Accesso alle informazioni ambientali: ammissibilità per i controlli periodici della qualità dell’acqua nei confronti del Comune.

Accesso alle informazioni ambientali (D.lgs. 19 agosto 2005, n. 195) – Controlli periodici della qualità dell’acqua  –  Ammissibilità per nei confronti del Comune.

Estratto rilevante della sentenza

Il ricorso è fondato (anche) ai sensi dell’art. 3, co. 1, D.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, il quale precisa che l’autorità pubblica deve rendere disponibile, l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse, nella specie, peraltro, manifestato e sussistente nel fatto di aver stipulato contratto di somministrazione di acqua potabile con il Comune e di avere in corso un contenzioso. 

L’art. 2 (“Definizioni”) del D.l.vo n. 195/2005 chiarisce che per “informazione ambientale” si intende “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio … 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente di cui ai numeri 1) e 2)”. I controlli che il Comune deve effettuare ai sensi del D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e più esattamente degli artt. 7 ed 8, possono annoverarsi tra le misure amministrative che incidono sullo stato dell’acqua e sono, quindi, accessibili.

Per approfondimenti si rinvia ai precedenti del TAR Calabria, sez. RC in materia: sentenze 14 gennaio 2009 n. 19, 26 gennaio 2009 n. 48, 29 gennaio 2009 n. 68, 20 maggio 2009, n. 344.


TESTO INTEGRALE

Pubblicato il 09/08/2018 – N. 00499/2018 REG.PROV.COLL.  -N. 00190/2018 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 190 del 2018, proposto da:
xx xxx, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato xxxxx

contro

Comune di xxxx, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del diniego tacito del Comune di xxxxx di accesso agli atti afferenti la periodica verifica ed i risultati della qualità dell’acqua destinata al consumo umano erogata nel periodo 2010/2017 nella zona xxxxx centro e, comunque, a servizio del xxx, nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione suddetta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 la dott.ssa Caterina Criscenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto notificato ilxxxx2018 e depositato il successivo giorno 19 il xxxxx a, premesso di aver richiesto con pec del 9 febbraio 2018 indirizzata al Comune di xxxx ed all’ASP – Servizio SIAN, senza ottenere risposta alcuna, a) registro dei controlli interni obbligatori previsti dall’art. 62 del vigente Regolamento SII e dall’art. 7 del D. Lgs. 31/2001, di ruotine e di verifica, per gli anni 2010/2017 contenente i dati afferenti la periodica verifica ed i risultati della qualità dell’acqua destinata al consumo umano nella zona “xxxx centro” e, comunque, a servizio del xxxxx; b) con riferimento alla zona “xxxx centro” e per il periodo 2010/2017 le eventuali comunicazioni inviate e ricevute dall’ASP (SIAN) di xxxxa, nonché gli atti e documenti relativi alle indagini analitiche compiute dall’ASP come controllo esterno (art. 8 D. Lgs. 31/2001), adiva il Tribunale per ottenere l’ostensione della documentazione richiesta.

Nessuno si costituiva per l’ente intimato ed alla camera di consiglio dell’11 luglio 2018 la causa è stata chiamata e posta in decisione.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Ad avviso del Collegio (vd. già sentenze 14 gennaio 2009 n. 19, 26 gennaio 2009 n. 48, 29 gennaio 2009 n. 68, 20 maggio 2009, n. 344) il ricorso è fondato (anche) ai sensi dell’art. 3, co. 1, D.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, il quale precisa che l’autorità pubblica deve rendere disponibile, l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse, nella specie, peraltro, manifestato e sussistente nel fatto di aver stipulato contratto di somministrazione di acqua potabile con il Comune e di avere in corso un contenzioso.

Al riguardo va anche precisato che l’art. 2 (“Definizioni”) del medesimo D.l.vo n. 195 cit. chiarisce che per “informazione ambientale” si intende “qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente: 1) lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio … 3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente di cui ai numeri 1) e 2)”.

Orbene, i controlli che il Comune deve effettuare ai sensi del D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e più esattamente degli artt. 7 ed 8 invocati dalla parte, possono annoverarsi tra le misure amministrative che incidono sullo stato dell’acqua e sono, quindi, accessibili.

Ne consegue che il presente ricorso deve essere accolto e deve, pertanto, ordinarsi al Comune di xxxxx di esibire i risultati delle analisi e gli altri atti richiesti dall’interessato entro e non oltre il termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Va ulteriormente precisato che poiché il giudizio è stato promosso solo nei confronti del Comune, mentre nell’istanza di accesso vi era specificato che nei confronti dell’ASP, cui pure l’istanza era inoltrata, il diritto di accesso viene limitato agli atti come sopra indicati sub b), il Comune provvederà all’ostensione di quanto indicato sub a) ed eventualmente, per quanto concerne gli atti menzionati sub b), nei limiti di quanto in suo possesso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria – Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Comune di xxxx di esibire al ricorrente gli atti richiesti con istanza del 9 febbraio 2018, secondo quanto specificato in motivazione, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Condanna il Comune di xxxxxxal pagamento, in favore del ricorrente, delle spese della lite che liquida in € 500,00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente, Estensore

Agata Gabriella Caudullo, Referendario

Antonino Scianna, Referendario