del 21/07/2014”.

Il Comune, a sua volta, avrebbe revocato le s.c.i.a. unicamente sulla base di tale informazione senza valutare la circostanza che l’informativa interdittiva ivi richiamata, oltre ad essere risalente nel tempo, riguarda, altresì, una diversa impresa, già da anni cancellata dal registro delle imprese, di cui il signor -OMISSIS- era il legale rappresentante.

Chiarisce, infine, di aver trasmesso alla Prefettura di Reggio Calabria richiesta di aggiornamento dell’esito dell’informazione antimafia interdittiva, rappresentando l’attuale insussistenza delle circostanze poste a fondamento del precedente provvedimento interdittivo, ovvero:

i. la cessazione di ogni rapporto tra il -OMISSIS- ed altro soggetto controindicato in seguito allo scioglimento, risalente al 2013, della società -OMISSIS- s.r.l. della quale i due soggetti erano soci al 50%;

ii. il venir meno di ogni rapporto lavorativo del -OMISSIS- con lo zio (soggetto controindicato) a seguito della cancellazione dal registro delle imprese (in data xxxx 2014) dell’Impresa edile -OMISSIS-, per conto della quale il suddetto soggetto esercitava la propria attività lavorativa;

iii. l’attuale espletamento da parte del -OMISSIS- di attività del tutto diverse da quelle espletate dall’impresa colpita da interdittiva.

Si sono costituite in giudizio, per resistere al gravame, la Prefettura di Reggio Calabria, il Ministero dell’Interno ed il Comune di xxxxx.

Con ordinanza cautelare n.xxxx/2018 depositata il xxxx questo Tribunale – “rilevato che la gravata determinazione di revoca delle s.c.i.a. del xxxxxx e del xxxxx2017 si fonda esclusivamente sulla circostanza che “la Prefettura di Reggio Calabria ha trasmesso Informativa antimafia interdittiva emanata in data xxxx/01/2018 prot. uscita n. xxxxx assunta al protocollo di questo Ente in data xxxx/01/2018 al numero xxxx” e ritenuto “che, diversamente da quanto ritenuto dal Comune, la innanzi detta nota della Prefettura prot. xxxx del xxxx gennaio 2018 non riveste natura provvedimentale, evidentemente non atteggiandosi alla stregua di interdittiva antimafia” – ha accolto la domanda di sospensione dell’ordinanza impugnata fissando, contestualmente, per la trattazione del merito della controversia, la pubblica udienza del 20 giugno 2018.

In data 8 giugno 2018, in esito all’istanza di riesame presentata da parte ricorrente in data 14 febbraio 2018, la Prefettura di Reggio Calabria ha rilasciato l’informazione antimafia di contenuto liberatorio nei confronti della ditta “-OMISSIS-”.

All’udienza del 20 giugno 2018 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il ricorso è fondato.

Il provvedimento comunale di revoca delle s.c.i.a. del xxxx2015 e del xxxx2017 si fonda esclusivamente sul presupposto secondo il quale la nota prot. uscita n. xxx del xxx gennaio 2018 trasmessa dalla Prefettura di Reggio Calabria, debba essere considerata, non una mera nota interlocutoria in cui si dà atto dell’attivazione delle verifiche necessarie ad accertare la permanenza delle condizioni che avevano portato all’adozione della precedente informazione interdittiva, ma essa stessa un’informazione antimafia interdittiva e, in quanto tale, ostativa all’esercizio da parte del -OMISSIS- delle attività imprenditoriali oggetto delle SCIA revocate.

Tale assunto, come già rilevato in sede cautelare, risulta smentito dallo stesso tenore, evidentemente interlocutorio, della citata nota della prefettura.

Esso risulta, peraltro, ulteriormente contraddetto dall’informazione antimafia di contenuto liberatorio adottata dalla Prefettura di Reggio Calabria in data xxxx 2018.

Nelle premesse della stessa vengono, infatti, richiamati i precedenti provvedimenti interdittivi emessi nei confronti dell’impresa individuale “-OMISSIS-” in data xxx 2011, 29 ottobre 2012 e xxxx 2013 ma non anche la nota del xxxx 2018 che, invece, limitandosi a dare atto della già disposta attivazione delle verifiche necessarie a riscontrare la richiesta del Comune di xxxxxx, non è, evidentemente, qualificabile come nuovo provvedimento interdittivo.

Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene che il provvedimento di revoca oggetto del presente gravame – fondato esclusivamente sull’erroneo presupposto della natura interdittiva della nota della Prefettura del xxxx 2018 – sia affetto dal contestato vizio di carenza di istruttoria e di motivazione e che sia, dunque, fondato e da accogliere il relativo motivo di ricorso, con conseguente annullamento dell’ordinanza comunale impugnata.

È invece, inammissibile per carenza di interesse la domanda di annullamento della nota della Prefettura di Reggio Calabria, prot. n. xxx delxxxx 2018, trattandosi di atto endo-procedimentale privo di autonoma lesività.

Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune di xxxxxx e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, mentre vengono compensate, sussistendone giusti motivi, nei confronti dell’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Reggio Calabria e del Ministero dell’Interno.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza del Comune di xxxxx n. xxx del xxxxxx 2018 di revoca delle s.c.i.a. del xxxx2015 e del xxx2017.

Condanna il Comune di xxxxxxx al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 oltre accessori se dovuti e refusione del contributo unificato versato.

Spese compensate nei confronti della Prefettura di Reggio Calabria e del Ministero dell’Interno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il signor -OMISSIS-.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2018 con l’intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Agata Gabriella Caudullo, Referendario, Estensore

Andrea De Col, Referendario